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Concorrenza sleale per confondibilità e concorrenza parassitaria
L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato...

L’azione per concorrenza sleale per confondibilità non può essere basata sulla sola prova che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma occorre anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, con riferimento alle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, di modo che la relativa imitazione crea in capo al consumatore un inganno sulla provenienza del prodotto, ossia un pericolo di confusione tra le attività delle due imprese.

Può, dunque, essere accordata la repressione degli atti di concorrenza sleale confusoria nei confronti della pedissequa imitazione delle forme del prodotto di un altro imprenditore che non siano protette specificamente da un titolo di proprietà industriale (marchio di forma, modello di utilità) a condizione, in particolare, che la forma del prodotto sia originale e arbitraria e, quindi, elaborata rispetto alle forme comunemente diffuse e sia dimostrata la sua capacità distintiva, ossia la sua attitudine a connotare i prodotti come provenienti da quello specifico imprenditore, così operando quale segno distintivo di fatto e meritando protezione a tutela dell’avviamento dell’imprenditore e dell’affidamento dei consumatori.

La fattispecie della concorrenza parassitaria o a ricalco si configura nella condotta dell'imprenditore che pone in essere un'imitazione sistematica delle iniziative del concorrente, che possono comprendere, tra l’altro, l'imitazione dei prodotti, delle modalità di pubblicizzazione, delle tecniche di commercializzazione. Ciò che rileva, dunque, non è la confondibilità del prodotto in sé ma la circostanza che tale comportamento costituisca il mezzo per determinare uno sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui, così determinandosi su tale piano la violazione dei principi di correttezza professionale che integrano la concorrenza sleale.

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Portata della tutela autorale ed elementi distintivi del plagio e della contraffazione. Il caso dell’Elfo di Babbo Natale.
Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto...

Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Il plagio si realizza con l'attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell'opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.

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Il thema decidendum del procedimento di descrizione
La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione...

La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.

Le contestazioni relative alla validità dei titoli di privativa e alle rivendicazioni azionate o alla diversità del prodotto esulano dal thema decidendum tipico del procedimento di descrizione e costituiscono delle deduzioni proponibili nell’eventuale giudizio di merito, al fine di resistere all’accertamento degli illeciti denunciati dalla ricorrente, nonché oggetto del processo a cognizione piena.

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Licenziatario e richiesta di descrizione. Concorrenza sleale per appropriazione di pregi
La legittimazione ad agire per la tutela del diritto di privativa industriale spetta sia ai titolari dei diritti di proprietà...

La legittimazione ad agire per la tutela del diritto di privativa industriale spetta sia ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale sia ai soggetti autorizzati a disporre di detti diritti, tra i quali i titolari di licenza. Al riguardo, la prova dell'esistenza di un rapporto di licenza può essere desunta anche attraverso presunzioni semplici fondate sulla condotta del titolare del brevetto che non contesti o affermi l'esistenza di tale rapporto.

La misura cautelare della descrizione persegue lo scopo di acquisire al processo materiale probatorio in presenza del rischio di dispersione o di impossibilità della futura acquisizione nel corso del procedimento ordinario. In ragione della ratio di tale misura, di conseguenza, il fumus boni iuris per la sua concessione va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s'invoca la tutela. Il fumus boni iuris necessario per la concessione della descrizione, dal momento che quest'ultima ha funzione esclusivamente probatoria, è affievolito rispetto a quello per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l'inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

La fattispecie di concorrenza sleale per appropriazione di pregi può dirsi sussistente qualora l'imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisca ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La fattispecie di concorrenza sleale parassitaria è integrata qualora si verifichi il continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, di studio o di ricerca, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

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Descrizione, diritto alla prova e tutela del marchio di fatto
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione...

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. In tale situazione, viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Chi invochi tutela per un marchio di cui si assume titolare, benché non abbia provveduto alla relativa registrazione, deve provare i fatti costitutivi del suo diritto, cioè il suo uso attuale, l’estensione merceologica e territoriale di tale uso e la notorietà acquisita dal segno, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà.

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Sottrazione di segreti commerciali da parte dell’ex dipendente: la descrizione come strumento per evitare la dispersione della prova
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione...

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

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Giudizio sulla descrizione e valutazione della verosimiglianza nel merito della pretesa
Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova,...

Benché, rispetto a una domanda cautelare di descrizione, il giudizio debba in primis incentrarsi sull’esistenza di un diritto alla prova, questo non può valutarsi in termini avulsi dal diritto che si intende provare, ossia da una valutazione di verosimiglianza nel merito della pretesa avanzata.

