Va sottolineata la necessità di limitare la concessione della misura di descrizione, comunque invasiva, ai soli casi in cui essa costituisca extrema ratio, ossia alle sole ipotesi di effettiva sua indispensabilità ai fini dell'ottenimento di una prova altrimenti non conseguibile.
Una domanda di descrizione industriale deve senz'altro essere esaminata, prima di tutto, nella prospettiva della verosimile sussistenza di un diritto ad acquisire la prova; ma, proprio in tale ottica, è indispensabile accertare anche la verosimile sussistenza del diritto sotteso: perché lo strumento in parola è previsto dalla legge solo a tutela di diritti industriali - non, per esempio, a tutela della leale concorrenza - con la conseguenza che il diritto a procedere alla descrizione può ritenersi verosimilmente sussistente solo se, con altrettanto verosimiglianza, appaia sussistente un diritto industriale da tutelare.
I risultati della descrizione possono essere utilizzati per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori misure (inibitoria, sequestro), ma non per l'ammissione della descrizione stessa: secondo l'unica interpretazione sintatticamente, logicamente e sistematicamente possibile dell'art. 129 c.p.i..
La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.
La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.
La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.
La convalidazione del marchio non comporta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità o contraffazione, decadenza che può essere impedita soltanto dal tempestivo e corretto esercizio delle suddette azioni, restando invece irrilevante –a tal fine– l’eventuale invio di diffide stragiudiziali (Cass. civ. sez. I, 27/07/2021, n. 21566). Secondo la giurisprudenza, la prova dell’utilizzo quinquennale continuato, effettivo e senza contestazioni del segno posteriore in un ambito non meramente locale, gravante su chi intende avvalersi degli effetti della convalidazione, deve essere valutata in modo rigoroso, in considerazione del fatto che l’art. 28 c.p.i. rappresenta una disposizione eccezionale e di stretta applicazione (Cass. civile sez. I, 13/07/2018, n. 18736; Cass. civ. sez. I, 15/03/2023, n. 7504).
Anche in tema di marchi tridimensionali l’apprezzamento sulla confondibilità segue i criteri elaborati dalla giurisprudenza per il marchio in generale e pertanto tale apprezzamento deve essere compiuto dal Giudice di merito - le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate - non attraverso un esame particolareggiato e una valutazione separata di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi salienti grafici, fonetici e visivi
Presupposti necessari per l’accoglimento della domanda cautelare sono l’accertamento dell’esistenza del fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere nonché, contestualmente, la sussistenza del c.d. periculum in mora e dunque la fondata previsione di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del giudizio di merito. È, quindi, evidente la sufficienza – ai fini dell’accoglimento del ricorso - di elementi probatori che portino a ritenere verosimile o probabile la contraffazione, non richiedendosi la certezza della violazione.
L’art. 107 c.p.i. stabilisce che la privativa varietale conferisce al costitutore un diritto esclusivo sui seguenti atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta: (i) produzione e riproduzione; (ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; (iii) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; (iv) esportazione o importazione; (v) detenzione per uno di tali fini. La tutela in questione, peraltro, non si estende solo al prodotto della raccolta ma anche alle varietà essenzialmente derivate da quella protetta o che non si distinguono nettamente da quest’ultima, nonché alle varietà la cui riproduzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.
Il CPVO, per poter concedere la privativa, deve effettuare l'analisi DUS per verificare la Distinguibilità (Distinctness), l'Uniformità (Uniformity) e la Stabilità (Stability) della varietà candidata. Solo dopo la verifica e l’esame, viene rilasciato il titolo di privativa industriale che comporta la nascita e l’attribuzione al costitutore, con efficacia così costituiva e non solo di mera pubblicità, di quel diritto di privativa.
Ai fini della conferma della descrizione concessa inaudita altera parte, il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, in quanto la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva, giacché diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, posto che la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato. Inoltre, l'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive (quali il sequestro o l'inibitoria), siccome direttamente incidenti sulla disponibilità dei beni e sull’esercizio della libertà di iniziativa economica del destinatario. Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova, anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni. Tale pericolo può ricollegarsi alla dispersione degli elementi probatori nella disponibilità del resistente o di terzi, nelle more dell’instaurazione del giudizio di merito, e cioè al mutamento della situazione di fatto che costituisce l’oggetto della prova nel futuro giudizio.
