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Cessione di quote sociali e limiti della garanzia per sopravvenienze passive
Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il...

Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti. Qualora i cedenti abbiano garantito l’assenza di “posizioni debitorie aperte” riferibili a un determinato periodo anteriore alla cessione, la garanzia copre esclusivamente debiti o pretese già sorte, note o conoscibili entro la data pattuita, non anche sopravvenienze passive derivanti da fatti dannosi non ancora manifestatisi o da richieste risarcitorie avanzate successivamente. Le sopravvenienze passive richiamate nella clausola di indennizzo devono pertanto essere interpretate entro il perimetro della garanzia principale e non valgono ad ampliarne autonomamente l’oggetto

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Cessione di quote sociali sottoposta a condizione risolutiva
La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al...

La cessione di partecipazioni sociali si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il cedente si obbliga al trasferimento della quota sociale ed il cessionario al pagamento di un corrispettivo. L’oggetto immediato del negozio è pertanto rappresentato dal trasferimento della quota, mentre l’oggetto mediato è costituito dall’insieme dei diritti e delle prerogative che la partecipazione incorpora (diritto agli utili, diritto di voto, diritto di ispezione e controllo), nonché dai correlativi doveri e responsabilità che derivano dalla qualità di socio.

In applicazione del principio di autonomia contrattuale, il prezzo di cessione può essere modulato dalle parti sia nella misura sia nelle modalità di corresponsione. In particolare, le parti possono introdurre clausole che subordinino la stabilità o l’efficacia del trasferimento a determinati eventi futuri e incerti, oppure che prevedano meccanismi di aggiustamento del prezzo o garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società ceduta. Tra questi strumenti rientrano anche eventuali condizioni risolutive ex art. 1353 c.c., con le quali le parti stabiliscono che, al verificarsi di un evento specifico, il contratto si sciolga automaticamente con effetto retroattivo, ferma restando la disciplina delle restituzioni e degli eventuali obblighi risarcitori.

Quando la cessione di quote è sottoposta a condizione risolutiva l’avveramento dell’evento dedotto determina dunque la caducazione del vincolo contrattuale, imponendo la restituzione delle prestazioni già eseguite. Se invece la condizione non si avvera entro il termine stabilito, il contratto si consolida definitivamente e le prestazioni pattuite divengono stabilmente dovute, con piena esigibilità del prezzo.

L’interpretazione delle clausole condizionali, proprio in ragione della loro incidenza sugli effetti del contratto, deve essere condotta secondo i criteri dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, alla luce del principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 c.c. Occorre, pertanto, indagare la comune intenzione dei contraenti e la funzione economico-sociale della pattuizione, evitando interpretazioni meramente letterali che possano alterare l’equilibrio negoziale. La “buona fede” rileva sia come canone ermeneutico sia come criterio integrativo, imponendo di considerare la clausola nel contesto complessivo dell’operazione e di preservarne la finalità pratica. Sul piano probatorio, l'onere di provare l'avveramento della condizione ricade sul soggetto processuale che afferma il suo verificarsi.

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Trasferimento di partecipazioni: collegamento negoziale e preliminare unilaterale
La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma...

La qualificazione di un accordo avente ad oggetto partecipazioni societarie non può essere desunta dall’analisi isolata di singole clausole, ma richiede una valutazione unitaria dell’assetto negoziale e della funzione economica perseguita dalle parti.

In tale prospettiva, un accordo che, mediante il collegamento tra mandato senza rappresentanza, finanziamento e obbligo di ritrasferimento delle quote, sia diretto a consentire l’acquisto mediato delle stesse in favore di un soggetto può essere qualificato come negozio complesso contenente un preliminare unilaterale di cessione, con conseguente esperibilità dell’azione di esecuzione in forma specifica, restando esclusa, ove incompatibile con la causa concreta dell’operazione, la riconducibilità agli schemi del patto parasociale ovvero dell'opzione o della prelazione.

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Patto parasociale: disdetta, cessazione e inopponibilità alla società
I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società,...

