Sebbene l’art. 131 c.p.i. ammetta l’inibitoria anche per evitare il proseguimento o la ripetizione delle violazioni in atto, anche in materia industriale non può prescindersi da un apprezzabile grado di pericolo che renda attuale e perdurante il rischio di pregiudizio per il ricorrente. Il periculum in mora difetta quando il resistente, pur contestando la fondatezza della pretesa, abbia rimosso il segno contestato subito dopo la notifica del ricorso cautelare e il ricorrente non alleghi elementi concreti da cui desumere un pericolo di reiterazione, sicché non vi è più alcuna violazione in atto né un concreto rischio di ripetizione [marchio figurativo riprodotto sul sito internet del resistente per contraddistinguere prodotti vegani; unica diffida inviata in periodo di chiusura aziendale e rimasta inosservata, seguita dal deposito del ricorso].