Le immagini dei calciatori con la maglia della squadra si compongono di un ritratto del giocatore e di un'immagine della maglia: esse dunque comprendono un elemento che appartiene esclusivamente alla sfera fisica e un elemento che appartiene esclusivamente alla società calcistica. In assenza di autorizzazione sia del giocatore che della società calcistica tali immagini non possone essere utilizzate: lo sfruttamento a scopo di lucro del ritratto del calciatore, senza la sua autorizzazione, è illecito per violazione degli articoli 96 l. aut. e 10 c.c.
Deve essere disattesa l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa derivante dal fatto che alla parte resistente non sia stato concesso di partecipare alle operazioni di descrizione mediante il proprio esperto di fiducia. Infatti, la descrizione è una misura cautelare che presuppone l'urgenza di acquisire elementi di prova e tutela il diritto processuale alla prova. Di conseguenza, la misura può essere eseguita in assenza della parte che la subisce, e il fatto che il decreto che dispone la misura autorizzi la parte resistente ad assistere alle operazioni (anche a mezzo del proprio esperto) significa soltanto che la loro presenza è consentita e che, tutt'al più, l'Ufficiale Giudiziario può attendere per un tempo ragionevole l'arrivo dell'esperto del resistente. Al contrario, tale previsione non implica certamente che il resistente debba essere preventivamente informato del momento in cui avverrà la descrizione.
L'art. 669-sexies c.p.c., a mente del quale il decreto inaudita altera parte ed il relativo ricorso devono essere notificati entro otto giorni, non si applica alla descrizione poiché incompatibile. Infatti, l'art. 129, co. 4, c.p.i. prevede l'applicazione alla descrizione della normativa prevista dal Codice di Procedura Civile solo "in quanto compatibile".
Le regola dell'obbligatorietà della lingua italiana riguarda solo gli atti processuali e non anche i documenti prodotti dalle parti, rispetto ai quali il Giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare un traduttore, specie laddove vi siano contestazioni tra le parti in ordine al contenuto di tali documenti.
La produzione, distribuzione e commercializzazione di varietà vegetali lesive dei diritti del ricorrente arrecherebbe a quest'ultimo un danno da sviamento di clientela non integralmente riparabile in sede risarcitoria oltre che particolarmente difficile da calcolare, anche secondo equità. Ne deriva che, a fronte di tali circostanze, si ravvisa la sussistenza del requisito del periculum in mora.
Si ritiene ammissibile il reclamo anche nei confronti del provvedimento che conferma la descrizione. Se dal punto di vista funzionale il provvedimento di descrizione può essere assimilabile ai provvedimenti di istruzione preventiva, assolvendo al compito di acquisire in via d’urgenza elementi di prova che rischiano di disperdersi, sotto il profilo procedimentale è assoggettato al rito cautelare uniforme compreso il reclamo dell’art. 669 terdecies.
La descrizione è misura di carattere istruttorio, connotata da una forte vocazione cautelare, finalizzata ad acquisire la prova ove sussista il rischio della sua dispersione, allo scopo anche di conferire una tutela di tipo immediato e strumentale sia ai diritti di difesa della parte ricorrente, sia, per il tramite di questi, ai diritti di natura sostanziale per i quali si invoca protezione.
La conferma del decreto interviene a contraddittorio instaurato e quindi alla luce delle difese svolte dalla parte resistente.
Il giudice deve valutare la ragionevolezza del sospetto di violazione del diritto allegato con il ricorso per descrizione e la non pretestuosità o vessatorietà della richiesta della ricorrente, non dovendosi spingere sino alla verifica della reale esistenza del diritto azionato e della sua violazione.
Non si può ritenere propria della sede processuale descrittiva alcuna statuizione circa la probabile fondatezza della sussistenza delle violazioni dei diritti soggettivi, cosicché, ad esempio, l’esito del processamento di dati contenuti in supporti informatici appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice non è necessario ai fini della conferma del decreto di descrizione inaudita altera parte, mentre lo sarà per l’eventuale concessione dei provvedimenti di distruzione dei documenti e inibitoria al loro utilizzo.
