La ratio della previsione dell’art. 2434 bis c.c. consiste nella finalità di attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del principio di continuità dei bilanci –, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico-patrimoniale della società ai soci e ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (e organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell’informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all’ultimo bilancio approvato. Pertanto, non sussiste interesse ad agire rispetto all’impugnativa di un bilancio superato dall’approvazione di quello successivo.
Il fatto che l’art. 2476 c.c. non preveda se non l’azione sociale di responsabilità di natura risarcitoria, regolando in detto contesto il rimedio della revoca cautelare dell’organo gestorio, responsabile di gravi irregolarità foriere di danno per la società, non è affatto significativo della circostanza che una azione di merito volta anche alla revoca dell’amministratore non possa trovare spazio. In effetti, deve intendersi che la previsione del rimedio cautelare, quale rimedio avente natura anticipatoria in tutte le ipotesi in cui si intenda impedire il protrarsi di una gestione che possa comportare ulteriori pregiudizi rispetto a quelli già verificatisi, sottende necessariamente la possibilità di esercitare una corrispondente azione di merito di natura costituiva, così superandosi la questione della tassatività di dette domande.
Se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell'ambito endo-societario nonostante l'impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere, ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l'attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo che si ha quando si verifica una situazione tale da eliminare le ragioni di contrasto, ad esempio in caso di sopravvenuto accordo negoziale fra le parti. In caso di transazione tra le parti, non si verifica una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che le parti, al contrario, insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale.
Nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese non va statuito in base al principio della soccombenza virtuale, ma occorre provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti (in tal caso, il silenzio serbato dalle parti sul punto spese si deve intendere come invito alla Corte a disporre la compensazione), sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione.
L’interesse ad agire del socio dissenziente viene meno qualora quest’ultimo – dopo aver impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio – ometta di impugnare la delibera approvativa del bilancio sostitutivo. Infatti, l’accoglimento della domanda non produrrebbe alcuna utilità concreta all’attore rispetto alla lesione denunciata ed al sottostante interesse sostanziale. L’impugnante non potrebbe conseguire, cioè, alcun bene della vita dall’eventuale accoglimento della propria pretesa, giacché il documento contabile gravato è stato nel frattempo sostituito, in ambito endosocietario, da un altro dotato di autonoma efficacia.
Se il socio impugnante una delibera di approvazione del bilancio d'esercizio della società non ha impugnato anche la delibera sostitutiva, questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell'ambito endo-societario nonostante l'impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l'attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.
Come per ogni altra azione, anche per l’azione di impugnazione di delibera assembleare occorre verificare in concreto l'esistenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex art.100 cod. proc. civ., condizioni dell’azione che devono persistere in ogni fase del processo [Nel caso di specie l’interesse dell’attore all’impugnazione, sussistente al momento dell’iniziativa processuale, è venuto meno con la cessione, in corso di causa, delle proprie partecipazioni sociali ad un terzo e la conseguente fuoriuscita dell’attore dalla compagine sociale].
L'interesse ad agire di un terzo per far valere la simulazione di una pluralità di contratti sussiste soltanto laddove la posizione giuridica del terzo risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. In tal senso, l'interesse ad agire sussiste nella misura in cui l'intervento del giudice sia utile a rimuovere un pregiudizio che può consistere anche in una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del proprio diritto (precisamente individuato e provato).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale tra due o più atti o negozi è necessario che ricorra sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Il nostro ordinamento non riconosce un’azione generale di mero accertamento diretta a verificare la riconducibilità di un’opera artistica alla mano del suo autore. Siffatta tutela specifica viene espressamente configurata solo in capo a quest’ultimo, cui si accorda in ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (art. 20, c. 1, L. 633/1941, c.d. “Legge sul diritto d’Autore.”) nonché l’esercizio di azioni accertamento e di interdizione (artt. 156 e ss. l.d.a.) nelle ipotesi di falsa attribuzione, cui conseguono anche rilevanti risvolti penali.
In giurisprudenza sono, invero, rinvenibili diverse pronunce in cui è stata verificata, in corso di causa, l’autenticità di opere d’arte, sia mediante l’esperimento di consulenze tecniche d’ufficio, sia a seguito della valutazione complessiva di diversi elementi probatori (quali, ad esempio, expertise stragiudiziali o prove testimoniali). Tuttavia, ad eccezione di pochi esempi isolati, in tali fattispecie l’attività accertativa non risultava mai fine a sé stessa, bensì si poneva sempre come strumentale alla soddisfazione di un’ulteriore pretesa (per l’appunto diversa dal mero riconoscimento della paternità dell’opera d’arte oggetto del giudizio), nascente da un diverso rapporto giuridico esistente. Le pronunce in cui si rinvengono accertamenti incidentali di questo tipo riguardano, infatti, le ipotesi di acquisto e vendita di opere d’arte, rispetto alla quali siano successivamente intervenute valutazioni di inautenticità da parte di terzi soggetti.
Non sussiste l’interesse ad agire del terzo che chiede l’accertamento della simulazione del contratto di cessione d’azienda poiché la conseguenza dell’accertamento dell’intento simulatorio produrrebbe effetti solo rispetto alle parti dell’accordo simulato e non nei confronti della generalità dei terzi, alla luce del disposto di cui all’art. 1415 c.c., che stabilisce che la simulazione può essere fatta “valere in confronto delle parti”.[Nel caso di specie l’attrice aveva richiesto l’inefficacia del contratto di cessione aziendale a seguito del quale la cessionaria era subentrata nel diritto di prelazione della conduttrice-cedente ex art. 38 L. 392/78 e aveva esercitato la prelazione così determinando l’inefficacia del preliminare di vendita dell’immobile stipulato tra la stessa attrice e il promittente venditore].
Con riferimento alla domanda (o all’eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l’interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell’attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità.
Il principio dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non consente l’introduzione di giudizi dai quali il titolare del diritto non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, oggettivo e ciò anche in un’ottica di bilanciamento dell’interesse individuale con quello generale all’efficacia dell’intero sistema giurisdizionale, che può consentire l’accesso alla giustizia solo ove sia indispensabile a far conseguire quel bene della vita che soltanto attraverso l’intervento giurisdizionale la parte può ottenere.