Costituisce violazione della buona fede contrattuale ed una condotta concorrenziale illecita ex art. 2598 3°c.c. la condotta di chi, mentre viene pagato dal proprio partner commerciale per lavorare presso alcuni clienti di quest’ultimo, si serva del contatto venutosi, necessariamente, a creare con costoro e della possibilità di continuare a frequentarli, per sottrarre quei clienti al predetto suo partner onde generare un avviamento (acquisendo quei clienti al proprio portafoglio) la cui creazione secondo una condotta corretta avrebbe necessitato di assai più tempo.
In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall'AGCM, nonché le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza (altro…)
Non integra di per sé una condotta illecita l’utilizzazione da parte della licenziante di un software dei dati relativi alla clientela a cui era stato installato il software stesso, qualora manchi il presupposto (altro…)
Appartengo alla giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare alla sezione specializzata in materia d’Impresa quelle domande di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust dell’unione Europea e di quella nazionale, nonché quelle domande di risarcimento di natura contrattuale attinenti alla pretesa violazione di norme imperative e degli obblighi di buona fede e di protezione dell’altro contraente. (altro…)
Ai fini della legittimazione attiva, la cessionaria di azienda deve provare l'intervenuto contratto di cessione ai sensi dell'art. 2556 c.c. (altro…)
È legittimo il diniego all’esercizio del diritto di recesso opposto ai soci che, pur non concorrendo alla approvazione della delibera di fusione che comporti in thesi un rilevante mutamento dell’oggetto sociale, abbiano previamente sottoscritto e poi adempiuto un accordo di investimento nel contesto del quale detta fusione costituisce parte essenziale e irrinunciabile (Nel caso di specie, si trattava dell’accordo di investimento sottoscritto tra società facenti capo a membri della famiglia Ligresti e UGF, nel quadro della normativa del t.u.f. di esenzione dall’OPA per i piani di salvataggio di società in crisi). (altro…)
In tema di diffamazione, il danno non può mai essere considerato sussistente in re ipsa, incombendo sul richiedente l'onere di dedurre e provare gli elementi che attestino la effettiva esistenza di un pregiudizio, anche soltanto di natura non patrimoniale.
Qualora venga eccepita la natura abusiva dell’esercizio, da parte della minoranza, delle prerogative statutarie riconosciutele, è onere della società dimostrare la strumentalità di siffatto esercizio e, quindi, di provare che la minoranza ha agito allo scopo di ledere (altro…)
Nelle società di persone, la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, e centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell’impresa collettiva.
In particolare, va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto del 2476 III co. c.c. che, con specifico riferimento (altro…)
Quando la durata di una società di persone sia fissata in un termine così lontano da superare la vita -non solo lavorativa, ma anche biologica- di uno dei soci, tenuto conto dell’età dei soci e della durata media della vita umana (nella specie, il 2050, per un socio nato nel 1951), deve ritenersi che ciascun socio possa recedere ad nutum, con il solo obbligo del preavviso (minimo) di tre mesi, così come previsto dall’art. 2285 c.c.. (altro…)
Il Tribunale, dopo aver escluso l'esistenza di un obbligo in ordine alla conclusione dell'operazione di compravendita di quote - alla stregua della letterale formulazione dell'offerta nel caso di specie - ha ritenuto di non ravvisare gli estremi della mala fede nell'abbandono delle trattative da parte dei convenuti. (altro…)
Nel caso di compravendita di azioni o di quote di società di capitali, l’oggetto immediato del contratto è rappresentato dalla quota di partecipazione nella società – intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale, sia di natura amministrativa, nei quali si compendia lo status di socio – e non, invece, dai beni facenti parte del patrimonio sociale; tali beni, infatti, costituiscono mero oggetto mediato della cessione, per modo che, in via ordinaria, non rileva (altro…)