L’esito della descrizione inteso come accertamento del contenuto dei documenti appresi in occasione degli accessi ordinati dal giudice rileva in quanto sia richiesta l’adozione di misure cautelari ovvero, ai fini della conferma della descrizione disposta con decreto, nell’ipotesi in cui vengano accertati elementi ulteriori, che non erano stati presi in considerazione nel decreto autorizzativo, mentre può ben essere sufficiente, ai fini della conferma, la mera rivalutazione, dopo l’instaurazione del contraddittorio, degli elementi forniti in ricorso.
Il titolare di marchi denominativi e figurativi può ottenere in sede cautelare l'inibitoria all'utilizzo da parte di terzi di segni identici o simili per prodotti identici o affini, allorchè sussista un concreto rischio di confusione o associazione per il pubblico, accompagnato da un pericolo di danno irreparabile alla capacità distintiva del marchio, non compiutamente risarcibile in termini monetari ove l’attività illecita venisse consentita fino all’esito di una causa di merito.
Nell’ambito di un giudizio di contraffazione di marchi nazionali ed europei, la descrizione costituisce un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova; per tale ragione, avendo la stessa un minore grado di consistenza rispetto ad altre misure cautelari, il “fumus boni iuris”, andrà apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito – e solo, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Ne consegue che il soggetto, che richiede la descrizione, dovrà fornire non soltanto elementi di prova sufficienti ad individuare i diritti di privativa di cui si duole, ma dovrà anche offrire elementi che inducano a sospettare lecitamente della violazione e della non pretestuosità o abusività della richiesta, pena lo svuotamento della funzione della misura stessa.
Invece in relazione al “periculum in mora”, essendo, pertanto, la finalità della descrizione principalmente quella di acquisire gli elementi di prova da utilizzarsi nel successivo giudizio di merito, fatte salve le misure da adottarsi a tutela di eventuali diritti di proprietà industriale o a riservatezza dei dati non pertinenti ai fini di causa ovvero volte allo scopo di scongiurare richieste di descrizione pregiudizievoli ed esplorative, la circostanza, per cui la documentazione contabile possa essere ottenuta anche mediante un provvedimento di esibizione nel corso del giudizio di merito a cognizione piena, non fa venir meno la facoltà di ottenere, prima dell’instaurazione dello stesso giudizio, la descrizione dei documenti, per gli elementi di prova concernenti non solo la denunciata violazione, ma anche la sua entità, e quindi utili a ricostruire la catena distributiva dei prodotti contraffatti.
La descrizione è una misura cautelare di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i. e, pertanto, per la sua concessione è necessario: a) sul piano del fumus boni juris che sia raggiunta una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e che siano forniti elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito; b) sul piano del periculum in mora che vi sia un pericolo di distruzione, soppressione o dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze.
Il titolare di un diritto di privativa può ottenere, anche in via d’urgenza, che sia inibito a terzi ex art. 131 c.p.i. il compimento, la reiterazione o la prosecuzione di atti di violazione della propria privativa.
Il grado di fumus boni juris necessario per ottenere la tutela inibitoria è più pregnante rispetto a quello sufficiente per ottenere la descrizione, poiché le misure inibitorie non hanno carattere meramente istruttorio, ma sono volte ad ottenere una cessazione della commissione della violazione della privativa o delle sue conseguenze, cosicché per l’accoglimento dell’istanza non è sufficiente la sussistenza di una mera possibilità di commissione dell’illecito – come nella descrizione – ma è necessaria la dimostrazione di una ragionevole e concreta probabilità di accoglimento della futura azione di merito con la quale verrà denunciata la violazione della privativa; diverso è anche il grado di periculum in mora richiesto per la concessione delle misure cautelari in esame, giacché mentre per la descrizione andrà apprezzato il pericolo di dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze, per l’inibitoria andrà valutato il pericolo di prosecuzione/aggravamento/reiterazione dell’illecito.
Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).
Nel caso di violazione di diritti di privativa e di concorrenza sleale, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare della privativa rischierebbe di perdere delle quote di mercato e il danno che ne deriva è un pregiudizio che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.
La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti dell’illecito e viene concessa per un tempo che, da un lato, consente all’imprenditore che l’abbia subito di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi; e, dall’altro, ristabilisce l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta illecita, evitando che colui che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato
Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.
La misura della descrizione può essere concessa inaudita altera parte e può essere eseguita anche in assenza della parte che la subisce e il riferimento nei provvedimenti alla possibilità del resistente di presenziare alle operazioni di descrizione deve essere intesa nel senso che la presenza alle operazioni peritali è consentita ed assicurata solo se la parte che la subisce è presente in loco, potendo, al più, l’ufficiale giudiziario attendere per un lasso di tempo ragionevolmente breve l’arrivo di un tecnico di fiducia.
Ai fini della conferma del rimedio della descrizione concesso con decreto inaudita altera parte il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta ed immediata in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, poiché la misura è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto diretto al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, poiché la sua concessione è subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che richiede un sua anticipata acquisizione in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume pregiudicato
L'apprezzamento del fumus per la concessione della misura della descrizione, in considerazione delle peculiari note obiettive e delle finalità del mezzo richiesto, può ritenersi soddisfatto da un più ridotto indice di probabilità della violazione rispetto a quello invece necessario per l'adozione di una misura cautelare più invasiva quale il sequestro o l'inibitoria
Il periculum in mora rilevante ai fini della concessione e della conferma del provvedimento di descrizione consiste nel pericolo di dispersione della prova mediante soppressione od occultamento delle cose, dei documenti e delle informazioni relative al possesso ed all’utilizzo di cui è richiesta la protezione
Va sottolineata la necessità di limitare la concessione della misura di descrizione, comunque invasiva, ai soli casi in cui essa costituisca extrema ratio, ossia alle sole ipotesi di effettiva sua indispensabilità ai fini dell'ottenimento di una prova altrimenti non conseguibile.
Una domanda di descrizione industriale deve senz'altro essere esaminata, prima di tutto, nella prospettiva della verosimile sussistenza di un diritto ad acquisire la prova; ma, proprio in tale ottica, è indispensabile accertare anche la verosimile sussistenza del diritto sotteso: perché lo strumento in parola è previsto dalla legge solo a tutela di diritti industriali - non, per esempio, a tutela della leale concorrenza - con la conseguenza che il diritto a procedere alla descrizione può ritenersi verosimilmente sussistente solo se, con altrettanto verosimiglianza, appaia sussistente un diritto industriale da tutelare.
I risultati della descrizione possono essere utilizzati per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di ulteriori misure (inibitoria, sequestro), ma non per l'ammissione della descrizione stessa: secondo l'unica interpretazione sintatticamente, logicamente e sistematicamente possibile dell'art. 129 c.p.i..
La descrizione è uno strumento riconosciuto solo a tutela di diritti industriali, dunque, per essere ammessa, bisogna avere la ragionevole certezza – non bastando una non manifesta infondatezza o una mera possibilità – della sussistenza di un diritto industriale.
La descrizione non può essere chiesta e utilizzata per andare a vedere "se" qualche illecito sia mai stato commesso, ma per comprovare "che" lo è stato, ossia per acquisire la prova di qualcosa di cui si hanno già sufficienti indizi per ritenerlo verosimile. La misura della descrizione può essere ammessa quindi quando il mezzo di prova risulti utile alla dimostrazione di una violazione di un diritto industriale, e appaia verosimile sia l'esistenza di un diritto industriale, sia la sua lesione: elementi che si tengono insieme proprio perché la funzione della misura chiesta fa sì che essa risulti inammissibile se quel diritto e quella condotta lesiva non risultino sussistenti, in termini di verosimiglianza.
La descrizione è prevista solo a tutela di diritti industriali e non anche di diritti concorrenziali.