L’art. 120 comma 1 c.p.i. prevede la sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma non impone alcuna sospensione in caso di proposizione di ricorso in Cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi (in applicazione del presente principio il Tribunale ha ritenuto di non dover sospendere la causa, pur essendo pendente in Cassazione il giudizio di impugnazione della decisione della Commissione di cui all'art. 135 c.p.i., la quale, confermando l’orientamento già mostrato dall’U.I.B.M. in sede di opposizione ex artt. 176 e ss. c.p.i., aveva negato la registrazione di taluni dei marchi per cui è causa).
E' tenuto a risarcire il danno provocato il soggetto che ha fatto valere, con condotta qualificabile come colposa, diritti derivanti dalla registrazione di un marchio che in realtà non aveva usato e che è stato pertanto oggetto di pronuncia di decadenza, nonché diritti derivanti da domande di registrazione che sono state respinte dall’UIBM, insistendo nelle proprie pretese anche dopo la decisione dell’UIBM e dopo la decisione della Commissione dei ricorsi.
La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività.
L’apposizione di una macchia di colore su una fotografia di una nota attrice integra un sufficiente atto creativo, idoneo a essere tutelato ai sensi della normativa in materia.
La violazione del diritto d’autore costituisce “un danno ingiusto” ex art. 2043 cc, per il cui risarcimento occorre la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma, tra cui vi è il compimento di un “fatto doloso o colposo”.
Il titolo (c.d. testata) del giornale, di riviste o periodici non costituisce in sé un'opera dell'ingegno - anche se frutto di un pensiero originale - non avendo una funzione creativa. Esso assolve solo ad una funzione distintiva ed è tutelabile, in quanto accessorio dell’opera ed idoneo ad identificarla, non come bene autonomo ma "solo nella misura in cui individui una pubblicazione della quale rappresenta il segno distintivo" (cfr. Cass. n. 29774/08). Dunque, la sua tutelabilità va ponderata in relazione ad opere simili appartenenti al medesimo settore, a condizione che sussista il rischio di confusione. E ciò applicando in via analogica i principi generali sui segni distintivi, quando nel lettore si determini una costante associazione tra il titolo ritenuto interferente e l’opera.
La confondibilità tra due titoli di periodici - spesso originariamente di natura descrittiva del prodotto editoriale - va compiuta non solo in relazione all’analisi delle parole contenute nei titoli, ma altresì alla presentazione della grafica delle testate, del formato dell’impaginazione, delle rubriche.
Nel caso in cui la testata abbia una capacità distintiva debole, analogamente ai criteri elaborati in tema di marchi, una modesta modifica apportata dalla testata concorrente può impedire il rischio di confusione (Cass. 29774/08, cit.).
Va rammentato l’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli operatori di mercato e i conseguenti limiti assai rigorosi alla possibilità di registrare - quali marchi - i colori o le combinazioni cromatiche e grafiche, ove non associati ad elementi denominativi (cfr. tra le altre, in sede europea Corte di Giustizia Ce 24.6.2004, in causa C-49(02, ed in sede nazionale Trib. Torino, 17.8.2015).
Va ricordato che - poiché l'originalità del prodotto imitato è elemento costitutivo della fattispecie per concorrenza confusoria - il concorrente leale non può limitarsi a provare che un prodotto è imitato fedelmente da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è servile, investendo quegli elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico. Si deve trattare di aspetti formali nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità necessario per ottenere il brevetto di modello (cfr. in merito Cass. 3721/2003). (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l’opzione di utilizzare una fascia di colore identico al titolo che divide la parte superiore da quella inferiore - oltre ad essere una soluzione nuova adottata da parte dell’attrice - appare anche dotata di sufficiente distintività, determinando nel complesso un diverso impatto visivo della copertina).
L’impiego da parte della convenuta di un indirizzo di posta (settimana@sudoku.it) del tutto sovrapponibile alla testata dell’attrice (Settimana Sudoku) ed al suo anteriore nome a dominio (settimanasudoku.it), in quanto usato in ambito commerciale, comporta un’illecita interferenza, potenzialmente creando il rischio di un drenaggio della clientela dal titolare del segno da tutelare al titolare del nome a dominio (cfr. tra gli altri, Tribunale di Napoli, 26.2.2002, in causa PlayBoy Enterprises contro Giannattasio).
Ai fini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., la differenza tra domande nuove e domande modificate risiede nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali – o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.
Il diritto d’autore può tutelare, oltre che la forma c.d. esterna anche, ove sempre espressione creativa dell’autore, la forma c.d. interna, e cioè il modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee, concetti ed immagini espresse in un’opera.
Nel caso della rappresentazione grafica, che in ipotesi di opere a fumetti rappresenta il tramite mediante il quale la narrazione si estrinseca, la tutela autorale potrà essere invocata se questa, necessariamente, risulta essere correlata al livello dell’apporto creativo dell’opera, con la conseguenza che ove la creatività grafica non sia particolarmente accentuata varianti anche minime possono escludere la contraffazione.
