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Sequestro conservativo strumentale alla fruttuosità dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita...

Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.

Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).

Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.

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Azione del curatore e responsabilità gestoria: danno da omessi versamenti e pagamenti extrasociali
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c....

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Trattasi di azioni che conservano la loro originaria natura e disciplina. Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2476 c.c. dei danni derivanti da specifici atti di mala gestio compiuti nel periodo del loro incarico, ivi inclusi l’omesso versamento di tributi e contributi quando il pagamento sia possibile, con danno pari a sanzioni e interessi maturati, nonché i pagamenti privi di giustificazione o per finalità extrasociali o preferenziali, costituenti distrazioni e danno diretto al patrimonio sociale.

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Omessa attivazione della liquidazione: danno risarcibile e criterio dell’aggravamento del passivo
In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del...

In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del capitale e causa di scioglimento, l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. comporta responsabilità risarcitoria per il ritardo nell'attivazione della liquidazione, in pregiudizio alle ragioni creditorie. La liquidazione del danno in via equitativa può avvenire mediante il parametro del differenziale tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare solo quando l’attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indichi le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta gestoria, anche in ragione dell’incompletezza dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento; in difetto di tali presupposti, il danno risarcibile va commisurato al solo aggravamento del passivo maturato dopo il momento in cui la causa di scioglimento avrebbe dovuto essere accertata e pubblicizzata.

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Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori per prosecuzione indebita dell’attività
In tema di responsabilità degli amministratori, ai fini della concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio, sussiste il...

In tema di responsabilità degli amministratori, ai fini della concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio, sussiste il fumus boni iuris ove risulti, sia pur nei limiti della cognizione sommaria, la prosecuzione indebita e non meramente conservativa dell’attività d’impresa dopo l’erosione del capitale sociale, per omessa rilevazione della perdita del capitale e mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-ter, comma 1, c.c.

Il periculum in mora è integrato dalla sproporzione tra l’entità del danno cagionato, determinabile secondo i criteri di cui all’art. 2486 c.c., che deve essere quantomeno pari alla differenza tra i netti patrimoniali, detratti i costi normalmente sostenuti, e il patrimonio degli amministratori, nonché dall’insufficienza oggettiva dei beni aggredibili rispetto al credito risarcitorio azionato, come risultante dalla documentazione prodotta.

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Illecita prosecuzione dell’attività di impresa e applicabilità dell’art. 2486 ai procedimenti in corso
Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale. Posto che il liquidatore della società...

Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale.

Posto che il liquidatore della società ha finalità di conservazione del patrimonio della società, non può essere contestata a quest'ultimo, da parte del fallimento, l'illecita prosecuzione di attività di impresa, in mancanza di specifiche e provate operazioni in violazione dell'art. 2486 c.c.

Le condotte degli amministratori successive all'integrazione di una causa di scioglimento (nella specie: integrale perdita del capitale sociale) devono essere volte alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, in maniera da poter garantire il soddisfacimento dei creditori.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono stati modificati i criteri di determinazione del danno al patrimonio sociale di cui all'art. 2486 c.c. nei casi di responsabilità a carico degli amministratori per violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; in particolare, sono state previste due modalità di liquidazione del danno: a) la prima, che costituisce un criterio generale e presuntivo, superabile con prova contraria, coincide con la differenza dei netti patrimoniali, depurata dei normali costi della gestione conservativa; b) la seconda modalità interviene nei casi di assenza di scritture contabili ovvero quando, comunque, non sia possibile ricorrere al precedente criterio e coincide con il deficit fallimentare. Tale nuova normativa è applicabile anche a fatti precedenti e a giudizi ancora in corso, secondo l'orientamento che riconosce a tale disposizione anche natura processuale, retta dal principio del tempus regit actum, dato che la medesima disposizione non incide retroattivamente su elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità civile, non intaccando situazioni giuridiche precostituite, e rivolgendosi direttamente al giudice per delimitarne l'ambito di discrezionalità, indicandogli, altresì, il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Il presupposto per l'applicazione del criterio del deficit fallimentare è l'assoluta carenza di informazioni in merito all'andamento degli affari, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio al momento del verificarsi della causa di scioglimento.