Non può essere sufficiente preannunciare un’azione di tutela industriale per ottenere la misura, particolarmente invasiva nella sfera privata della controparte, dovendosi valutare se quella azione si presenti come fondata su seri elementi; diversamente opinando, si arriverebbe a consentire anche un paradossale rovesciamento del rapporto tra prova e azione di merito: anziché essere quella strumentale a questa, la mera prospettazione di un diritto industriale potrebbe essere sufficiente ad acquisire informazioni presso la concorrente, benché la domanda di merito si presenti molto probabilmente infondata, ancorché non palesemente abusiva.

La conferma in contraddittorio della descrizione non può dipendere dalla considerazione dei relativi risultati, ma soltanto dall’accertata sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora come emergenti dalle argomentazioni e dalle produzioni delle parti negli atti introduttivo e di costituzione.

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Finalità del procedimento per descrizione: il diritto processuale alla prova
La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione...

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto. Sotto tale aspetto, il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Qui viene infatti in rilievo il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

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La descrizione: natura, validità della notificazione, deroga al regime delle preclusioni istruttorie
La misura cautelare della descrizione ex art. 129 c.p.i., ove proposta in corso di causa, non costituisce una nuova, diversa,...

La misura cautelare della descrizione ex art. 129 c.p.i., ove proposta in corso di causa, non costituisce una nuova, diversa, autonoma fase processuale rispetto al giudizio di merito, avendo piuttosto natura endo-causale. La c.d. “sostituzione procuratoria” ex art. 170 c.p.c., in forza del quale i difensori eletti sono delegati a rappresentare i propri assistiti in ogni fase e grado del giudizio, si estende anche ai procedimenti endo-causali: pertanto, pur non intendendo che la parte già costituita nel giudizio di merito lo sia automaticamente nel giudizio cautelare, la sostituzione procuratoria implica che laddove una parte sia costituita nel merito, anche per la fase cautelare in corso di causa la notifica vada effettuata al difensore ai sensi dell’art. 170 c.p.c.. Ne deriva che la notificazione dell’atto di riassunzione fatta alla parte personalmente anziché al procuratore costituito è nulla.

La nullità della notificazione degli atti, per carenza degli elementi essenziali (1) dell’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, e (2) dell’esito positivo della consegna, è sanabile retroattivamente (i) per effetto del raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, o (ii) per rinnovazione della notificazione, eseguita spontaneamente dalla parte stessa o disposta d’ufficio ex art. 291 c.p.c. dal giudice. Laddove, rispetto al termine perentorio per la notificazione ex art. 669-sexies c.p.c., la notifica sia stata eseguita tempestivamente alla parte personalmente e tardivamente al difensore per spontanea iniziativa della parte onerata, la sanatoria della nullità della notifica tardiva retroagisce al momento del compimento della prima notifica, rendendola tempestiva. Se la notificazione dell’atto risulta tardiva rispetto al termine perentorio, occorre distinguere: se l’errore originario è imputabile al notificante, non si possono far retroagire ex tunc gli effetti della rinnovazione della notifica fino al momento della prima notificazione; se non è imputabile, la ripresa del procedimento notificatorio – che la parte deve provare di aver avviato nell’immediatezza dell’appresa notizia circa l’esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice – ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento.

La descrizione è una misura cautelare con funzione esclusivamente istruttoria. Ai sensi dell’art. 121, 5° comma, c.p.i., viene accordata un espressa deroga alla disciplina generale delle preclusioni istruttorie in materia di produzioni documentali, consentendo al CTU nel corso delle operazioni, di acquisire nuovi documenti ancorchè non prodotti in causa sino a quel momento. In questo senso, in corso delle operazioni peritali parte attrice può produrre documenti nuovi anche proponendo un nuovo ricorso per descrizione ai sensi dell’art. 130 c.p.i., sussistendone i presupposti, senza dover ricorrere all’istituto della remissione in termini. A tal fine: il fumus richiesto per la concessione della descrizione è affievolito rispetto a quello di altre misure cautelari, come il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda; quanto al periculum in mora, esso è soggetto ad una duplice valutazione, l’una relativa all’attualità della violazione contestata quale pregiudizio grave ed irreparabile conseguente agli illeciti denunciati, l’altra è relativa al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l’iniziativa non fosse attuata con urgenza.

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Periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo
La sparizione della merce dalla sede operativa della società resistente, ove in precedenza era stata eseguita una descrizione di tali...

La sparizione della merce dalla sede operativa della società resistente, ove in precedenza era stata eseguita una descrizione di tali oggetti asseritamente in contraffazione, corrobora ed accresce il periculum in mora per la concessione della misura cautelare del sequestro conservativo, richiesto dalla ricorrente in conseguenza del rischio di svuotamento patrimoniale della resistente.

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Novità e carattere individuale dei disegni e modelli comunitari
Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il...

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.

La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore.  Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.

Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme

Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste

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