I patti parasociali hanno efficacia meramente obbligatoria e vincolano esclusivamente i soci aderenti, non producendo effetti nei confronti della società, la quale resta estranea al relativo rapporto e, pertanto, priva di legittimazione passiva rispetto alle domande volte ad ottenerne l’adempimento o il risarcimento dei danni da inadempimento. Ne consegue che, intervenuta valida disdetta del patto, idonea ad impedirne il rinnovo tacito, viene meno il fumus boni iuris dell’azione cautelare diretta ad ottenerne l’esecuzione.

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Società di persone: clausole di consolidazione, liquidazione della quota e divieto di patti successori
La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il...

La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri da parte dei contendenti è invalida in quanto contrasta con il disposto dell’art. 34, d.lgs. 5/2003 che stabilisce che il potere di nomina di tutti gli arbitri deve essere conferito a soggetti estranei alla società a pena di nullità della clausola.

L’applicazione del principio dell’”utile per inutile non vitiatur” non ha autonomo rilievo interpretativo al di fuori delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c volte a disciplinare l’attività interpretativa dei contratti, con la conseguenza che non può essere validamente invocato per sostituire e/o modificare il contenuto degli accordi negoziali.

Nell’ambito di un’azione di liquidazione della quota ereditaria di società di persone, benché obbligata alla liquidazione sia solo la società (nel caso di specie: s.n.c.), è ammessa la possibilità di evocare in giudizio anche i soci superstiti illimitatamente responsabili, i quali, ancorché non litisconsorti necessari, ben possono essere chiamati a rispondere in via sussidiaria dell’obbligazione di liquidazione della quota gravante sulla società.

Le clausole statutarie sono efficaci e, di regola, vincolanti anche per l’erede: il diritto alla liquidazione della quota trova infatti origine nel contratto sociale sicché le clausole che attengono al regolamento della società trovano applicazione anche nei confronti dell’erede del socio che non abbia acquisito la qualifica di socio ma il mero diritto alla liquidazione della quota.

Per clausola di consolidazione si intende, in senso stretto, la clausola che prevede che, alla morte del socio, la quota di questi si accresca agli altri soci e onerati della liquidazione della quota a favore degli eredi siano questi ultimi. Non si è invece in presenza di una clausola di consolidazione in senso proprio ove, parafrasando il disposto dell’art. 2284 c.c.,  i patti sociali prevedano che i soci superstiti siano tenuti alla liquidazione della quota agli eredi senza indicare alcuna clausola di accrescimento a loro favore e ove obbligata alla liquidazione sia la società.

L’art. 2289 c.c., concernendo diritti patrimoniali, è disposizione, in linea di massima, derogabile (nel caso di specie: la clausola statutaria derogativa prevedeva che la liquidazione della quota fosse effettuata sulla base del patrimonio netto della società piuttosto che con riguardo al suo valore effettivo).

E’ valido il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra soci, nel caso di morte di uno di essi, ove tale consolidazione dia luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria. Il patto non costituisce, quindi, una limitazione alla libertà testamentaria. Viceversa il patto con il quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscono agli altri, senza che sia prevista l’attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento, è patto che esclude del tutto la libertà testamentaria, ed è quindi nullo ai sensi dell’art. 458 c.c.

La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare – entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti – dagli eredi del de cuius le azioni già appartenute a quest’ultimo e pervenute iure successionis agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori.

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità ex art. 458 c.c. occorre accertare: (1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; (2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; (3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi così dello ius poenitendi; (4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; (5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o legato.

E’ invalida per violazione del divieto di patto successorio ex art. 458 c.c. la clausola statutaria che, nel derogare alle modalità di liquidazione della quota di cui all’art. 2289 c.c., modifica il diritto ereditario a vantaggio della società ed esclude lo ius poenitendi (stante la vincolatività del patto sociale).

