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Inadempimento al patto parasociale ed eccessiva onerosità della connessa clausola penale
La clausola pattizia che obbliga a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti dei successori mortis causa esclude che...

La clausola pattizia che obbliga a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti dei successori mortis causa esclude che il patto sia automaticamente efficace nei confronti degli eredi (perché diversamente la clausola sarebbe inutile). 

Il rappresentante comune degli azionisti esercita i poteri incorporati nelle azioni , fra i quali non è compreso quello di aderire a un patto di sindacato. Non costituiscono significativi indizi della volontà di aderire al patto di sindacato la mancanza di contestazione alle convocazioni delle riunioni del sindacato , cosi come la partecipazione alle riunioni dello stesso. 

La clausola con cui le parti si obbligano a rendere vincolante il patto parasociale anche nei confronti degli eredi non configura un patto successorio e quindi non è nulla per violazione dell’art 458 cc (in quanto va interpretata nel senso che gli stipulanti hanno semplicemente promesso l’obbligazione di terzi  e cioè l’adesione all’accordo di coloro che sarebbero diventati eredi).

L’eccessività della penale deve essere valutata con riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento: pertanto non è manifestamente eccessiva una penale di importo pari al 10 % del patrimonio sociale, prevista per un inadempimento che comporti la perdita del controllo della società da parte dei soci sindacati.

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Accertamento della contraffazione e conseguenze della cessazione delle condotte contraffattorie in corso di causa
La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle...

La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle domanda di colui che agisce, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica in merito alla probabilità di ripresa delle condotte contestate, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di reiterazione, da parte delle convenute, delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, dello stato di apparente inattività di queste ultime, nonché della sopravvenuta installazione di un’insegna del tutto diversa, in cui è spesa una denominazione differente dai segni distintivi azionati in giudizio dalle attrici).

Non sussistono elementi che consentano di ravvisare un danno da contraffazione allorché non sia provato che il presunto contraffattore ha concretamente fatto uso, in violazione dell’art. 20 c.p.i. e nell’ambito della propria attività economica, dei marchi e dei segni distintivi di altrui titolarità, con conseguente non configurabilità, neppure sul piano del pericolo, di un danno da sviamento di clientela ai sensi di cui all’art. 2598 c.c. (nel caso di specie, pur nella contumacia delle convenute, da elementi prodotti agli atti – quali le visure camerali delle convenute o la prova dell’omessa consegna di diffide – il Tribunale ha desunto lo stato di “inattività” delle convenute, per l’effetto rigettando le domande delle attrici volte ad accertare la contraffazione e/o la concorrenza sleale, con ogni conseguenza anche di tipo risarcitorio).

Deve procedersi d’ufficio alla riduzione ad equità della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., la cui “eccessività” risulta, ex actis, dai documenti legittimamente acquisiti al processo (in applicazione del suddetto principio il Tribunale ha ritenuto che, ove un contratto di licenza permetta al licenziatario di fare legittimo uso di segni distintivi ed allestimenti del licenziante a fronte di un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre oneri, risulta manifestamente eccessiva una penale che, alla cessazione del contratto di licenza, preveda l’obbligo per il licenziatario di pagare una somma di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella rimozione di detti segni distintivi ed allestimenti; in sostituzione è stata ritenuta congrua una penale pari al doppio del corrispettivo annuo previsto nel contratto di licenza).

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Il conferimento di licenza d’uso e di esclusiva di vendita non comporta l’automatico divieto per il licenziante di vendere i prodotti in proprio
Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per...

Il fatto che le parti non abbiano ritenuto di regolare espressamente, e con puntualità di disciplina, un obbligo [ndr per la licenziante] di cessare l’attività di vendita diretta con propri marchi in favore di una licenziataria che ancora doveva organizzare le sue strategie, depone significativamente per l’insussistenza di un obbligo di esclusiva rivolto verso la stessa [ndr licenziante] nei termini prospettati.

Se nessuna specifica clausola contrattuale prevede espressamente un divieto per [ndr la licenziante] di vendere i propri prodotti, si deve rilevare che detta conclusione nemmeno può raggiungersi all’esito della ricerca della comune intenzione delle parti, attuata interpretando le clausole le une per mezzo delle altre come previsto dall’art. 1363 c.c.

