La considerevole entità del danno lamentato rispetto al patrimonio del preteso debitore non consente di per sé di ritenere sussistente il pericolo di dispersione o di depauperamento della garanzia patrimoniale tali da giustificare la domanda di sequestro conservativo, essendo, invece, a tal fine necessari specifici elementi, dai quali presumere il possibile compimento di atti distrattivi o dispersivi del patrimonio.
Nel giudizio di responsabilità introdotto dal curatore fallimentare nei confronti degli ex amministratori, rimasti contumaci, fanno piena prova ex art. 2700 c.c. le dichiarazioni rese dai medesimi ex amministratori al curatore fallimentare e al PM a motivo della qualifica di pubblico ufficiale di questi ultimi soggetti.
Deve considerarsi infondata l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva, in capo alla curatela del fallimento, ad esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori di una s.r.l. esperibile dai creditori sociali.
Nel sistema delle società di capitali fra i principali doveri incombenti ex lege sugli amministratori campeggia quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale; posto che la gestione societaria è per sua natura dinamica e comporta necessariamente il rischio dell’insuccesso economico e della perdita patrimoniale, tale dovere può sinteticamente declinarsi nel senso che (altro…)
L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c. è precluso al socio di una società a responsabilità limitata fallita, in quanto, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione a proporre tale azione si trasferisce al curatore fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 146 l.f. (altro…)
La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore di s.r.l. consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, una volta dimostrati, restando a carico del convenuto (altro…)
In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell’esame delle scritture contabili, non rileva l’eventuale responsabilità dell’uno o dell’altro cessato amministratore in ordine a una diretta appropriazione indebita di somme dalle casse della società, quanto piuttosto la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quantomeno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo.
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La mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale, in assenza di alcuna giustificazione, comporta che ex art. 232 c.p.c. si possano ritenere come ammesse le circostanze di cui ai capitoli riportati nella memoria istruttoria dell'attore. (altro…)
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell'art. 2394 c.c. rientra l'obbligo di cui all'art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum. (altro…)
Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell’ente confluiscono nell’unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell’art. 146 legge fall., la quale, (altro…)