Ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il danno da contraffazione deve essere determinato tenendo conto di ” tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative - compreso il mancato guadagno - del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici”, di talchè ben vi può essere un danno risarcibile (altro…)
Al fine di riconoscere ad un modello di utilità un apprezzabile gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli preesistenti, ma che abbia, al contrario, (altro…)
Le contrapposte e speculari domande di accertamento positivo e negativo di contraffazione devono ritenersi legate da un rapporto di continenza tra loro, ove non sussista una relazione di litispendenza a causa della parziale diversità dei soggetti coinvolti nelle due cause; pertanto, la domanda di accertamento negativo (altro…)
E' utilizzatore informato colui che può richiamarsi ad una relazione con il settore di riferimento non meramente passiva o consumeristica, proponendosi come interlocutore qualificato per l’impresa produttrice. (altro…)
L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un “periodo di riflessione” durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse potenziale, mantenendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi (altro…)
L'azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere esercitata congiuntamente all'azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza sleale purché ricorrano gli autonomi presupposti di entrambe le azioni.
L'articolo 120 c.p.i. deve essere interpretato nel senso che la decisione sull'azione di nullità non può essere pronunciata se pende domanda di concessione avanti all'Ufficio Europeo dei Brevetti ovvero se pende domanda di opposizione. Esso pone un principio generale secondo cui la decisione sulla domanda di nullità di una privativa industriale non può che essere emessa quando (altro…)
Non è nullo ai sensi degli artt. 45 comma 2 CPI e 52 comma 2 CBE, secondo i quali non sono brevettabili i programmi per elaboratori e le presentazioni di informazioni, il brevetto che prevede mezzi tecnici – ad esempio, memoria elettronica e dispositivo di controllo della programmazione – che cambiano concretamente lo stato di funzionamento di un dispositivo fisico. (altro…)
La contraffazione di un brevetto può causare al titolare dello stesso danni consistenti (con riferimento alla specifica componente del lucro cessante) nella perdita di profitti, perdita che a sua volta è dovuta alle mancate vendite di prodotti incorporanti il componente brevettato da parte del suo titolare. Tuttavia, (altro…)
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante (altro…)
Costituisce fattispecie tipica di concorrenza sleale ingannevole, per agganciamento ed appropriazione di pregi, la condotta di chi, dapprima, (altro…)
L’accordo concluso tra potenziali partner di un progetto di sviluppo industriale, che implica un vincolo implicito alla riservatezza dei contraenti, non costituisce prova di predivulgazione delle caratteristiche tecniche innovative dei brevetti, in quanto tale accordo non può essere considerato stato della tecnica, non essendo né pubblico, né accessibile ad un numero illimitato di utenti. La domanda di dichiarazione di nullità dei brevetti italiani rilasciati a soggetto diverso dall’avente diritto alla registrazione ex art. 76, comma 1, lett. d.), c.p.i. presuppone la chiara indicazione di quest’ultimo soggetto. La domanda di accertamento di atti di concorrenza sleale non è accoglibile se il soggetto convenuto risulta commercializzare un macchinario solo in parte corrispondente ai brevetti oggetto di contestazione, essendo assente in tal caso la concorrenza specifica tra i prodotti. Gli utili che il contraffattore deve restituire al danneggiato ex art. 125 c.p.i. si determinano sottraendo dai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti i costi sostenuti per “fare” detti prodotti, ma limitatamente ai soli costi che si sarebbero sostenuti se non ci fosse stata la violazione. In particolare, i costi d’impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione dell’effettivo contributo offerto alla produzione, pertanto vanno detratti dai ricavi in misura diversa a seconda che si tratti di impresa multi-prodotto o mono-prodotto, e che i costi da detrarre sono principalmente c.d. costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dal volume di vendita e di produzione realizzati.