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Tribunale di Brescia, 22 Dicembre 2025, n. 5765/2025

Legittimazione esclusiva della società all’azione sociale di responsabilità nelle società di persone

Tribunale di Brescia, 22 Dicembre 2025, n. 5765/2025
Legittimazione esclusiva della società all’azione sociale di responsabilità nelle società di persone

Nelle società di persone manca una norma di sostituzione processuale analoga all’art. 2476, comma 3, c.c., che nelle società a responsabilità limitata attribuisce al singolo socio la legittimazione all’azione sociale di responsabilità; tale azione può quindi essere esercitata soltanto dalla società, mentre al socio spetta unicamente l’azione per il danno c.d. diretto, alla quale la società resta per definizione estranea. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della società convenuta dal socio insieme all’amministratore senza che nei suoi confronti sia formulata alcuna domanda, perché non è ravvisabile alcuna utilità della pronuncia nei suoi confronti, neppure nei limiti del mero accertamento.

L’azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone, di natura extracontrattuale e individuale, fondata sull’art. 2043 c.c. e sull’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., coesiste con l’azione spettante alla società ed esige che il pregiudizio consista in danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; resta esclusa quando il danno lamentato sia il mero riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale. Difetta pertanto la legittimazione attiva del socio che fondi la domanda su condotte depauperative del patrimonio sociale [prelievi ingiustificati, pagamenti privi di causa, addebito alla società di costi estranei, assunzione di passività ingiustificate] e chieda il risarcimento del danno indiretto rappresentato dalla diminuzione del valore della propria quota.

Anche quando il socio lamenti condotte dell’amministratore astrattamente idonee a cagionargli un danno diretto [irregolarità fiscali dalle quali sia derivato un accertamento a suo carico, omessa predisposizione dei rendiconti con mancata ripartizione degli utili], l’azione risarcitoria richiede l’allegazione di specifiche voci di danno causalmente collegate a tali condotte; l’imposta comunque dovuta dal socio non costituisce danno risarcibile in assenza di ulteriori esborsi per sanzioni, interessi o spese di riscossione.

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle cause relative a società appartenenti a tipi diversi da quelli contemplati dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, fra i quali non rientrano le società di persone. L’azione di responsabilità promossa contro l’amministratore di una società di persone è comunque decisa dal tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 50-bis, comma 1, n. 5), c.p.c.

Data Sentenza: 22/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Raffaele Del Porto
Registro: RG 1124 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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