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Corte d'appello di Trieste, 2 Luglio 2024, n. 294/2024

Revocatoria della vendita di partecipazione sociale ed esenzione per l’adempimento di debiti scaduti

Corte d'appello di Trieste, 2 Luglio 2024, n. 294/2024
Revocatoria della vendita di partecipazione sociale ed esenzione per l’adempimento di debiti scaduti

La vendita di un bene del debitore è sottratta all’azione revocatoria quale adempimento di un debito scaduto, ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c., soltanto quando costituisce atto dovuto, perché unico modo per soddisfare il debito scaduto, e quando, con apposito apprezzamento del giudice, ne sia esclusa l’effettiva pregiudizialità per gli altri creditori del venditore. Spetta a chi invoca l’esenzione fornire una prova rigorosa dei suoi presupposti.

È inidonea a configurarsi come atto dovuto per il pagamento di un debito scaduto, e pregiudica le ragioni degli altri creditori, la vendita di una partecipazione sociale al valore nominale, sensibilmente inferiore al valore effettivo, eseguita per estinguere un debito di modesta entità che il debitore avrebbe potuto soddisfare con altri beni [partecipazione di minoranza sottoposta a pignoramento, il cui valore effettivo emergeva anche dalla stima fatta valere dall’acquirente nel recedere dalla società subito dopo l’acquisto].

Il pignoramento della partecipazione sociale ne lascia la disponibilità al debitore, sicché la successiva vendita può arrecare pregiudizio alle ragioni degli altri creditori. L’eventus damni sussiste quando il debitore, consapevole del pregiudizio, si spoglia dell’unico cespite di significativo valore, e grava sul debitore che affermi di essere titolare di altri beni l’onere di provarne l’esistenza.

Ai fini della revocatoria è irrilevante la specifica conoscenza, da parte del terzo acquirente, del credito tutelato, mentre rileva la sua consapevolezza del pregiudizio, desumibile dalla conoscenza dei contrasti economici in cui è coinvolto il debitore e delle sue critiche condizioni patrimoniali [acquirente figlio della venditrice].

Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti costituiscono mero elemento valutabile nei giudizi civili correlati, soltanto nei confronti dei soggetti presenti nel procedimento penale. Il rapporto di lavoro o di partecipazione sociale che lega gli autori di un illecito a una società è di per sé inidoneo a dimostrare il concorso di quest’ultima nell’illecito, anche ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Le prove orali dichiarate inammissibili in primo grado con ordinanza motivata, richiamata nella sentenza, restano precluse in appello quando la parte si limita a riproporle senza formulare uno specifico motivo di gravame contro la motivazione del rigetto.

Il giudice d’appello che accoglie l’impugnazione incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento di un credito accertato in primo grado, e non impugnato, pronuncia direttamente la condanna.

Il saggio di interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni di fonte negoziale; al credito che deriva da una specifica disposizione di legge [regresso tra condebitori solidali ai sensi dell’art. 1299 c.c.] si applica il saggio legale previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.

Ente Giudicante: Corte d'appello di Trieste
Data Sentenza: 02/07/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Sergio Gorjan
Registro: RG 404 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/11/2026
Massima a cura di: AVV. ALINA SAMARDINA
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