L’amministratore di s.r.l. risponde ai sensi dell’art. 2476 c.c. del danno costituito dalle sanzioni e dagli interessi pagati dalla società per il ritardato od omesso versamento di imposte, ritenute e diritti camerali; provati dalla società il danno e il nesso causale con l’inadempimento allegato, grava sull’amministratore la prova che l’adempimento era impossibile per causa a lui non imputabile, quale la mancanza della liquidità necessaria, prova che non è fornita quando dagli atti risultino disponibilità di cassa sufficienti [giacenze medie del conto corrente costantemente elevate nel periodo]. L’autonomia patrimoniale della società non esclude la responsabilità dell’amministratore nei suoi confronti, e l’attualità del danno può desumersi anche dalla cartella esattoriale, che rende altamente probabile l’esborso.
La società sottoposta allo scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.l. 76/2020 conserva la soggettività giuridica fino alla cancellazione dal registro delle imprese ed è pertanto legittimata a proporre l’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l’incompetenza per territorio deve contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., sicché è infondata l’eccezione fondata soltanto sulla residenza del convenuto [azione sociale di responsabilità contro l’amministratore residente in altro circondario].