Ricerca Sentenze
Accordo di associazione in partecipazione per operazioni di sviluppo immobiliare: questioni processuali e sostanziali in tema di validità e efficacia dell’accordo
Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto...

Il contratto, ai sensi dell’art. 1372 c.c., ha “forza di legge tra le parti”. Qualunque tipo di contestazione del contenuto dello stesso non può prescindere da uno strumento latu sensu demolitorio: sia esso perché viziato (nullo, annullabile, rescindibile), sciolto o risolto (per mutuo consenso, per inadempimento, per sopravvenienze rilevanti ed imprevedibili, ecc.). Per converso, la bontà economica dell’accordo, determinato dall’autonomia privata quale esplicazione della libertà di iniziativa economica, è insindacabile dal giudice, che solo nei casi eccezionalmente previsti può entrare nel merito ed effettuare un sindacato di razionalità economica del contratto.

La nullità di un accordo per mancanza di causa ex art. 1325 e 1418 c.c. e la simulazione assoluta dello stesso non sono mere difese, ma introducono vere e proprie autonome causae petendi che non possono essere introdotte nel giudizio solo nel secondo termine ex art. 183, VI c.p.c. La parte che agisca per la simulazione di un contratto è onerata della prova della simulazione ex artt. 2697, 1417, 2721 c.c.: qualora la parte voglia sostenere il contenuto simulatorio di un atto dovrà produrre controdichiarazione scritta, non essendo sufficienti prove orali né argomenti di prova presuntivi.

Leggi tutto
Legittimazione dell’ex socio all’impugnazione delle delibere assembleari e principio di effettività della tutela giurisdizionale
Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non...

Ai fini della legittimazione a impugnare le delibere assembleari la qualità di socio/titolare del diritto di voto deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; nel caso in cui la perdita della qualità derivi proprio dalla delibera impugnata, deve riconoscersi all'ex socio la legittimazione ad agire per ottenere la rimozione dell'atto che ha prodotto l'estromissione, a tutela del diritto sostanziale che si assume leso e in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale

Leggi tutto
Fideiussioni bancarie tra ne bis in idem e schema A.B.I.
La proposizione di un’eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la...

La proposizione di un'eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la medesima questione giuridica venga proposta come domanda in un separato e diverso giudizio, specie qualora la predetta eccezione riconvenzionale fosse stata proposta di fronte ad un giudice diverso da quello dotato della necessaria competenza funzionale per la declaratoria di tale nullità [Nel caso di specie, la proposizione dell'eccezione riconvenzionale di nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema A.B.I. di fronte al Tribunale di Lariano prima e della Corte d'Appello di Campobasso poi non precluderebbe - alla luce del principio del ne bis in idem - la proposizione della domanda di nullità fondata sulle medesime ragioni di fronte alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Campobasso].

La proposizione di una domanda nell'ambito della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. che sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che si ponga, rispetto alla domanda originaria, in un rapporto di alternatività senza aggiungersi ad essa, costituisce una semplice ed ammissibile emendatio (e non un mutatio) libelli.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia (che ha dichiarata l'illegittimità del c.d. schema A.B.I.) ha valore di prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, ossia tra il 2002 ed il 2005. Di conseguenza, laddove la fideiussione oggetto del giudizio risalga ad un momento differente, la parte che intenda contestare la nullità sulla base della usa natura anti-concorrenziale è tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990.

Leggi tutto
Ritenuta su utili e rivalsa obbligatoria del sostituto d’imposta
In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R....

In tema di distribuzione di utili societari, la ritenuta del 26% operata dal sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 integra un’ipotesi di rivalsa obbligatoria ex art. 64 del medesimo decreto, con conseguente insussistenza di margini per patti derogatori volti a trasferire definitivamente l’onere fiscale in capo alla società. Ne consegue che, ove la società abbia corrisposto ai soci gli utili al lordo senza operare la ritenuta e abbia successivamente provveduto al relativo versamento all’Erario, essa ha diritto di agire in rivalsa nei confronti del socio per il recupero dell’importo corrispondente, configurandosi un credito restitutorio.

Leggi tutto
Risarcimento danni da intese anticoncorrenziali: prescrizione, vincolatività delle decisioni AGCM, onere della prova, quantificazione del danno e passing on
Il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni e il...

