Nell'ambito del giudizio civile instauratosi successivamente all'irrogazione di una sanzione da parte dell'AGCM per violazione della disciplina a tutela delle concorrenza (fattispecie di abuso di posizione dominante) la delibera assunta dall’AGCM, nonché le decisioni di conferma o riforma dei giudici amministrativi, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano e agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata. Tale efficacia probatoria deve intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso di posizione dominante, senza dunque estendersi altresì anche all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni a favore delle vittime (sussistenza dei danni, nesso di causalità, quantificazione del risarcimento, analisi delle diverse componenti del danno ecc.).
Qualora il capitale sociale di una s.r.l. sia stato eroso da perdite rilevanti ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. ed il corretto espletamento della procedura obbligatoria volta alla loro reintegrazione non sia andato a buon fine, l’assemblea va tempestivamente convocata per deliberare lo scioglimento obbligatorio della società ai sensi dell’art. 2484, co. 1, n. 4.
L'abuso di maggioranza (o eccesso di potere) - unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della deliberazione assembleare e non di mera regolarità formale - si verifica tutte le volte in cui la delibera stessa sia stata adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, dacché preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.
Ai fini dell'annullamento della deliberazione assembleare per eccesso di potere, è necessario provare il perseguimento e soddisfacimento dell'esclusivo interesse dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza e non, invece, dell'interesse sociale, inteso come l'insieme di quegli interessi che sono comuni a tutti i soci, in quanto parti del contratto di società; quindi la deliberazione, per essere annullata per eccesso di potere, deve in concreto risultare priva di una giustificazione causale in relazione al - o meglio nell'ottica del - perseguimento degli interessi sociali.
Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza (altro…)
Non integra di per sé una condotta illecita l’utilizzazione da parte della licenziante di un software dei dati relativi alla clientela a cui era stato installato il software stesso, qualora manchi il presupposto (altro…)
Appartengo alla giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare alla sezione specializzata in materia d’Impresa quelle domande di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust dell’unione Europea e di quella nazionale, nonché quelle domande di risarcimento di natura contrattuale attinenti alla pretesa violazione di norme imperative e degli obblighi di buona fede e di protezione dell’altro contraente. (altro…)
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l'intervenuto contratto di cessione ai sensi dell'art. 2556 c.c. (altro…)
È legittimo il diniego all’esercizio del diritto di recesso opposto ai soci che, pur non concorrendo alla approvazione della delibera di fusione che comporti in thesi un rilevante mutamento dell’oggetto sociale, abbiano previamente sottoscritto e poi adempiuto un accordo di investimento nel contesto del quale detta fusione costituisce parte essenziale e irrinunciabile (Nel caso di specie, si trattava dell’accordo di investimento sottoscritto tra società facenti capo a membri della famiglia Ligresti e UGF, nel quadro della normativa del t.u.f. di esenzione dall’OPA per i piani di salvataggio di società in crisi). (altro…)
In tema di diffamazione, il danno non può mai essere considerato sussistente in re ipsa, incombendo sul richiedente l'onere di dedurre e provare gli elementi che attestino la effettiva esistenza di un pregiudizio, anche soltanto di natura non patrimoniale.
Qualora venga eccepita la natura abusiva dell’esercizio, da parte della minoranza, delle prerogative statutarie riconosciutele, è onere della società dimostrare la strumentalità di siffatto esercizio e, quindi, di provare che la minoranza ha agito allo scopo di ledere (altro…)