Deve essere rigettata la domanda di annullamento per dolo di un contratto di compravendita avente ad oggetto una partecipazione di minoranza in una società a responsabilità limitata, allorché
(i) l’attore si sia servito, per tutto il corso delle trattative, dell’attività di consulenza di un notaio, suo professionista di fiducia,
(ii) che tale professionista, insieme all’attore, sia stato messo al corrente di ogni passaggio della trattativa, nonché
(iii) il definitivo accordo sul corrispettivo (di cui l’attore aveva contestato la congruità, ritenendolo sproporzionato rispetto al valore della società) sia stato raggiunto e ufficializzato mediante un messaggio di posta elettronica circolato a tutti i soggetti coinvolti nella trattativa (ivi compreso il notaio consulente dell’attore).
La teoria dell’imprenditore occulto afferma la piena parificazione sul piano della responsabilità d’impresa di chi agisce di fronte ai terzi e di chi sta dietro le quinte. Vi sarebbe dunque una piena corresponsabilità del dominus di un’impresa formalmente altrui per le obbligazioni assunte e le attività svolte dalla società eterodiretta.
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire (altro…)
E' infondata la domanda di risoluzione dell'atto di cessione di quote di S.r.l. da parte dell'acquirente che lamenti l'inadempimento del venditore perché la società, alla data dell'atto di cessione, non risultava più iscritta all'Albo dei mediatori creditizi. La domanda attorea (altro…)
Al fine di veder accolta la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., la prova basata su sole circostanze successive alla stipulazione del contratto non è idonea a dimostrare la sussistenza del dolo e ad ottenere il conseguente annullamento del contratto. (altro…)
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale - intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura amministrativa inerente allo status di socio - e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; il cessionario, quindi, ove le quote sociale cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi incui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo.
Quando la durata di una società di persone sia fissata in un termine così lontano da superare la vita -non solo lavorativa, ma anche biologica- di uno dei soci, tenuto conto dell’età dei soci e della durata media della vita umana (nella specie, il 2050, per un socio nato nel 1951), deve ritenersi che ciascun socio possa recedere ad nutum, con il solo obbligo del preavviso (minimo) di tre mesi, così come previsto dall’art. 2285 c.c.. (altro…)
Va accolta la domanda cautelare di disporre il sequestro conservativo di beni mobili o immobili, titoli, crediti, azioni, quote e cambiali in scadenza fino alla concorrenza della somma indicata in ragione del possibile annullamento del contratto definitivo (altro…)
Nella fase di trattative precedente la sottoscrizione di un contratto di compravendita di azienda si ha responsabilità per dolo omissivo ai sensi dell’art. 1439 c.c. solo qualora l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito (in violazione del disposto dell’art 1337 c.c.), determinando l'errore della controparte circa le potenzialità economiche dell’azienda stessa.
Nella compravendita di una partecipazione azionaria di una società di intermediazione mobiliare (s.i.m.) sottoposta dalla Banca d’Italia al divieto di accedere a nuovi rapporti con la clientela, la garanzia prestata (altro…)