Gli effetti della scissione, dopo l'iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell'operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall'illegittimità dell'operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell'articolo 2504 quater c.c.
La sospensione giudiziale ex art. 2378, co. 3, c.c. di deliberazioni assembleari di società o consorzi non attiene alla sola “esecuzione” delle stesse, potendosi estendere alla loro “efficacia giuridica”; tanto avviene, infatti, (altro…)