Ove il promissario acquirente e il promittente venditore omettano di riprodurre nel contratto definitivo tutte o parte delle garanzie convenzionali previste nell'atto obbligatorio preliminare, deve presumersi -in difetto di paralleli accordi stipulati (e da provarsi) ai sensi dell'art. 2722 c.c.- che le garanzie inizialmente pattuite siano state superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi, sicchè è precluso a entrambe le parti il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare.
L'espressa menzione del carattere "essenziale" di una clausola non produce automaticamente l'effetto di attribuire ad un'eventuale violazione del obbligo ivi contenuto la valenza di condizione risolutiva del contratto, posto che il carattere "essenziale" (altro…)
Una clausola statutaria va interpretata alla luce dei principi previsti dalla legge per gli atti negoziali come quelli di cui agli artt. 1362, 1365 e 1367 c.c.
La clausola in virtù della quale è devoluta ad un arbitro ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra questi e la società, anche se promossa da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, si applica estensivamente anche alle controversie sussistenti tra la società e i suoi organi; ciò, conformemente a quanto previsto dall’art. 808-quater c.p.c., secondo cui la convenzione arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce (nella specie si trattava della domanda di accertamento della illegittimità della delibera di revoca di amministratore delegato).
Il negozio di trasferimento d’azienda può essere autonomo rispetto agli accordi – contenuti nel medesimo contratto – relativi alla licenza del marchio di titolarità dell’alienante e può, quindi, rimanere in essere nonostante questi ultimi perdano efficacia.
Anche nelle ipotesi in cui non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del professionista rimane predominante, è da ritenere validamente stipulato, in base al principio di autonomia negoziale (altro…)
Le previsioni in materia di tasso di interesse contenute nel d. lgs. n. 231/2002 non sono applicabili al rapporto obbligazionario nel quale il sottoscrittore del prestito abbia agito non nella veste di imprenditore (vale a dire quale soggetto “esercente un’attività economica organizzata od una libera professione”, secondo la definizione di cui all’art.2 dello stesso d. lgs.) ma (altro…)
L'accertamento in merito alla circostanza se una transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito o soltanto una quota parte costituisce quaestio facti da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l'effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all'effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere.
Ne consegue che della transazione intervenuta tra più società senza limitazione ad una particolare quota interna dell'obbligazione potranno profittare anche altri soggetti chiamati dalla società attrice a rispondere a titolo risarcitorio in qualità di ex amministratori e sindaci delle società convenute, in base all'art. 1304, co. 1.