Il diritto al risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni e il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che l'attore abbia conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che abbia conoscenza della condotta illecita, del fatto che tale condotta costituisce violazione del diritto della concorrenza, del danno subito e dell'identità dell'autore della violazione. Nel caso di cartelli sui prezzi, che rientrano tra i danni comunemente denominati lungolatenti caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale significativo che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione, la consapevolezza dell'illecito e della sua idoneità lesiva in capo al danneggiato si configura di regola a decorrere dal momento in cui l'autorità competente accerta l'illecito.

L'art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, che sancisce il carattere vincolante delle decisioni dell'AGCM nei giudizi risarcitori, ha natura sostanziale e si applica quando la decisione dell'Autorità garante sia divenuta definitiva dopo il termine per il recepimento della direttiva 2014/104/UE, fissato al 27 dicembre 2016. La norma stabilisce una presunzione inconfutabile dell'esistenza di una violazione del diritto della concorrenza e dell'identità del suo autore, rendendo definitivamente accertata la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno.

Nel giudizio risarcitorio per danni da intesa anticoncorrenziale, non può farsi meccanica applicazione dell'onere della prova attesa l'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, dovendo il giudice valorizzare opportunamente gli strumenti di indagine e conoscenza previsti dalle norme processuali, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio.

Il danno emergente derivante da cartello sui prezzi può essere individuato nella differenza di prezzo generata dall'infrazione mediante applicazione del metodo 'before and after', che consente di ricostruire lo scenario controfattuale attraverso il confronto del prezzo tra il damage period e il base period, dovendo essere considerati come correttivi al sovraprezzo gli aumenti dei costi variabili di produzione ma non i costi che potrebbero non essere rappresentativi di quelli che si sarebbero dovuti sostenere in assenza dell'infrazione.

Il passing on del sovraprezzo non si considera provato quando l'incremento del prezzo di vendita del prodotto finale sia giustificato dall'aumento dei costi di altri fattori di produzione, dall'incremento del prezzo dell'energia e dal tasso di inflazione del periodo.

Il risarcimento del danno ha funzione compensativa e mira a mettere il soggetto danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato qualora non si fosse verificata l'infrazione, trattandosi di obbligazione risarcitoria avente natura di debito di valore su cui sono dovuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali con funzione compensativa, computati non sulla complessiva somma rivalutata ma su quella originaria rivalutata anno dopo anno.

Leggi tutto
Il giudicato sostanziale: definizione e interpretazione alla luce dei principi di eventualità e preclusione di cui all’art. 183, commi 5 e 6 c.p.c.
Non è possibile, ex art. 345, 1° c., c.p.c. (questione rilevabile d’ufficio), introdurre nel giudizio di appello fatti costitutivi diversi...

Non è possibile, ex art. 345, 1° c., c.p.c. (questione rilevabile d’ufficio), introdurre nel giudizio di appello fatti costitutivi diversi da quelli allegati in primo grado: il giudicato sostanziale formatosi a seguito della sentenza di prime cure, ex art.2909 c.c., dev’essere definito ed interpretato anche alla luce dei principi di eventualità e di preclusione di cui all’art.183, 5° c e 6° c., c.p.c., giacché l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato copre tanto il dedotto quanto il deducibile. Ne discende che la fattispecie che si sarebbe potuta allegare quale emendatio libelli nel giudizio precedente entro i termini perentori normativamente stabiliti, ex art.183, 6°c., c.p.c., laddove non esplicata non può essere poi proposta quale domanda in un successivo giudizio (aggirando le preclusioni maturate nel precedente) poiché soggetta al principio di preclusione e coperta dal giudicato del precedente procedimento.

In relazione al criterio di individuazione dell’(ammissibile) emendatio libelli, la modificazione della domanda ammessa ex art.183, 6°c., c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi degli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Una volta proposta la domanda effettivamente formulata avente ad oggetto la contraffazione del brevetto, la parte può allegare (o immediatamente in atto di citazione o) in sede di emendatio libelli, la contraffazione dell’identico brevetto da parte dell’identico soggetto tramite utilizzo di ulteriori “interventi interferenti”, connessi alla vicenda sostanziale dedotta in causa. La mancanza di tale emendatio libelli, comporta come risultato la formazione del giudicato non solo sul dedotto, ma anche sul deducibile, con preclusione della possibilità di proporre in sede d’appello la relativa domanda.

Leggi tutto
Concorrenza sleale denigratoria e richiesta di inibitoria all’invio di comunicazioni ad operatori del mercato
La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la...

La prescrizione non è oggetto di una mera formula, che basti pronunciare, ma è oggetto di eccezione, e dunque la sua invocazione deve essere accompagnata alla indicazione dei fatti che la fondano.

