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Tribunale di Ancona, 13 Agosto 2024

Consulenza tecnica preventiva ex art. 128 c.p.i. tra contitolari del brevetto e questioni sull’an della pretesa

Tribunale di Ancona, 13 Agosto 2024
Consulenza tecnica preventiva ex art. 128 c.p.i. tra contitolari del brevetto e questioni sull’an della pretesa

È inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dagli artt. 128 c.p.i. e 696-bis c.p.c. quando la decisione della futura causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche o l’accertamento di fatti estranei alle indagini tecniche richieste al consulente, perché in tal caso la misura non assolve alla sua funzione deflattiva e si risolve in uno strumento esplorativo di precostituzione della prova. Ne consegue che, nella controversia tra contitolari di un brevetto [in cui il ricorrente lamenti lo sfruttamento del titolo da parte di imprese riconducibili all’altro contitolare], la consulenza non può essere disposta se le parti controvertono sull’esistenza del consenso, anche tacito, del ricorrente allo sfruttamento e sulla legittimità della cessione della quota, trattandosi di questioni che attengono all’an della pretesa.

Data Sentenza: 13/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 3708 / 2024
Allegato:
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Data: 02/10/2026
Massima a cura di: Marianna Gagliardi
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