Non può condividersi l’orientamento secondo cui condizione della misura di descrizione sarebbe l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione, che dovrebbe raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Costituzione, oltre che con le indicazioni eurounitarie. Infatti, i rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, inutilmente costosi o imporre alle parti “spese eccessive o superflue” (art. 92 c.p.c.), altrimenti evitabili, destinate a ricadere in prima battuta sul ricorrente e poi, in caso di soccombenza, anche in capo al resistente. Pertanto, è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non eccede poche migliaia di euro.
Ai fini dell’acquisizione degli elementi di prova di cui all’art 129 c.p.i., la valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve limitarsi alla verifica della sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.
La presenza di un protratto dialogo stragiudiziale [8 mesi] tra le parti, prima dell’avvio del presente procedimento, costituisce un significativo indizio presuntivo dell’inadeguatezza degli elementi conoscitivi offerti alla ricorrente per valutare la dedotta violazione dei suoi diritti.
Non si può condividere, per la sua eccessiva rigidità, l’opinione secondo cui condizione della misura di descrizione è l’onerosità dell’acquisto dei beni che si assumono in contraffazione che dovrebbe comunque raggiungere livelli tali da rendere l’acquisto di fatto proibitivo, e non certo semplicemente oneroso, giacché solo nella prima ipotesi il diniego della descrizione verrebbe a porre concreti problemi di collisione con la regola di cui all’art. 24 della Carta fondamentale. I rimedi processuali a tutela dei diritti di proprietà industriale, in linea con le indicazioni provenienti dal diritto europeo, non dovrebbero essere, infatti, “inutilmente costosi” o imporre alle parti “spese eccessive o superflue”. Pertanto è preferibile escludere dal perimetro della descrizione soltanto quei beni che sono di facile reperibilità sul mercato e il cui costo non ecceda poche migliaia di euro.
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con un decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela.
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di misure cautelari più invasive quali il
sequestro o l'inibitoria.
Il fumus richiesto per la concessione e la conferma del provvedimento di descrizione, venendo in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente, consiste in particolare nella sussistenza di un ragionevole sospetto della violazione del diritto del ricorrente e nella non pretestuosità della domanda, allo scopo di evitare che tale forma di tutela sia sollecitata con finalità meramente esplorative, se non di vera e propria abusiva intromissione nella sfera dei concorrenti, anche per arrecare loro un danno.
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova anche mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione.
Nel caso di adozione del decreto di descrizione inaudita altera parte l’udienza per la conferma, la modifica o la revoca della misura presenta essenzialmente lo scopo di valutare la legittimità del provvedimento stesso alla luce delle difese della parte resistente e del risultato della descrizione, senza tuttavia scendere nel merito della sussistenza o meno della lesione del diritto sostanziale,
all’acquisizione dei cui elementi di prova la descrizione è solo funzionale.
La valutazione in sede di conferma della descrizione disposta inaudita altera parte deve dunque limitarsi alla verifica della
sussistenza della astratta idoneità di quanto fatto oggetto della descrizione a costituire la base per assolvere, nel futuro giudizio di merito, all’onere di provare la lamentata violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo evidentemente rimesso al giudizio di merito stabilire l’effettività di tale violazione.
Il patto di non concorrenza limita la concorrenza tra gli imprenditori ed è lecito negli stretti limiti in cui le parti lo prevedono, sempre che rispettino i limiti legislativi nazionali ed eurounitari (cfr. Reg. UE 2022/720, già Reg. 330/2010). Ne consegue che il significato da attribuire alla clausola contrattuale è quello risultante dalla lettera della clausola contrattuale che ha natura di deroga al principio della libera concorrenza.
La qualificazione del segno come marchio debole non esclude la sua tutela rispetto alla contraffazione, ma la ridotta capacità distintiva del marchio debole comporta una tutela affievolita, in quanto lievi variazioni od integrazioni sono sufficienti ad escluderne la contraffazione, consentendo la coesistenza di segni simili.
