Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. (altro…)
Il giudizio -pur elastico- commesso dall'art. 671 c.p.c. al giudice della cautela non può mai ridursi ad una valutazione di tipo soggettivo sulla 'qualità' del preteso debitore, perché l'assolutizzazione della valorizzazione (altro…)
La totale discrasia tra le risultanze dei bilanci formalmente approvati e la situazione patrimoniale allegata alla domanda di fallimento in proprio, non accompagnata da documenti che giustifichino gli ammanchi, (altro…)
Per l'effetto del fallimento le fattispecie di azione di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 L.F., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società, quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (altro…)
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare l'istanza risarcitoria tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma una volta effettuata la scelta, nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata. (altro…)
Il danno da illecita prosecuzione dell'attività sociale in presenza di una causa di scioglimento consiste in linea teorica nell'aggravamento della perdita netta ovvero in quell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.) abbia eventualmente prodotto; e non invece nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, differenza che attiene a due grandezze che non sono riconducibili alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stesso passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento, ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore.
Il curatore è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali anche con riferimento alla s.r.l. dovendo ammettersi in via analogica la sussistenza anche per i creditori di srl del diritto di agire contro gli amministratori per ripristinare la garanzia patrimoniale eventualmente compromessa da condotte negligenti o dolose dei primi.
Un giudizio di responsabilità può essere promosso per ottenere riscontro di ciò che si afferma e non a scopo esplorativo, per verificare se siano stati commessi dei fatti illeciti fonte di responsabilità (nella specie il curatore veniva condannato per temerarietà della lite).
Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e dunque non azionabile dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.
Neppure può sostenersi la sussistenza del danno in relazione all’azione sociale di responsabilità, posto che la sospensione degli interessi opera solo in ambito concorsuale, e che gli interessi continuano tuttavia a correre nei rapporti debitore- creditore, come si desume dall’art. 120 l.f.
Deve reputarsi responsabile per mala gestio l'amministratore che poco prima del fallimento della società amministrata ceda l'intera azienda a un'altra società con prezzo dilazionato nel tempo, in assenza di garanzie, e poi non saldato dalla società acquirente, nei confronti della quale nessuna azione di recupero veniva intentata. Il danno imputabile derivante da tale condotta va individuato nel valore dell'azienda ceduta.
A seguito della dichiarazione di fallimento della società debitrice, le domande del creditore nei confronti della società dirigente-socia e dei suoi amministratori ex artt. 2497, comma 1 e 2, c.c. e 2476, comma 7, divengono improcedibili in assenza (altro…)
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, decisa in condizioni di patrimonio netto negativo e seguita da dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare non può pretendere dagli ex amministratori della società, a titolo di risarcimento del danno alla massa dei creditori, l'importo corrispondente al disavanzo del patrimonio netto della società alla data della trasformazione.