Sull'importo dell’indennità per l’occupazione sine titulo sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale dalla scadenza al saldo, mentre non è dovuta rivalutazione in quanto non si tratta di debito di valore. Per ottenere gli interessi dovrebbe essere allegato e provato il maggior danno patito dal creditore in conseguenza del ritardato adempimento alle obbligazioni di pagamento.
L’indennità per occupazione sine titulo, nel caso di società cooperativa edilizia, è dovuta in applicazione analogica dell’art. 1591 c.c. - il quale, secondo la Corte di Cassazione, costituisce “espressione di un principio riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo” (cfr. Cass. 9977/2011 e Id. 15301/2000).
In forza del principio di presunzione di persistenza del diritto (Cass. n. 8615/2006), incombe sul socio escluso da società cooperativa edilizia l'onere della prova in ordine all'adempimento dell'obbligo di pagamento dei canoni per l'ottenuto godimento dell'alloggio assegnato.
Le cifre dovute a titolo di indennità di occupazione per il periodo successivo all’esaurimento del rapporto negoziale rappresentano un debito di valuta e gli interessi legali sono dovuti dalla relativa messa in mora rappresentata dalla domanda giudiziale.
A seguito dell'esclusione del socio di cooperativa edilizia per inadempienze alle obbligazioni sociali, la società ha diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di occupazione dell’alloggio detenuto sine titulo (altro…)
Deve accogliersi la domanda di restituzione dell'immobile e delle somme dovute a titolo di pagamento dei canoni nei confronti del socio di cooperativa, escluso con delibera del consiglio di amministrazione in quanto inadempiente alle obbligazioni di pagamento dei canoni per il godimento dell'immobile. Il socio deve anche (altro…)
L’art. 1591 c.c. è espressione di un principio generale applicabile ogniqualvolta l’utilizzatore di un bene a titolo oneroso continui a goderne sine titulo dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Tale è il caso (altro…)
La mancata contestazione avverso la delibera di esclusione del socio di cooperativa al quale era stato concesso in godimento un alloggio sociale dà diritto al rilascio dell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione, dovuta in ragione della occupazione sine titulo del medesimo. L’art. 1591 c.c. in materia di danni (altro…)
L’art. 1591 c.c. è espressione di un principio generale applicabile ogniqualvolta l’utilizzatore di un bene a titolo oneroso continui a goderne sine titulo dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Tale è il caso del socio che, ritualmente escluso dalla società cooperativa per morosità nel pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio e decaduto dall’assegnazione, (altro…)
Qualora sia legittimamente deliberata l’esclusione di un socio da una società cooperativa a proprietà indivisa da cui deriva anche la decadenza dello stesso dall’assegnazione dell’alloggio, il socio sarà tenuto a corrispondere (altro…)