L’interpretazione del contratto impone di portare l’attenzione sul comportamento delle parti, precedente e posteriore alla stipulazione, come previsto dall’art. 1362 II comma c.c.

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Risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quote e riduzione della penale secondo equità
Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa...

Risulta del tutto irrilevante che un socio, che abbia perso la titolarità di una partecipazione in una società, non possa più assolvere all’impegno traslativo delle proprie quote, assunto mediante antecedente contratto preliminare, qualora il promittente alienante abbia precedentemente inviato formale diffida ad adempiere (rimasta senza esito), risultando per l'effetto preclusa al promissario acquirente la successiva domanda di adempimento (ex art. 1453 co. 2° e 3° c.c.). È dunque alla data della domanda giudiziaria che va valutata la sussistenza dell’inadempimento dedotto, e sarà facoltà del Tribunale rilevare una causa estintiva delle obbligazioni dedotte in causa, ove ciò emerga inequivocabilmente dagli atti e costituisca passaggio ineludibile per verificare i presupposti della fondatezza delle domande ed eccezioni di parte.

La lettera dell’art. 1384 c.c. comporta, oltre alla valutazione di eventuali esecuzioni parziali della prestazione, la valutazione dell’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Pertanto, se il primario interesse del socio cedente è quello di liberarsi della sua partecipazione nella società, la mancata percezione del controvalore a tale partecipazione, lo terrebbe vincolato al contratto sociale contro la sua volontà, e per tali motivi, non deve ritenersi integrata la manifesta eccessività richiesta dalla norma, che giustificherebbe una diminuzione secondo equità dell’ammontare della penale.

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Accertamento della simulazione del prezzo nella risoluzione contratto di cessione per inadempimento del cessionario
Gli effetti cambiari consegnati dal cessionario al momento della conclusione del contratto per un importo superiore rispetto a quello indicato...

Gli effetti cambiari consegnati dal cessionario al momento della conclusione del contratto per un importo superiore rispetto a quello indicato nello stesso possono costituire prova della controdichiarazione delle parti circa la reale entità del corrispettivo di cessione.

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Illegittimo utilizzo di segni distintivi e condanna al pagamento della penale
Il potere che l’art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice è funzionale a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui...

Il potere che l'art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice è funzionale a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui è meritevole di tutela. Il Giudice deve quindi esercitare questo potere tenendo conto del concreto interesse all'adempimento della parte che ha diritto alla penale, dell’equilibrio delle prestazioni, dell’incidenza dell’inadempimento sulla concreta situazione contrattuale. In questa valutazione occorre prendere in esame (altro…)

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Azione di responsabilità contro amministratore di s.r.l., inammissibilità della sua revoca ex lege e violazione del divieto di concorrenza
Non può essere considerato responsabile l’amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica,...

Non può essere considerato responsabile l'amministratore che abbia praticato degli sconti eccessivi alla clientela in un periodo di crisi economica, ricadendo questo nelle scelte squisitamente gestorie e come tali giuridicamente irrilevanti, salvo dar prova (altro…)

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Violazione di patto di non concorrenza e riconduzione ad equità della penale contrattualmente pattuita.
L’esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto,...

L'esercizio del potere di diminuire equitativamente la penale si fonda sul presupposto che il giudicante debba valutare, nel caso concreto, se la quantificazione della clausola penale consenta di mantenere l'equilibrio contrattuale, rispettando l'interesse del (altro…)

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Centro commerciale e disciplina della concorrenza
Non integra un’illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell’offerta commerciale in un centro commerciale...

Non integra un'illegittima violazione della concorrenza la clausola statutaria di un consorzio avente ad oggetto la tutela della pluralità dell'offerta commerciale in un centro commerciale per il tramite della predeterminazione della destinazione d'uso degli (altro…)

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Riduzione ad equità della clausola penale di un contratto di licenza marchi
L’applicazione di una clausola penale che determinerebbe una liquidazione di un importo spropositato è manifestamente iniqua e, in quanto tale,...

L'applicazione di una clausola penale che determinerebbe una liquidazione di un importo spropositato è manifestamente iniqua e, in quanto tale, giustifica l'intervento giudiziale in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi. (altro…)

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