Per giurisprudenza consolidata, mentre per quanto concerne il marchio forte, sono considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume l’attitudine individualizzante del segno distintivo, per il marchio debole la confondibilità è esclusa quando vengano apportate anche lievi modificazioni od aggiunte. La scelta di riconoscere ai marchi deboli un livello di protezione più tenue nasce dall’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei segni aventi un forte contenuto descrittivo.
Per integrare la fattispecie dello storno di dipendenti, è necessaria l’intenzione di danneggiare l’altrui impresa, id est, animus nocendi e la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all’azienda nei confronti della quale l’atto di concorrenza sleale è rivolto. L’intenzione di arrecare danno e distruggere la concorrente (animus nocendi) è stato oggettivato dalla giurisprudenza, inferendolo indiziariamente da elementi oggettivi che, per la loro intensità, mettano a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva o provochino alterazioni non fisiologiche dell’attività medesima, quali la quantità dei soggetti stornati, la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente, la posizione che i dipendenti stornati rivestono all'interno dell'azienda concorrente, la scarsa fungibilità dei dipendenti, il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante.
Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.
Le informazioni segrete previste dall’art. 98 c.p.i. non esauriscono il campo delle informazioni riservate in ambito industriale. Ne consegue che mentre per le prime operano gli strumenti processuali e sostanziali dettati dal Capo III, sezione I del c.p.i., per le informazioni riservate che non siano caratterizzate dai requisiti di segretezza, valore economico e segretazione, l’unica tutela è offerta dalla disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n.3 c.c. in relazione alla scorretta acquisizione di tali informazioni. La tutela di diritto comune può, in particolare, venire riconosciuta quando ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppure non segregati e protetti, che superino la memoria e l’esperienza del singolo individuo e che configurino una banca dati capace di fornire all’imprenditore un vantaggio competitivo sulla concorrenza. Si esige in ogni caso, l’indefettibile presupposto che l’acquisizione avvenga con modalità scorrette, specificamente individuate – diversamente da quanto avviene per la proprietà industriale tutelata dagli artt. 98 e 99 c.p.i., per cui è sufficiente la semplice violazione del segreto in quanto tale. Un’ipotesi di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c., è senz’altro ravvisabile nel (i) fare uso di conoscenze di contenuto riservato (non rientranti nella nozione di proprietà industriale tutelata ex artt. 98 c.p.i.) che (ii) l’imprenditore sleale si sia procurato per il tramite di un ex dipendente dell’impresa concorrente, (iii) riguardanti le caratteristiche tecniche dei prodotti di quest’ultima, e (iv) nell’impiegare le conoscenze così procacciate per acquisire nuova clientela in danno del titolare delle informazioni riservate.
La rilevazione officiosa della violazione del contraddittorio va ritenuta circoscritta ai casi in cui la parte pretermessa sia stata concretamente privata della facoltà di difendersi su fatti o su questioni di rilevanza decisoria, e dunque solo quando la violazione del contraddittorio non possa essere eccepita dal soggetto compromesso nei suoi diritti di difesa; fuori da questi casi, la deviazione dal modello legale di un atto (o di una serie procedimentali di atti) corrisponde pur sempre ad un atto legalmente conoscibile dal soggetto interessato, ed il vizio non è rilevabile d’ufficio, ma va ritenuto rimesso alla esclusiva disponibilità della parte lesa. In particolare, il procedimento di descrizione e sequestro declinato dagli artt. 129 e 130 c.p.i. costituisce una forma sui generis di procedimento di istruzione preventiva; al pari di quest’ultimo, esso è finalizzato ad acquisire elementi di valutazione per il giudicante nelle controversie in tema di proprietà industriale. Pertanto, analogamente a quanto accade per i procedimenti di istruzione preventiva ed anche per i sub-procedimenti riguardanti l’assunzione di singole prove all’interno del processo di cognizione, l’invalidità del procedimento descrittivo ex art. 129 c.p.i., per inosservanza della regola del contraddittorio, potrà essere denunciata solo dalla parte concretamente compromessa nei suoi diritti difensivi, ossia dalla sola parte che non ha avuto modo di interloquire sullo svolgimento e sulle risultanze