Sussiste la capacità interruttiva della prescrizione quinquennale applicabile a titolo extracontrattuale (concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) dell’atto introduttivo del procedimento cautelare, se oggetto del contendere è una condotta durevole e varia di denigrazione, costituente condotta anticoncorrenziale continuativa, rappresentata per numerosi esempi.

Può certamente configurarsi come illecito anticoncorrenziale, rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. quello del concorrente che non esita a profondere tempo e denaro per iniziative giudiziarie, a carico di un medesimo concorrente, quando per le caratteristiche del caso si possa ritenere che il complesso delle iniziative debordi dalla normalità della dialettica processuale. L’aggressione anticoncorrenziale denigratoria messa in atto con diffide a clienti ed altre condotte denigratorie configura violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c.

Il calcolo del lucro cessante (che è un mancato guadagno e non un mancato fatturato) deve avvenire in modo rigoroso sulla scorta di una disamina della contabilità e talvolta anche dei processi produttivi, e dei contratti regolanti i rapporti interrotti.

La domanda risarcitoria relativa a una lunga campagna aggressiva del concorrente può essere risarcita secondo la prospettiva della perdita di chances, con danno liquidato in via equitativa, tenuto conto del restringimento delle prospettive di crescita commerciale a causa della capillarità con la quale la convenuta ha sferrato, di volta in volta, i suoi infondati attacchi. Il danno consiste nella probabilità di ottenere, dalla propria attività, indebitamente ostacolata, un utile maggiore di quello invece conseguito.

Leggi tutto
Nullità del brevetto tra mutatio ed emendatio libelli
La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe...

La modifica della domanda, nei termini più rispondenti agli interessi della parte rispetto alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, potrebbe essere ammessa se la domanda modificata è implicitamente contenuta nella originaria o a questa connessa per alternatività (Cass. SU. 12310/2015; Cass. SU. 22404/2018). Tuttavia, restando il disposto dell’art. 183 CPC e dovendo in ogni caso garantire non soltanto ad una parte di perseguire al meglio i suoi interessi, ma anche all’altra parte di difendersi ugualmente al meglio, la domanda modificata deve sempre scaturire dai medesimi fatti allegati in giudizio con la domanda originaria, talché la sentenza chiesta dopo la modifica rappresenti la migliore e più completa risposta giudiziale alla vicenda socio-economica di fondo.

La sola, sostanziale coincidenza di due prodotti, nella loro composizione chimica, non è sufficiente ad affermare la nullità del brevetto di uno, poiché, non essendo l’altro tutelato da registrazione brevettuale, occorrerebbe l’ulteriore dimostrazione della sua predivulgazione.

La divulgazione di un prodotto implica che esso sia ben definito e individuato; correlativamente, è escluso che possa essere divulgato qualcosa che non è ancora stato compiutamente inventato, ossia tradotto da uno stadio di ideazione o progetto ad un risultato finale replicabile.

Leggi tutto
Concorrenza sleale confusoria e parassitaria: presupposti, limiti e tutela dell’originalità imprenditoriale
La concorrenza sleale confusoria ricorre soltanto laddove gli elementi che siano asseritamente ripresi abbiano comunque un carattere sufficientemente distintivo, ossia...

La concorrenza sleale confusoria ricorre soltanto laddove gli elementi che siano asseritamente ripresi abbiano comunque un carattere sufficientemente distintivo, ossia consentano al consumatore di associare il prodotto o il servizio contraddistinto dal segno distintivo all'imprenditore che lo utilizza.

Quanto alla configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, tale fattispecie consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non  tanto dei  prodotti,  quanto  piuttosto  di  rilevanti  iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente [c.d. concorrenza parassitaria diacronica] o dall'ultima e più significativa di esse [c.d. concorrenza parassitaria sincronica], laddove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento - dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall'ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell'originalità può dirsi venuto meno nel momento in cui quel determinato modo di produrre e/ o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell'imprenditore che ha primariamente ideato l'iniziativa si può dire, secondo l'id quom plemmque accidit ammortizzato. L'imitazione di un'attività, dunque, che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma che poi si è generalizzata e spersonalizzata non è costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Le condotte parassitarie sono, pertanto, illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e - più in generale - degli sforzi altrui per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

 

 

Leggi tutto
Il riparto interno di responsabilità tra controllante e controllata nelle sanzioni antitrust
Nel diritto dell’Unione la nozione di “impresa” assume un significato e una portata “funzionale” agli obiettivi che la disciplina che...

