In caso di controversia vertente sul contratto di cessione di quote di s.r.l., nel quale compaiono autonomi e distinti accordi tra due diversi cedenti con un cessionario comune, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tale da richiedere che la risoluzione sia pronunciata anche nei confronti dell’altro cedente in relazione al rapporto intercorso con il cessionario, atteso che le varie manifestazioni di volontà non si sono fuse in un intento comune.
La risoluzione di diritto del contratto conseguente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c. 2 c.c. opera indipendentemente da qualsivoglia valutazione di importanza dell’inadempimento, essendo la gravità oggetto di previa tipizzazione negoziale. La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.
Affinché la clausola risolutiva espressa sia configurabile e validamente pattuita, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate. Costituisce invece una mera clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto.
In tema di responsabilità da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., l’invocazione di uno stato di difficoltà economica determinato dall’emergenza pandemica Covid-19, tale da aver impedito al debitore di adempiere alle obbligazioni contrattuali, comporta che gravi su quest’ultimo l’onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e (presunta) causa di impossibilità sopravvenuta ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità.
L’eccezione di manifesta eccessività della clausola penale e la contestuale domanda di riduzione della stessa ad equità integrano attività di mera difesa, non soggetta a preclusioni, posto che il potere di riduzione della penale a equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., può essere esercitato anche d’ufficio essendo previsto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, al fine di ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.
Per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell’art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall’interesse del creditore all’adempimento, tenuto conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto.
Il socio che faccia valere in giudizio il danno reputazionale della società è carente di legittimazione attiva atteso che il pregiudizio è patito dalla società e non direttamente dai soci. Alla sola società spetterebbe, in ipotesi, il relativo credito risarcitorio.
Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.
La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.
La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale
Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, seppure modulate proporzionalmente, il Giudice di merito non può limitarsi a esaminare il comportamento di una sola delle parti, ma è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in ordine al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Nel caso di risoluzione per inadempienze reciproche, l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Anche nel caso in cui, a fronte della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, controparte invochi l’eccezione di inadempimento (o in caso di contrapposte domande di esecuzione in forma specifica e di risoluzione del medesimo contratto), il Giudice, al fine di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole, giustificativo dell’inadempimento dell’altra parte, deve procedere a una valutazione comparativa e unitaria dei comportamenti di entrambe le parti, onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati e apprezzarne l’effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto e alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.
Nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, l'autonomia contrattuale può derogare all'applicazione, in via generale, delle norme relative all’indebito giusta il combinato disposto degli articoli 1353 e 1360 c.c. [nel caso di specie, il Tribunale ha reputato legittima la previsione, per tale ipotesi, della restituzione del doppio degli importi convenuti a titolo di caparra].
Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.
È principio ormai affermato che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi ostativi all’esaurimento, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati.
La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.
Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell'attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel relativo contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, in quanto tale omissione determina il mancato sorgere dell'obbligo dell'acquirente di restituire la quota compravenduta e, più in generale, sottende l'assenza di alcuna controversia circa la proprietà della suddetta quota.
Ai fini del sequestro giudiziale della quota, sussiste il requisito del periculum qualora (i) la quota corra il rischio di alterazione, distruzione, deterioramento; (ii) vi sia una cattiva gestione del bene da parte del possessore e/o detentore; (iii) si prospetti un pregiudizio tale da compromettere l'esercizio del diritto che sarà accertato al termine della controversia. Contribuisce a escludere il pregiudizio di cui al romanino (iii) la circostanza per cui la quota potenzialmente soggetta a sequestro rappresenti una partecipazione di minoranza che, come tale, non ostacola l'adozione delle delibere assembleari funzionali allo svolgimento delle attività sociali.
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori, il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, e ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.
Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.
Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.
Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.
La domanda di risoluzione del contratto sulla base di una clausola risolutiva espressa è diversa da quella di risoluzione del contratto per grave inadempimento: sia quanto al petitum, perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c., si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula una dichiarativa; sia relativamente alla causa petendi, perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa.
In tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo.
La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. Ciò in quanto il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.
Secondo il dettato dell'art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte - negoziale o legale - del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l'onere di provare il fatto estintivo - costituito dall'adempimento - del diritto azionato dal creditore.
L'avvenuto trasferimento di un ramo d'azienda le cui condizioni igienico sanitarie richieste dalla pubblica amministrazione, non consentano l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, costituisce inadempimento contrattuale grave da parte del cedente tale da giustificare l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. da parte del cessionario.
Anche ove rispetto a un eccezione di inadempimento sia invocata la risoluzione di diritto del contratto, ciò non esime il Giudice dal valutare se la parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione sia a sua volta inadempiente, attesa la pregiudizialità logica dell’eccezione di inadempimento rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell’art. 1456 cc, dall'accertamento di un inadempimento colpevole.
Obbligo principale del licenziante è quello di garantire al licenziatario per l’intera durata del contratto la persistente validità dei brevetti in tutti i territori convenuti e quindi il pieno e duraturo godimento dei diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento dei diritti di privativa industriale.