di tal procedura istruttoria. Ne consegue che una rilevazione officiosa della nullità per omessa istaurazione del contraddittorio pare possibile solo ove non sia stato consentito al soggetto interessato (colui nei confronti del quale si intende utilizzare i risultati del procedimento ex art. 129 c.p.i.) di contestare l’efficacia nei suoi confronti della prova assunta in sua assenza, ovvero quando la valutazione delle risultanze probatorie del procedimento di istruzione preventiva non possa che avvenire in modo unitario, per essere unico il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e per essere, quindi, tutte le parti (compresa quella pretermessa) in una posizione di litisconsorzio necessario. Allo stesso modo, così come al di fuori di questi casi non può ammettersi una rilevazione d’ufficio, non può neppure ritenersi consentita ex art. 157 c.p.c. una deduzione della nullità ad iniziativa di altre parti, diverse dal soggetto leso. Pertanto, il procedimento di descrizione e sequestro, svoltosi nel contraddittorio con alcune parti soltanto tra quelle nei confronti delle quali le risultanze vogliono essere utilizzate, non risulta totalmente nullo e inutilizzabile: le sue risultanze non possono essere invocate contro chi non ha preso parte e non è stato posto in grado di esercitarvi il proprio diritto di difesa; viceversa, la nullità e inutilizzabilità degli stessi non potrà essere invocata da chi abbia fin dall’inizio partecipato al procedimento e vi abbia potuto contraddire.
La concorrenza sleale c.d. parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (c.d. concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (c.d. concorrenza parassitaria sincronica), laddove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento – dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.
La creatività, infatti, è tutelata dall’ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell’originalità può dirsi venuto meno nel momento in cui quel determinato modo di produrre e/o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell’imprenditore che ha primariamente ideato l’iniziativa si può dire, secondo l’id quom plerumque accidit, ammortizzato.
L’imitazione di una attività che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma poi si è generalizzata e spersonalizzata non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Le condotte parassitarie sono illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e – più in generale – degli sforzi per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti necessari al riconoscimento della tutela cautelare richiesta ex art. 129 cpi, va sottolineato che il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, venendo invece in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.
Il fenomeno delle importazioni parallele nel territorio UE, di prodotti destinati dal titolare dei marchi al territorio extracomunitario, comporta la violazione dei marchi, non producendosi l’effetto dell’esaurimento dei diritti su di essi, art. 5 CPI e 15 Reg. UE 2017/1001.
L'immissione in commercio, nella altrui zona di esclusiva, di prodotti non destinati al mercato comunitario e comunque oggetto di manipolazione costituisce violazione dell'art. 2598 nn. 1 e 3 c.c. poiché, oltre all'effetto confusorio, insito nella contraffazione, va considerato che il pubblico dei consumatori potrebbe essere indotto ad attribuire caratteristiche di minor pregio ai prodotti in tal modo commercializzati.
Ai fini della competenza territoriale ex art. 120, co. 6 c.p.c., il concetto di "forum commissi delicti" va inteso - secondo un'interpretazione sistematica in considerazione di altre norme (art. 20 c.p.c. e art. 7 Reg. CE 1215/2012) - sino a comprendere il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ed al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, dovendosi in ogni caso "conservare una ragione d'essere al criterio di deroga della competenza in modo tale che il luogo così individuato presenti un effettivo collegamento particolarmente stretto con la controversia, che ne giustifichi l'incardinamento presso un foro diverso da quello dettato dalle regole generali".
In una causa di contraffazione, la legittimazione passiva spetta a tutti i contraffattori tra cui il produttore dei beni contraffatti, ma anche a tutti i soggetti che hanno partecipato, nelle varie fasi, alla loro commercializzazione, importazione, pubblicizzazione.
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti altrui ricorre esclusivamente quanto un imprenditore, che in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti ai prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori