Le vendite effettuate in sede concorsuale hanno natura di vendite forzate e non di vendite volontarie, in quanto attuano un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene. Da ciò consegue l'applicazione l'art. 2922 c.c. in forza del quale nelle suddette vendite forzate non opera la garanzia per vizi della cosa di cui all'art. 1490 c.c. e, più in generale, la disciplina dettata in tema di compravendita a tutela dell'acquirente (i cui rimedi tipici consistono nella rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., nell'actio redhibitoria, nella risoluzione del contratto, nell'actio quanti minoris, nella riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e nell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.). L'esclusione della garanzia non riguarda, invece, l'ipotesi di aliud pro alio, configurabile non solo qualora il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ma anche quando esso manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure ne risulti compromessa la destinazione all'uso che abbia costituito elemento decisivo ai fini della presentazione dell'offerta di acquisto. [In applicazione di tale principio, il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta da una società risultante aggiudicataria in sede concorsuale di un complesso immobiliare nel quale, successivamente all'aggiudicazione ed alla conseguente compravendita, è emersa la presenza nel materiale interrato di una forte e ubiquitaria contaminazione da fibre di amianto.].
Il venditore non può essere ritenuto responsabile, in sede di compravendita di un complesso immobiliare, per l'omessa comunicazione all'acquirente dei vizi della cosa venduta di cui non ne era dovuta per legge la conoscenza. [Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha respinto l'azione risarcitoria esercitata nei confronti di una società venditrice di un compendio immobiliare nel quale, successivamente alla compravendita, è emersa la presenza nel materiale interrato di una forte e ubiquitaria contaminazione da fibre di amianto. A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha precisato che tali vizi sono stati riscontrati solo successivamente alla compravendita nell'ambito delle attività di controllo finalizzate ad allineare i profili dei materiali alle nuove normative, allora non vigenti, derivanti dalla Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 e del Reg. (UE) n. 1357/2014. Pertanto, non può essere addebitata alla società venditrice la mancata conoscenza di un vizio che la legge stessa non imponeva di rilevare, e dunque di conoscere.].
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.
L’art. 2395 c.c. delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi, che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Inoltre, data la mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che esercitino l'azione, l'azione che ne deriva assume natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne discendono sul regime probatorio. Ed infatti, grava sul socio o sul terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in relazione: alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore; all'esistenza di un danno ingiusto diretto e al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore ed il pregiudizio causato all'attore.
Diversamente dal sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c., vòlto a garantire l'operatività della generica garanzia patrimoniale del debitore ex art. 2740, comma primo c.c., l’emissione di un provvedimento di sequestro giudiziario è finalizzata ad assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio nonché la sua fruttuosità in sede di esecuzione forzata, mediante la consegna od il rilascio dei beni sui quali, dunque, è posto il vincolo.
I presupposti per la concessione di un sequestro giudiziario sono individuati:
In relazione al fumus boni iuris, la misura cautelare deve essere riferita, non soltanto ai c.d. iura in re, ossia alle azioni nelle quali ciascuna delle parti si affermi titolare di un diritto reale sul bene, ma, altresì, alle azioni relative ai c.d. iura ad rem, ossia quelle azioni in cui l'attribuzione della proprietà costituisce conseguenza della decisione del giudice su un rapporto di natura obbligatoria. Inoltre, con riferimento al requisito della controversia sul possesso, alle azioni di carattere personale volte alla restituzione della cosa detenuta dal convenuto. Pertanto, devono essere annoverate tra le controversie sulla proprietà o sul possesso anche le vertenze su di un diritto personale, avente ad oggetto la pretesa alla restituzione di cose detenute da altri soggetti, ossia quando debba decidersi in ordine ad un’azione personale che comporti una decisione su detta pretesa.
Con specifico riferimento al periculum in mora, detta condizione non costituisce presupposto indefettibile per la concessione del sequestro giudiziale, atteso che il medesimo art. 670 c.p.c. richiede ai fini della concessione della misura semplicemente ragioni che rendano opportuna la custodia del bene controverso.
Qualora venga dedotto a fondamento della condizione del fumus bonis iuris l’esistenza della verosimiglianza di un diritto ad ottenere la rescissione di un contratto, mediante l’esperimento dell’azione di rescissione per lesione di cui all’art. 1448 c.c. in sede di cognizione ordinaria, devono essere adeguatamente provati i requisiti:
Detti requisiti, legittimanti l’azione rescissoria per lesione di cui all’art. 1448 c.c., devono sussistere tutti simultaneamente. Di tal che, una volta riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell’esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l’indagine circa la sussistenza degli altri due.
E' ammessa la possibilità di introdurre una nuova domanda anche in sede della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. purché la stessa sia fondata sui medesimi fatti costituitivi e si ponga in una situazione di incompatibilità rispetto all’originaria domanda ovvero sia conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta.
L'azione generale di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. rappresenta un rimedio che la legge predispone a favore di un soggetto che abbia concluso a particolari condizioni un contratto in uno stato di "bisogno", situazione in cui la persona può essere salvata con una prestazione che non sia di fare o in cui il pericolo riguardi non la sfera personale, ma i beni del contraente.