Nel diritto dell’Unione la nozione di “impresa” assume un significato e una portata “funzionale” agli obiettivi che la disciplina che la contempla intende perseguire, sicché diverse entità giuridicamente indipendenti possono essere considerate come costituenti un’unica impresa, se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato.

L’onere di dimostrare la estraneità all’intesa in ragione di un’eterodirezione puramente tecnico-finanziaria quale holding pura, spetta a chi la invoca quale titolo della pretesa di essere manlevata integralmente dalla controllata degli oneri della corresponsabilità (già accertata o da accertarsi) sul piano dei rapporti interni.

Nell' attività di direzione e coordinamento della società controllata, per definizione, l'ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi, ma influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si tradurranno in atti gestori compiuti - in esecuzione delle direttive - dagli amministratori della società diretta. I quali, è opportuno da subito chiarire (essendo rilevante per quanto riguarda la pretesa speculare della controllata, di essere manlevata integralmente dalla sua ex controllante, della cui infondatezza che in seguito meglio si dirà) sono vincolati dalle direttive ed atti di indirizzo nella misura in cui essi siano leciti, valendo la regola generale dettata nell’art. 2392 c.c. per cui gli amministratori della società devono adempiere all’incarico gestorio con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, nel rispetto dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto.

L’attività di direzione e coordinamento è, quindi, un quid pluris rispetto al controllo, in quanto manifestazione di un potere di ingerenza più intenso e pregnante, che si esprime principalmente come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono i naturali referenti e destinatari; perciò per attività di direzione e coordinamento deve intendersi l'esercizio in concreto di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell'impresa, cioè sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali: un potere di ingerenza che si esplica attraverso un flusso costante di istruzioni impartite alla società eterodiretta che si traspongono in decisioni dei suoi organi, e che involgono momenti significativi della vita della società, quali le scelte imprenditoriali, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di bilancio e la conclusione di contratti importanti.

Nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l’attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell’atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l’attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la cd. “reconventio reconventionis”. E tuttavia la cd. “reconventio reconventionis” non è – per vero – assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto (…) costituente un’azione autonoma che in quanto tale – per trovare ingresso nel medesimo processo – deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall’attore, ai sensi dell’art. 36 cod. proc. civ., atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l’esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l’art. 183, comma 4, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che la c.d. “reconventio reconventionis” debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all’attore è inibito proporre nuove domande nell’udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell’atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto.

Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto e trasferito, in tutto o in parte, ad altre società, preesistenti o di nuova costituzione, con contestuale assegnazione ai soci della prima delle azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale; in particolare, con la scissione parziale la società scissa resta in vita ma con un patrimonio (attività e passività) ridotto e continua l’attività, parallelamente alle società beneficiarie, di cui entrano a fare parte i soci della prima fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio.

La scissione ha per finalità la riorganizzazione di una pregressa attività imprenditoriale attraverso la riallocazione complessiva dell’intero patrimonio della società scissa, o di una sua parte (scissone parziale); donde l’esigenza di una più forte tutela dei creditori di quest’ultima società, i quali maggiormente rischiano di vedere affievolita la garanzia generica del loro credito; tutela che si realizza attraverso la responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria, la quale risponde anche per passività sorte in capo alla scissa che - a differenza del caso di cessione d’azienda - non necessariamente siano evidenziate nelle scritture contabili al momento della scissione, ma, tuttavia, siano riconducibili all’attività imprenditoriale svolta dalla società scissa sino a quel momento (prima, dunque, che la scissione si sia perfezionata ed abbia avuto effetto); si tratta, infatti, pur sempre di elementi già esistenti nel patrimonio della società scissa, benché non ancora “ben esplicitati”, che, in quanto non assegnati nel progetto di scissione all’una o all’altra società, sono destinati a gravare solidalmente su entrambe le società; questo principio, ovvero la garanzia dei creditori e segnatamente di quelli della “scissa”, ispira le previsioni tanto del legislatore europeo (dell’art. 3, par. 3, lett. b) della Sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982, relativa alle scissioni delle società per azioni), quanto di quello nazionale (art. 2506-bis 3° comma c.c.) e vale quanto ai rapporti esterni.

Leggi tutto
Rapporto tra delibera di approvazione del bilancio e attribuzione dei compensi e natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità
Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un’azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex...

