L'efficacia probatoria del contenuto della relazione redatta dal curatore fallimentare va diversamente valutata a seconda della natura delle risultanze da essa emergenti: mentre, infatti, la relazione, in quanto formata da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che egli attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza, il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi rimane liberamente valutabile in ordine alla sua veridicità.
In relazione al periculum in mora, il travaso di risorse economiche dal patrimonio sociale per destinazioni non spiegate dall’amministratore, avvenuto in un largo periodo di tempo ed in spregio delle preclusioni dettate dall’ordinamento a salvaguardia dei diritti dei creditori, integra il requisito del rischio di perdita della garanzia di soddisfazione del credito sotto il profilo soggettivo e, dunque, giustifica l’adozione della cautela del sequestro conservativo.
Sono responsabili del danno arrecato alla società dichiarata fallita i soggetti - amministratori di diritto o di fatto - che abbiano finalizzato l'intera attività della società alla esecuzione di una programma criminoso di gestione di affari (nel caso di specie, in sistematica violazione della disciplina fiscale vigente).
I termini di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. cominciano a decorrere solo dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale della società si è verificata e, al contempo, diviene conoscibile da parte dei creditori e dei terzi.
Sebbene in seguito alla riforma societaria del 2003 l'art. 2476 c.c. non contenga alcun richiamo agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di responsabilità di amministratori di s.p.a., resta ferma la legittimazione del curatore di s.r.l. fallita all'esercizio delle predette azioni ai sensi dell'art. 146 l.f., in quanto per tale disposizione (altro…)
La totale assenza di contabilità sociale o la tenuta della stessa in modo sommario giustifica l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., trattandosi di violazione di specifici obblighi di legge idonei a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale.
Le scelte gestionali dell'amministratore di società sono insindacabili nei limiti della ragionevolezza, nel senso che possono essere sottoposte a sindacato di merito laddove non siano sorrette dai coefficienti di diligenza e ragionevolezza che devono connotare la figura dell'imprenditore.
I creditori sociali di una società a responsabilità limitata possono agire nei confronti degli amministratori in ragione dell'applicazione analogica dell'art. 2394 c.c. La mancata previsione nelle srl di una responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per la violazione dell'obbligo di conservare il patrimonio sociale, equipollente a quella dell'art. 2394 c.c., appare frutto (altro…)
Anche dopo la riforma societaria il curatore di una s.r.l. è legittimato ad esercitare l'azione di responsabilità della società e dei creditori sociali nei confronti dell'amministratore.