Secondo l’art. 1448 c.c., l'esperimento dell'azione di rescissione del contratto di acquisto di quote sociali è possibile solo in caso di simultanea concorrenza dei tre requisiti: a) della lesione, b) dello stato di bisogno e c) dell'approfittamento di chi si trova in una situazione di anomala e pregiudizievole alterazione della libertà negoziale, in violazione del principio di solidarietà sancito dalla Costituzione o dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale.
Lo stato di bisogno, che deve costituire la spinta psicologica a contrarre, non coincide necessariamente con l'assoluta indigenza o condizione di povertà e nullatenenza, ma può essere rappresentato anche da una semplice, obiettiva difficoltà economica o da una contingente carenza di liquidità o momentanea indisponibilità di denaro che sia risultata determinante della volizione negoziale e della disponibilità ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla propria prestazione.
La nullità del contratto può derivare esclusivamente (i) dalla violazione di norma imperativa (c.d. nullità virtuale) o (ii) dalla assenza, illiceità, impossibilità dell’oggetto o della causa (c.d. nullità strutturale) o, infine, (iii) dalla legge (c.d. nullità testuale). Al contrario, la mera iniquità di un contratto a prestazioni corrispettive non è causa di nullità del contratto, potendo la sproporzione tra prestazioni al più comportare l’annullamento del contratto (se effetto di dolo determinante ex art. 1439 c.c.) o la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consiste nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei
modi previsti dall'ordinamento.
Non costituisce ipotesi di minaccia di fare valere un diritto prevista dall'art.1438 c.c. la semplice minaccia di adire le vie giudiziarie per ottenere l’annullamento di un contratto di cessione di quote sociali su uno specifico presupposto previsto dalla legge.
L’azione generale di rescissione per lesione presuppone necessariamente la simultanea ricorrenza di tre condizioni (sproporzione fra le prestazioni superiore alla metà, stato di bisogno determinante l’accettazione della sproporzione, approfittamento dello stato di bisogno da parte dall’altro contraente), tra le quali non intercorre alcun rapporto di subordinazione o alcun ordine di priorità o precedenza, tanto che accertata la mancanza anche di una sola di esse, l’azione risulta inammissibile. La lesione deve risultare dal confronto dei valori delle prestazioni al tempo della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1448, comma 2° c.c. Lo stato di bisogno ricorre quando il soggetto che subisce il contratto si trovi, anche per cause transitorie, in obiettive difficoltà economiche o in uno stato di temporanea crisi di liquidità, ma queste situazioni debbono assumere una tale importanza da incidere sulla sua situazione psicologica e da condizionarne la libertà di negoziazione, così da determinarlo ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla sua prestazione. Non è diretta al conseguimento di un vantaggio ingiusto la minaccia di ricorrere ad azioni giudiziarie per il soddisfacimento di un diritto di credito, se non vi è una radicale sproporzione o divergenza tra l’utilità ricevuta e il diritto esercitato, e il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento. Anche la minaccia di una denuncia o querela penale non costituisce male ingiusto, se fatta al fine di ottenere la stipulazione di un negozio risarcitorio del danno subito con il reato. Il contratto di transazione non può essere oggetto di rescissione per lesione in ragione della previsione di cui all’art. 1970 c.c., in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all’autonomia negoziale delle parti.
Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. laddove il risultato finale della valutazione operata dal terzo arbitratore sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l’esperto del ramo. L’impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell’art. 1349, c. I, c.c. non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile (nella specie è stata considerata non iniqua una valutazione della partecipazione inferiore del 25% rispetto al valore accertato dalla successiva ctu nel giudizio di merito).
Non sussiste responsabilità ex art. 2495 c.c. a titolo di colpa del liquidatore per mancato pagamento del credito da rimborso della quota di partecipazione sociale essendo legittima la condotta del liquidatore che, nel rispetto delle norme legali e statutarie sulla vincolatività per le parti della stima operata dall’arbitratore, chiuda senza indugio la procedura liquidativa della quota del socio receduto nonostante le riserve avanzate da quest’ultimo circa i criteri di valutazione adottati dall’arbitratore nella stima.
Il recesso del socio e il conseguente scioglimento del rapporto sociale con relativa liquidazione del valore della quota di partecipazione del socio receduto al capitale sociale, laddove comporti l’effettivo venir meno dell’unica garanzia volta al soddisfacimento del controcredito vantato dalla società a fronte del contratto di finanziamento erogato nei confronti del socio, è circostanza idonea ad integrare i presupposti che giustificano la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la contestuale richiesta del mutuante dell’immediata restituzione dell’intero, trattandosi di fatti sopravvenuti idonei a determinare una profonda diminuzione dell’(unica) garanzia di realizzazione del controcredito.
L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale (altro…)
La semplice "minaccia" da parte di un socio di addivenire alla liquidazione della società, partecipata paritariamente, non è sufficiente per esperire vittoriosamente l'azione di annullamento per violenza morale, (altro…)