Non deve essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. in un'azione di responsabilità verso gli ex amministratori ex art. 2476 c.c. qualora non vi sia un contrasto tra la posizione dell'attuale amministratore (il quale può stare in giudizio anche personalmente, nella sua qualità di socio, ove del caso) e quella della società, potendo la società validamente stare in giudizio per mezzo del proprio rappresentante ordinario senza che l’omissione determini improcedibilità o nullità dell’azione. La nullità, in ogni caso, non si trasmette al momento sostanziale della legittimazione, ma riguarda solo la regolarità della rappresentanza processuale; di conseguenza, in difetto di conflitto la pretesa attorea rimane scrutinabile nel merito.

Le memorie integrative di cui all’art. 183, co. VI, n. 1, consentono la modificazione della domanda originaria sia quanto al petitum sia quanto alla causa petendi, purché la pretesa nuova si ponga in rapporto di sostituzione e continuità logico-giuridica con la vicenda sostanziale dedotta fin dall’inizio. La nuova allegazione non deve quindi costituire domanda aggiuntiva o autonoma, ma deve mantenere un nesso di connessione essenziale con i fatti storici introdotti, in modo da non pregiudicare il contraddittorio né allungare in modo irragionevole i tempi del processo. Non è ammissibile l’ampliamento che introduca per la prima volta fatti generatori del tutto differenti oppure pretese risarcitorie fondate su condotte estranee al nucleo originario, perché tale intervento si tradurrebbe in un indebito mutamento dell’oggetto del contendere, vietato dal sistema.

Quando la parte avversa contesta l’autenticità di una scrittura privata prodotta in copia semplice deducendone la contraffazione, chi intende utilizzarla processualmente deve depositarne l’originale o dimostrarne circostanziatamente la mancata disponibilità. Solo la disponibilità dell’originale consente, infatti, di attivare utilmente il giudizio di falso e di garantire il diritto di difesa della controparte. La mancata esibizione, non giustificata, dell’originale priva la copia di qualunque efficacia probatoria, con la conseguenza che l’attore in querela non può essere gravato dell’onere di proporre l’azione di falso su un documento mai messo a sua disposizione. In tale evenienza, la scrittura resta inidonea a fondare decisioni di merito, mentre resta impregiudicato il potere del giudice di trarre argomenti di prova dalla scelta processuale della parte che non produce il documento in forma originale.

L’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, poiché deriva dal rapporto di mandato che lega l’amministratore alla società. Ne consegue che l’attore ha l’onere di allegare e dimostrare la violazione di specifici doveri gestori, nonché il nesso causale tra l’inadempimento e il pregiudizio patito dal patrimonio sociale; il danno, quale elemento costitutivo, deve essere provato in termini di effettiva diminuzione patrimoniale. L’amministratore convenuto, invece, può andare esente da responsabilità solo provando la non imputabilità dell’evento lesivo, fornendo la prova positiva di avere diligentemente adempiuto agli obblighi imposti, ovvero dimostrando che il danno si sarebbe comunque prodotto per cause a lui non riferibili.

La determinazione dei compensi spettanti agli amministratori non può ritenersi implicitamente contenuta nella delibera di approvazione del bilancio, giacché, in assenza di previsione statutaria, l’art. 2389, co. 1 c.c. impone un’espressa decisione assembleare sul punto. La natura imperativa della norma, finalizzata a tutelare la corretta governance e a prevenire erogazioni indebite (come attestato dall’obbligo di delibera e dalle sanzioni penali oggi abrogate), rende invalida qualunque attribuzione economica. Pertanto, l’annotazione del compenso nel bilancio, pur approvato dai soci, non produce sanatoria né esonera l’amministratore da responsabilità, salvo che l’adunanza, convocata allo scopo, abbia effettivamente discusso e deliberato sui compensi, circostanza che deve risultare dal verbale assembleare.

Leggi tutto
Diritti d’autore e rapporto di lavoro: il confine tra titolarità dell’opera e compenso per l’utilizzo
Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario,...

Gli articoli 12 bis e 12 ter della legge sul diritto d’autore attribuiscono al datore di lavoro, salvo patto contrario, la titolarità dei diritti di utilizzazione economica del programma per elaboratore (ossia il software), la banca dati e il disegno industriale creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni. Anche se la legge sul diritto d’autore fa riferimento esclusivo a queste tre categorie di opere, la giurisprudenza estende le menzionate a tutte le opere dell’ingegno realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato ed anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne i economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.

Quando l’opera viene realizzata su commissione o su adempimento di un contratto di lavoro, tanto subordinato quanto autonomo, i diritti spettano al datore di lavoro o al committente, salvo diversa pattuizione.

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Leggi tutto
logo