Chi agisce ai sensi dell’art. 158 l. n. 633/1941 per la violazione dei diritti su fotografie deve fornire la prova della loro paternità, che non può desumersi dalle schermate del sito internet su cui le fotografie sono pubblicate prive di riferimenti all’autore, né dal verbale di mediazione e dalla transazione conclusi con soggetti terzi diversi dal convenuto, né dall’invito alla negoziazione assistita, che è atto di provenienza della stessa parte attrice [fotografie a scopo pubblicitario asseritamente realizzate su incarico verbale del convenuto e da questi cedute a due società, con le quali l’attore aveva poi transatto; convenuto contumace].
Le fotografie che assolvono a una funzione commerciale, in quanto destinate a promuovere la vendita di prodotti, sono di regola soggette alla tutela delle semplici fotografie di cui agli artt. 87 e seguenti della legge sul diritto d’autore, e non a quella delle opere fotografiche dotate di carattere creativo; il fotografo che ne lamenta la riproduzione abusiva deve quindi allegare e provare che gli originali recavano il suo nome e la data di produzione, ai sensi dell’art. 90 l.d.a., oppure la malafede del riproduttore.