L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell'atto medesimo non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziate non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione, la quale deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.
Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale - estendendo al pagamento il divieto ex art. 2722 c.c. di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale - esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio; quest'ultimo, infatti, essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali alla quietanza stessa e rispetto al quale opera il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.
Nel contratto di associazione in partecipazione è elemento costitutivo essenziale la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa e non ai ricavi, i quali rappresentano in sé stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.
In tema di associazione in partecipazione, grava su chi ne invoca l’esistenza l’onere di provare gli elementi costitutivi del contratto, e in particolare la pattuizione della partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa [nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, il versamento di somme avvenuto a titolo di acconto in vista del futuro acquisto di unità immobiliari conduce alla qualificazione del rapporto come preliminare di compravendita e non come associazione in partecipazione].
L'azione di simulazione e l'azione revocatoria possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio. L’azione di simulazione mira ad accertare l’esistenza di un contratto apparente e l’inefficacia originaria dell’atto simulato, del quale possono avvantaggiarsi tutti i creditori, anche coloro che non hanno esperito l’azione giudiziaria. L'inefficacia del contratto simulato è uno stato giuridico originario dell’atto, che si determina ipso iure, per effetto del semplice perfezionamento della fattispecie della simulazione sul piano sostanziale. Tenuto conto della particolare difficoltà di raggiungere una prova diretta dell’efficacia simulata di un contratto è sufficiente la prova per presunzioni a fondamento dell’azione di simulazione.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova della partecipatio fraudis del terzo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. Tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.
La prova della simulazione è assoggettata, nei rapporti tra le parti, ai limiti di cui all’art. 1417 cc e pertanto deve essere offerta per iscritto, tramite una scrittura dalla quale emerga la reale volontà delle parti, non essendo dunque ammessa la prova della simulazione per testi o per presunzioni. In particolare, la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale; si descrive, pertanto, la simulazione come procedimento complesso. La controdichiarazione costituisce dunque un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. La controdichiarazione svolge dunque la funzione di provare la divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente e, conseguentemente, di ricostruire la volontà reale e quella apparente. La simulazione (assoluta o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce [nella specie il Tribunale ha ritenuto che il preliminare, che indicava un prezzo di cessione più alto di quello indicato nel contratto definitivo, non valesse quale controdichiarazione, non contenendo alcun riferimento al fatto che le parti, nel successivo contratto definitivo, avrebbero dichiarato un prezzo diverso, da considerarsi solo apparente, né le parti avevano precisato che la volontà effettiva dovesse ritenersi quella indicata nel contratto preliminare antecedente].
L’accoglimento dell’azione di simulazione proposta dal curatore, avente ad oggetto l’atto di cessione a prezzo irrisorio del patrimonio immobiliare sociale, produce un effetto recuperatorio che elimina il danno: i beni tornano infatti nella disponibilità della procedura, che può venderli all’asta e distribuire il ricavato ai creditori. Di conseguenza, rispetto a tale cessione, non sussiste responsabilità dell'organo gestorio.
La simulazione assoluta della donazione di azioni, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2724 c.c., può essere provata tanto per via testimoniale quanto tramite presunzioni. L’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile ai patti per i quali opera il limite all’ammissibilità della prova testimoniale, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, il che consente di superare il divieto discendente dagli articoli 2722 e 2729 c.c. Il documento, non contestato, nel quale è contenuta la dichiarazione della natura simulata della donazione e che reca la sottoscrizione della persona contro la quale è prodotto, seppur privo di data, è idoneo a costituire quel principio di prova per iscritto che consente di provare la simulazione assoluta anche tramite presunzioni.
L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso di simulazione assoluta, l’atto appare esservi, ma non è in realtà voluto, o più precisamente vi è sottostante la ferma e reale volontà che l’atto non vi sia; in caso di simulazione relativa, si forma un certo atto ma in realtà se ne vuole, e se ne conviene, uno diverso.
Ove si tratti di simulazione relativa ed il negozio dissimulato sia una donazione indiretta [nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, consistente nel divario di valore tra l'azienda conferita ed il diritto di usufrutto su quota ottenuto in cambio], non è prospettabile la nullità per difetto di forma (artt. 782 c.c. e 48 L.N.) del negozio dissimulato, dato che alle donazioni indirette non si applicano le forme solenni necessarie per la donazione.
In caso di simulazione relativa di un contratto per il quale sia prescritta la forma scritta ad substantiam [nel caso di specie, un contratto di cessione di quote di s.r.l.], la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un negozio diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche l'ostacolo, più rigoroso, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c., comma 2, e art. 2725 c.c., norme in base alle quali il contratto dissimulato ha efficacia tra le parti purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma: di talché, ove si tratti di contratto per il quale la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, è necessaria la produzione di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto. Pertanto, laddove sia la parte a dedurre la simulazione del contratto, la prova della simulazione non soltanto non può essere data per testimoni e mediante il ricorso alle presunzioni (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 2729, comma 2, c.c.) ma, ove finalizzata a fare valere la validità di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, richiede la produzione in giudizio della controdichiarazione.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Inoltre, in base all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. A tale riguardo, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell’atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.
La figura del socio tiranno costituisce una tipizzazione giurisprudenziale e dottrinale che si inserisce nella più generale categoria dell’abuso del diritto. Il socio tiranno utilizza, infatti, la personalità giuridica della (o delle) società da lui controllate come un mero schermo allo scopo di beneficiare impropriamente della responsabilità limitata, a fini diversi da quelli per cui è prevista dall’ordinamento e in danno dei creditori. A sua volta, la tutela accordata ai creditori della società danneggiati dall’abuso si ispira al modello della exceptio doli, negando al socio tiranno il beneficio della limitazione della responsabilità e disconoscendo l’esistenza dello schermo societario abusato. Il socio tiranno è tale quando si serva della struttura sociale come schermo al fine di gestire i propri affari con responsabilità patrimoniale limitata e allorché alla forma societaria corrisponda una gestione in tutto e per tutto individuale. Più nel dettaglio, la figura del socio tiranno è riferita alla fattispecie in cui un socio non titolare dell’intero pacchetto di quote o di azioni, spesso occulto, gestisce o fa gestire la società di capitali come un proprio strumento, perseguendo finalità egoistiche e personali, abusando della distinta soggettività giuridica della società stessa, con conseguente disprezzo delle norme fondamentali del diritto societario e con confusione del patrimonio personale con il patrimonio della società tiranneggiata, dimostrando che la società è stata costituita o proseguita al solo scopo di frapporre tra sé e i terzi lo schermo di un soggetto di diritto per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire indebitamente del beneficio della responsabilità limitata.
In tema di simulazione, la cosiddetta controdichiarazione costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. Il contratto di cessione di quote di s.r.l. non soggiace tra le parti a particolari requisiti di forma, con la conseguenza che la prova della controdichiarazione non incontra, in via generale, limiti diversi e ulteriori da quelli inerenti alla prova testimoniale e per presunzioni ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c. Peraltro, allorché la simulazione relativa riguardi un contratto a forma libera, non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, si potrà invocare la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi il documento e perdita incolpevole del documento), che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale; ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione. La simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c. la prova per testi o per presunzioni; la prova per testimoni o presuntiva è ammissibile qualora la simulazione sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato.