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Qualificazione della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.

La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.

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I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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L’interpretazione delle clausole di opzione put e call inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali
Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente...

Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario, al verificarsi di determinate condizioni. Tali diritti di opzione previsti dai contraenti devono essere interpretati - al pari del contratto - avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. s.s., con particolare riguardo all’intenzione dei contraenti - comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto dalla fase di formazione ed seguito della conclusione del contratto - ed al raccordo sistematico tra le clausole del contratto in chiave teleologica, nonché alla buona fede, quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza, il tutto tenendo altresì in considerazione la causa concreta del contratto.

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Opzione di contratto preliminare di vendita di quote sociali ed esigibilità del prezzo di vendita della partecipazione
Allorquando per previsione negoziale l’esercizio dell’opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria),...

Allorquando per previsione negoziale l'esercizio dell'opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria), l’obbligazione inerente il pagamento del prezzo delle azioni opzionate non è esigibile, posto che l'esigibilità richiede la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (o la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.).

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Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

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Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

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Regolamentazione delle obbligazioni esistenti alla data di cessione di quote di società in nome collettivo
Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della...

Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale. Ne consegue che al fine di valutare l'incidenza delle obbligazioni di pagamento contratte dalla società prima della cessione, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ciò che rileva è il contratto di cessione della quota, da interpretarsi secondo i canoni dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. L'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni societarie precedenti e non estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, inconferenti essendo, a tale riguardo, le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, e dell’art. 2289 c.c., che regolamenta i rapporti tra società e socio uscente.

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Interpretazione del contratto e comportamento delle parti
In materia contrattuale, le regole dell’ermeneutica impongono all’interprete di accertare gli effetti prodotti da un negozio giuridico cercando di individuare...

In materia contrattuale, le regole dell’ermeneutica impongono all’interprete di accertare gli effetti prodotti da un negozio giuridico cercando di individuare la comune intenzione delle parti attraverso i criteri interpretativi forniti dal legislatore. Il punto di partenza di tale ricerca è, ai sensi dell’art. 1362, comma 1, c.c., la lettera del testo contrattuale ma l’interprete non deve limitarsi ad esso, ben potendo applicare ulteriori canoni ermeneutici, e dovendo, a mente dell’art. 1362, comma 2, c.c., valutare il comportamento complessivo tenuto dalle parti.

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Valore della minuta, preliminare di società e responsabilità precontrattuale
La puntuazione, o minuta, non ha in linea di massima carattere vincolante, ma solo una funzione storica e probatoria della...

La puntuazione, o minuta, non ha in linea di massima carattere vincolante, ma solo una funzione storica e probatoria della fase delle trattative contrattuali in quanto in essa le parti di solito intendono solo documentare l’intesa raggiunta su alcuni punti rinviando la conclusione del contratto al momento successivo nel quale avranno raggiunto l’accordo anche sugli altri. Non è escluso, tuttavia, che in concreto la minuta possa avere valore probatorio di un contratto già perfezionato quando contenga l’indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti anche in base al comportamento successivo delle parti inteso a dare esecuzione all’accordo risultante da detta minuta, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione, che le parti abbiano inteso vincolarsi definitivamente. A differenza del contratto preliminare, ove le parti si obbligano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali e accidentali siano stati contestualmente precisati e i cui effetti si produrranno al momento della sua stipulazione, con la sottoscrizione della c.d. minuta o puntuazione di contratto le parti conservano la libertà di recesso dalle trattative, con il limite della responsabilità precontrattuale prevista dall’art. 1337 c.c.

La disciplina di cui all’art. 2932 c.c. mal si attaglia all’impegno assunto di costituire una nuova società (c.d. preliminare di società), presupponendo la vincolatività di un siffatto preliminare l’impegno avente contenuto dinamico all’esercizio in comune di attività economica, con implicazioni alquanto ampie e non preventivamente determinabili, non da ultimo in ordine anche alla fattiva collaborazione della parte inadempiente, sicché l’esecuzione dell’obbligo in forma specifica non offre, invero, alcuna garanzia quanto all’effettivo svolgimento dell’attività sociale e, anzi, potrebbe determinare la paralisi della società prima ancora che questa possa cominciare ad operare.

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. costituisce una responsabilità contrattuale da contatto sociale. La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative, ma ha valore di clausola generale. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.

In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l’art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l’obbligazione di effettuare l’esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l’obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell’insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare.

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Criteri di interpretazione del contratto
In tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona...

In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta.

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Simulazione del prezzo in un contratto di cessione di partecipazioni
In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto...

In ossequio alla regola di cui all’art. 1417 c.c., le regole probatorie richiedono alle parti, qualora vogliano sostenere il contenuto simulatorio di un atto, in mancanza di allegazione dell’illeceità del negozio dissimulato, una controdichiarazione scritta che ne accerti la reale natura, non essendo allo scopo sufficienti né prove orali né argomenti di prova presuntivi.

I diversi finanziamenti soci effettuati a favore della società fallita non possono giustificare a valle, mediante compensazione, il mancato pagamento di un debito personale tra soci, pur relativo all’acquisizione delle quote sociali.

Non vi sono ostacoli giuridici alla scelta delle parti di creare volontariamente un vincolo solidale, purché sussista un nesso di cointeressenza tra le diverse posizioni dei condebitori, tutte funzionali a realizzare il medesimo interesse creditorio: la solidarietà in tali casi sopravviene, in virtù di scelta volontaria, ad un’obbligazione già esistente che non sia solidale.

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La non cedibilità dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività
Le autorizzazioni amministrative, relative allo svolgimento di determinate attività, hanno carattere personale e come tali non sono riconducibili ai beni...

Le autorizzazioni amministrative, relative allo svolgimento di determinate attività, hanno carattere personale e come tali non sono riconducibili ai beni che compongono l’azienda, né possono essere cedute. Pertanto, le espressioni con le quali, nei negozi relativi alla cessione di azienda, si dichiari che il venditore cede le relative licenze commerciali vanno intese nel senso più limitato dell’assunzione di un obbligo a rinunciare alle medesime e a non opporsi alla concessione di una nuova licenza in capo al nuovo titolare dell’azienda. La rinuncia all’autorizzazione amministrativa da parte del venditore, dunque, costituisce il mezzo per rendere possibile l’ottenimento dell’autorizzazione per il lecito esercizio dell’attività acquistata dall’acquirente.

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