 

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Responsabilità degli amministratori per la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e amministratore di fatto
Premesso l’obbligo, a carico degli amministratori, di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società,...

Premesso l’obbligo, a carico degli amministratori, di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società, qualora manchino i documenti comprovanti le registrazione contabili dei pagamenti e dei prelievi, si deve presumere che i beni non rinvenuti e di cui non vi sia prova della destinazione per le finalità sociali siano stati oggetto di dolosa distrazione; ciò soprattutto in virtù della distribuzione dell’onere probatorio propria dell’azione contrattuale, qual è quella unitariamente esperita dal curatore fallimentare, che comporta che mentre a carico dell’attore vi è l’onere di dedurre e provare l’inadempimento di specifici obblighi di legge o di statuto, il danno conseguente e il nesso causale, spetta al convenuto dare la prova contraria dell’assenza di colpa o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, con particolare riferimento all’azione di responsabilità, dare la prova della non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza e dell'adempimento degli obblighi di custodia e conservazione del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori sia nei confronti della società che dei creditori della stessa.

L'amministratore, al momento della nomina, assume – tra gli altri - l'obbligo di vigilanza sulla società, che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti; dunque, l’accettazione della carica di amministratore comporta l’assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo. Il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto.

Tra gli atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c. rientrano anche atti o comportamenti, non adottati nelle forme previste dagli art. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479 bis c.c.), ma idonei a supportare l'azione illegittima e dannosa posta in essere dagli amministratori. Le condotte decisorie ed autorizzatorie per essere fonte della responsabilità del socio devono essere compiute "intenzionalmente", cioè devono esprimere o denotare la volontà di supportare un'operazione illecita e, dunque, l’intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso.

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Con il fallimento della società il titolare dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. diviene esclusivamente il curatore
L’articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di...

L'articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell'azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore - ai sensi dell'art. 146, comma 2, legge fallimentare, venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Ne consegue che con il fallimento della società il solo titolare dell'azione sociale di cui all'art. 2476 c.c. diviene il curatore: la legittimazione è esclusiva e con essa non concorrono né quella dei creditori sociali né quella dei soci.

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Azione di responsabilità: decorrenza del termine di prescrizione in caso di fallimento
Con riferimento all’ipotesi di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell’art. 146 legge fall. (ora artt. 254...

Con riferimento all’ipotesi di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall. (ora artt. 254 e 255 CCI), dell’azione contemplata dall’art. 2394 cod. civ., il termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società.

In ragione dell'onerosità della prova a carico del curatore avente a oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio, che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità, dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.

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Quantificazione del danno nell’azione di responsabilità del curatore contro l’amministratore di una società fallita
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore di un fallimento, ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall., contro l’ex amministratore...

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di un fallimento, ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice, ove - nella quantificazione del danno risarcibile - si avvalga del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (temperato dall'espunzione del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società), deve indicare le ragioni per le quali l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, al contempo, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali; il ricorso al criterio de quo deve essere logicamente plausibile e parte attrice deve aver allegato un inadempimento dell'amministratore idoneo - perlomeno astrattamente - a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni impeditive dell'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. Ciò posto, a fronte di comportamenti non solo omissivi, ma anche commissivi (come, nel caso di specie, la cessione di beni strumentali a una valutazione priva di trasparenza, ceduti in blocco a una società controllata dal figlio e dal nipote dei soci amministratori), non si può non convenire con la correttezza dell'applicazione del criterio di valutazione equitativa tradizionale.

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Natura decisoria di un’ordinanza: competenza del Tribunale delle imprese e composizione collegiale
L’azione di responsabilità promossa dal fallimento ex art. 146 l. fall. è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia...

L’azione di responsabilità promossa dal fallimento ex art. 146 l. fall. è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito della quale il Tribunale giudica in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., con la conseguenza che tutte le sentenze, definitive e non definitive, debbono essere emanate dall’organo collegiale.

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Prescrizione dell’azione di responsabilità e accertamento incidentale del reato di bancarotta
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio...

Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori: risarcibilità dell’incremento del deficit patrimoniale
L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività...

L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio.

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