Nella cooperativa edilizia il socio prenotatario non può recedere dal rapporto sociale per l’inadempimento della cooperativa, ancorché grave [ritardo nella consegna dell’alloggio], in mancanza di una specifica previsione statutaria, perché l’art. 2532 c.c. sancisce la tipicità delle cause di recesso ed esclude l’applicazione del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2285 c.c.; il recesso così esercitato è inefficace e, permanendo il vincolo sociale e il collegato rapporto mutualistico, non sorge il diritto alla restituzione delle somme versate in acconto sul prezzo dell’alloggio.
Grava sul socio che recede l’onere di allegare e provare la clausola statutaria che legittima il recesso, producendo lo statuto; in mancanza di specifica allegazione della clausola, la sua esistenza non può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che opera soltanto rispetto ai fatti specificamente allegati.