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Ambiti applicativi della prescrizione breve in materia di società e remissione del debito per fatti concludenti
La prescrizione breve in materia di società, sancita dall’art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche...

La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 della l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 del d.P.R. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.

 

La rinuncia ad un credito per fatti concludenti si inquadra nella generale fattispecie della remissione del debito di cui all’art. 1236 c.c., remissione che può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà; in tal caso, tuttavia, è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di valersi del diritto di credito.

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Diritto all’emolumento dell’amministratore
Il diritto all’emolumento riconosciuto dall’assemblea all’amministratore è un diritto individuale che non è ritrattabile in corso d’opera da parte dell’assemblea...

Il diritto all'emolumento riconosciuto dall'assemblea all'amministratore è un diritto individuale che non è ritrattabile in corso d’opera da parte dell’assemblea ma che può venir meno o esser modificato solo con il consenso dell’amministratore a cui è destinato.

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Legittimazione ad impugnare del socio che ha perso tale status per effetto della delibera impugnata e legittimità della compensazione delle perdite con i crediti verso i soci per finanziamenti
E’ infondata l’eccezione di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad agire in capo all’attore, non più socio...

E' infondata l’eccezione di difetto di legittimazione e di difetto di interesse ad agire in capo all’attore, non più socio al momento della proposizione dell’impugnazione, dal momento che nel caso in esame il venir meno della qualità di socio  è diretta conseguenza della deliberazione impugnata.E' legittima, in sede di aumento di capitale, la compensazione delle perdite con i crediti verso i soci per finanziamenti, in quanto la compensazione è un mezzo di estinzione delle obbligazioni.

Il diritto al compenso degli amministratori, ad essi riconosciuto in via generale sulla base delle norme in materia di mandato, può essere derogato dallo statuto sociale

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Competenza sulla domanda relativa ai compensi dell’amministratore di società di capitali. Limiti alla modificazione della domanda in sede istruttoria.
La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l’esercizio delle funzioni...

La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l'esercizio delle funzioni gestorie rientra nell'ambito dei "rapporti societari" cui fa riferimento l'art. 3, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell'individuazione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Il rapporto fra l'amministratore e la società è, infatti, funzionale - secondo la figura della c.d. immedesimazione organica - alla vita della società. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perché serve ad assicurare l'agire della società e non è pertanto assimilabile  né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Quindi, il consigliere d'amministrazione e la società sono  legati da un rapporto di tipo societario che, appunto in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. art. 409 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4769/2014; Cass. ord. n. 14369/2015; Cass. n. 2759/2016; Cass., S.U., n. 1545/2017). (altro…)

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per mancata osservanza del principio di chiarezza. Natura (e misura) del compenso dell’amministratore di società di capitali.
Tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa, sia quelle che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed...

Tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio hanno natura imperativa, sia quelle che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), sia quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr., art. 2423, quarto comma, c.c.) (altro…)

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Compenso spettante al liquidatore di società in caso di mancata determinazione assembleare
Salvo diversa determinazione statutaria o assembleare, al liquidatore spetta un compenso per la sua attività in coerenza con la previsione...

Salvo diversa determinazione statutaria o assembleare, al liquidatore spetta un compenso per la sua attività in coerenza con la previsione del carattere oneroso del mandato ai sensi dell'art. 1709 c.c. (altro…)

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Revoca del liquidatore e risarcimento del danno
Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il...

Secondo la disciplina generale in tema di mandato ex art.1709 cc, applicabile al rapporto tra società e suoi organi, il mandato si presume oneroso.

Deve ritenersi che l'assemblea dei soci abbia la facoltà di revocare ad nutum il liquidatore così come l'amministratore, l'assenza di giusta causa determinando il diritto del revocato al risarcimento (per il caso di soggetti nominati a tempo determinato, art.1725 cc primo comma) ovvero al congruo preavviso (per il caso di soggetti nominati a tempo indeterminato, art.1725 cc secondo comma, art.2383 cc terzo comma per gli amministratori di spa), l'assenza della giusta causa così come del congruo preavviso rilevando dunque (non quale vizio della deliberazione ma) quale presupposto di un risarcimento o, meglio, di una indennità riconosciuta normativamente come conseguenza di atto lecito.

La giusta causa di revoca escludente il diritto all'indennità per il soggetto revocato deve essere espressamente enunciata nella delibera assembleare di revoca, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio instaurato dal soggetto revocato.

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