Il provvedimento di sequestro conservativo concesso a tutela del diritto di credito alle restituzioni e alle ripetizioni dei pagamenti indebiti in relazione alla domanda di merito di nullità del contratto, perde la sua efficacia - integrando l'ipotesi disciplinata e prevista dall'art. 669 novies cpc - qualora dall'accoglimento (altro…)
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell'azione di cui all'art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull'attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). (altro…)
L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza (altro…)
Va riconosciuta al creditore che agisce nei confronti dell'amministratore unico di società fallita ex art. 2395 c.c. (e dunque facendo valere un danno "diretto" al proprio patrimonio) una legittimazione autonoma ed eventualmente concorrente (altro…)
Resta in capo al fallimento attore in un giudizio di responsabilità l'onere di provare l'eccessiva onerosità del canone di affitto (altro…)
Non è affetta da nullità (per indeterminatezza del petitum) la domanda di citazione in giudizio degli amministratori di s.r.l. per responsabilità avanzata ai sensi dell’art. 146 l.f. qualora il curatore non abbia precisato se la responsabilità sia verso la società o verso i creditori sociali. L’azione ex art. 146 l.f. proposta dal curatore, infatti, cumula in sé quella sociale e quella proposta dai creditori (altro…)
La costituzione di parte civile nel giudizio penale per reati di bancarotta contestati agli amministratori di società è atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione del termine quinquennale per proporre l’azione sociale di responsabilità se la domanda risarcitoria sia svolta in relazione agli stessi fatt (altro…)
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, co. 2, l.f., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa (altro…)
Nell’ambito del giudizio di responsabilità di amministratori di S.p.A. per indebita prosecuzione dell’attività sociale, la circostanza del mancato pagamento di alcuni debiti sociali non costituisce, di per sé, idonea dimostrazione di un dissesto irreversibile, né tanto meno (altro…)
L’azione del curatore ex art. 146 l. fall. cumula le due diverse azioni di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.) e verso i creditori (art. 2394 c.c.), che tuttavia si mantengono distinte nei presupposti e nella disciplina, sicché l'azione di responsabilità esercitata a tutela del patrimonio sociale resta assoggettata alla clausola compromissoria eventualmente prevista nello statuto.
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.