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Qualificazione della clausola compromissoria statutaria
La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto è vincolante anche nei confronti del socio dimissionario quando la pretesa azionata presuppone, quale elemento costitutivo, la qualità di socio e dunque il rapporto sociale.

La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato rituale va effettuata secondo i canoni ermeneutici contrattuali, valorizzando il dato letterale e l’eventuale espressa previsione della decisione secondo regole di diritto.

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I requisiti della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica e il relativo onere probatorio
L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di...

L’indeterminatezza di una clausola di non concorrenza non può determinare l’invalidità dell’intero contratto se non è dimostrata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto. In ragione del concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, co. 1, c.c. tale indeterminatezza può comportare la nullità della sola clausola di non concorrenza, visto il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisca una parte o una clausola.

Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione del contratto dimostrare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla sua parte nulla.

Con riferimento alla fattispecie generale dell’abuso di dipendenza economica il giudice ha l’onere di accertare, in concreto, sia la situazione di dipendenza, sia l’esistenza di una condotta arbitraria e ingiustificata a danno di uno dei contraenti. È opportuno, pertanto, con riferimento alla sussistenza di una dipendenza economica, accertare che non si tratti di una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e obblighi, ma che lo squilibrio sia effettivamente eccessivo e se l’altro contraente fosse realmente primo di alternative economiche sul mercato; con riferimento alla condotta posta in essere, verificare che la stessa sia arbitrariamente contraria a buona fede oppure intenzionalmente vessatoria, e che abbia fini che esulano dalla lecita iniziativa commerciale in quanto volti essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui.

L’onere della prova, con riferimento alla fattispecie dell’abuso di dipendenza economica, è in capo al soggetto che dichiara di aver subito la lesione dei propri diritti, che deve dimostrare l’impossibilità di valide alternative sul mercato e l’atteggiamento vessatorio o contrario a buona fede della controparte contrattuale.

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L’interpretazione delle clausole di opzione put e call inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali
Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente...

Nell’ambito dei contratti di cessione delle partecipazioni sociali, è consueto prevedere un diritto di opzione call a favore del cedente ed un diritto di opzione put a favore del cessionario, al verificarsi di determinate condizioni. Tali diritti di opzione previsti dai contraenti devono essere interpretati - al pari del contratto - avvalendosi dei consueti criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. s.s., con particolare riguardo all’intenzione dei contraenti - comprensiva del comportamento complessivo dagli stessi tenuto dalla fase di formazione ed seguito della conclusione del contratto - ed al raccordo sistematico tra le clausole del contratto in chiave teleologica, nonché alla buona fede, quale insieme di regole comportamentali di lealtà e correttezza, il tutto tenendo altresì in considerazione la causa concreta del contratto.

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Opzione di contratto preliminare di vendita di quote sociali ed esigibilità del prezzo di vendita della partecipazione
Allorquando per previsione negoziale l’esercizio dell’opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria),...

Allorquando per previsione negoziale l'esercizio dell'opzione di vendita produca effetti obbligatori (e non il trasferimento della proprietà della partecipazione societaria), l’obbligazione inerente il pagamento del prezzo delle azioni opzionate non è esigibile, posto che l'esigibilità richiede la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (o la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.).

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Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

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Patto di non concorrenza: limiti interpretativi
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al...

Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chances  deve considerarsi nuova la domanda che attiene invece al diverso danno derivante dalla diversa condotta di attività di vendita di veicoli quale a seguito dell’acquisto di azienda si sarebbe sviluppata, quindi dalla violazione letterale del divieto di vendere.

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Regolamentazione delle obbligazioni esistenti alla data di cessione di quote di società in nome collettivo
Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della...

Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale. Ne consegue che al fine di valutare l'incidenza delle obbligazioni di pagamento contratte dalla società prima della cessione, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ciò che rileva è il contratto di cessione della quota, da interpretarsi secondo i canoni dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. L'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni societarie precedenti e non estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, inconferenti essendo, a tale riguardo, le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, e dell’art. 2289 c.c., che regolamenta i rapporti tra società e socio uscente.

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