Quando l’opera nasce dalla collaborazione tra un soggettista/sceneggiatore che lo caratterizza idealmente ed un disegnatore che lo definisce e rappresenta graficamente, il personaggio dei fumetti è assoggettato al regime previsto dall’art 10 l.d.a. Sotto il profilo oggettivo, occorre che i requisiti dell’inscindibilità ed indistinguibilità dei contributi debbano essere intesi nel senso che gli apporti dei vari soggetti debbano limitarsi a costituire parte di un insieme organico, anche ove questi siano materialmente distinguibili.
La fattispecie costitutiva della comunione si perfeziona con la creazione congiunta di più soggetti accompagnata da un accordo (anche tacito) sulla destinazione dei singoli apporti ad essere impiegati nell’opera finale.
Sussiste una legittimazione ad agire del coautore comunista fondata sulla legittimazione sostitutiva per cui il comunista di diritti patrimoniali d’autore, tanto più se per quota di maggioranza, può azionare il diritto al risarcimento dei danni nell’interesse comune, salvo il riparto interno tra comproprietari.
L’opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti, attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.
In particolare, il diritto di sincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell’opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .
Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all’autore/editore, quali:
Quanto alla specifica sincronizzazione dei singoli fonogrammi, si rende necessario altresì il consenso del produttore fonografico.
Ai fini della cristallizzazione del danno secondo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., si utilizza quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l’importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l’opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali. Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell’opera
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.
Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all'altra ex art. 302 - 303 c.p.c., di chiedere la prosecuzione del processo, evita a quest'ultima l'onere di individuare il nome dei successori della prima. Il processo, quindi, prosegue non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente contro ciascuno di essi, "noto o ignoto, costituito o contumace".
La normativa sul diritto d'autore non tutela le idee in quanto tali. Oggetto di protezione è esclusivamente il modo in cui l'idea viene espressa, esteriorizzata attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli artt. 1 e 2 L.A., assumendo la forma di un'opera, immediatamente percepibile ai sensi. Ciò detto, può riconoscersi tutela (altro…)
La tutela del format quale opera dell’ingegno trova il suo presupposto e il suo limite nel livello di elaborazione dell’idea, per come la stessa è stata espressa in forma scritta, e nella possibilità di attuare detta idea in una diversa forma espressiva (e segnatamente quella audiovisiva) secondo il “canovaccio” costituito proprio dal format.
In termini pratici, il format potrà dirsi tutelabile solo laddove (altro…)
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l'esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell'opera fotografica sussiste ogniqualvolta l'autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.
In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale - che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore - dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.
L'opera appartenente al disegno industriale, per poter formare oggetto di diritto d'autore ex art. 2, n. 10, l. aut., deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di "creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza.
La valutazione circa la sussistenza del carattere creativo ed artistico, in merito alla proteggibilità dell'opera di industrial design con il diritto d'autore, ex art. 2, n. 10, l. aut., deve tenere conto (anche) della notorietà che la stessa opera abbia acquisito mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento deve essere valutato sulla base di alcuni indici, che possono essere, tra l'altro, le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. Spetta all'interprete valutare la sussistenza del gradiente artistico nel caso concreto.
Per valutare la violazione dei diritti d'autore sulle opere dell' industrial design, una volta esclusa la riproduzione integrale della prima res ad opera della seconda, l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma piuttosto sulla base di una visione d'insieme, ossia avendo riguardo agli elementi essenziali dell'opera. L'interferenza con i diritti d'autore sull'opera dell' industrial design può essere apprezzata solo ove vengano riprodotte, nel loro complesso, tutte quelle soluzioni che conferiscono alla res dell'attore la loro specifica individualità.
Non può configurarsi un'opera derivata, con la conseguenza che la nuova creazione è libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore, allorché l'ispirazione del convenuto verso l'opera dell'attore si sia arrestata al mero spunto, senza integrare un esercizio del diritto di elaborazione riservato esclusivamente all'autore. Nel caso di specie, la concreta soluzione formale (del convenuto) è autonoma e significativamente discostata dalla prima, fino a far perdere nella mente dell'osservatore una derivazione diretta, giacché non sono riprese le scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata.
Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La tutela come opera dell’ingegno del format televisivo è stata riconosciuta purché esso presenti elementi sufficienti di creatività ed originalità.
Oggetto della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno non è la scelta dell’avvenimento o del tema della trasmissione in sé, ma la elaborazione – attraverso la definizione di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi – che sulla base ed in relazione ad esso l’autore compie.
La tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli. Pertanto, anche se un metodo di allenamento non è protetto in sé, deve comunque riscontrarsi una violazione dei (altro…)