In presenza di clausola compromissoria statutaria, la domanda di sospensione della delibera [di esclusione del socio di società in accomandita semplice] può essere proposta al giudice ordinario finché il collegio arbitrale non sia costituito, anche se il giudizio arbitrale sia già stato promosso, perché la salvezza dell’art. 818 c.p.c. contenuta nell’art. 838-ter, comma 4, c.p.c. rende applicabile la regola per cui, prima della costituzione del collegio, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies c.p.c., unica interpretazione idonea a evitare un vuoto di tutela; la costituzione del collegio arbitrale successiva alla proposizione della domanda cautelare è irrilevante ai sensi dell’art. 5 c.p.c.
L’esclusione del socio di società di persone ai sensi dell’art. 2287 c.c. non richiede una deliberazione adottata con metodo assembleare e previa convocazione, potendo la volontà dei soci essere raccolta anche separatamente con mezzi idonei, e la maggioranza si calcola per capi; la decisione di esclusione deve tuttavia indicare puntualmente le condotte addebitate, perché nel giudizio di opposizione rilevano solo gli addebiti indicati, la cui prova grava sulla società.
Costituiscono gravi inadempienze idonee a giustificare l’esclusione ai sensi dell’art. 2286 c.c. i prelievi dalle casse sociali effettuati dal socio accomandatario a titolo di acconto sugli utili in misura sensibilmente superiore a quella praticata dagli altri soci e privi di giustificazione, perché la ripartizione degli utili è consentita, salvo patto contrario, solo dopo l’approvazione del rendiconto e per utili realmente conseguiti ai sensi degli artt. 2262 e 2303 c.c., e tali prelievi rendono meno agevole il perseguimento dei fini sociali.
Nella sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di società di persone si applica la valutazione comparativa dei pregiudizi prevista dall’art. 2378 c.c., autonoma rispetto al fumus boni iuris, sicché la sospensione va negata quando il pregiudizio che la società subirebbe dalla riammissione provvisoria del socio [esposta al rischio di ulteriori prelievi, proseguiti anche dopo l’esclusione] prevalga su quello del socio escluso [privo di introiti alternativi], la cui tutela resta affidata ai rimedi risarcitori.