Ai fini della determinazione della competenza generale per territorio nei giudizi in cui sia convenuto un consorzio con attività esterna devono considerarsi non solo le regole generali contenute ex artt. 2603, co. 2, n. 2 e 2612, co. 2, n. 1, c.c., secondo cui il contratto di consorzio e l’estratto da pubblicarsi sul registro delle imprese devono indicare la sede dell’ufficio consortile, ma altresì: (i) che non si ha la possibilità di indicare ulteriori sedi (quali quella operativa o amministrativa o produttiva ecc.) che, peraltro, non hanno cittadinanza giuridica né pubblicitaria nella disciplina codicistica degli enti personificati; (ii) la norma di cui all’art. 46 c.c., per la quale “quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede; (iii) che quando la sede è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima (art. 9 l.fall.). Pertanto, date le conseguenze prodotte da questo complesso di norme sulla determinazione della competenza generale per territorio di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e, quindi, sul diritto di difesa di chi sia tratto in giudizio avanti al Tribunale di un luogo diverso da quello della sua sede o residenza o domicilio, il medesimo complesso di norme deve essere interpretato in tal senso: mentre a tutela dei terzi di buona fede, quale ulteriore affioramento del principio dell’affidamento incolpevole, la persona giuridica che abbia pubblicato nel registro delle imprese una sede può esser evocata in giudizio anche nel diverso luogo ove svolga effettivamente la propria attività, l’inverso non è invece consentito, neppure ove tale sede “effettiva” sia – secondo terminologie di mera prassi – indicata nell’atto costitutivo dell’ente. La suddetta interpretazione è, inoltre, conforme al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. 1 Cost.).
L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.
La condotta dell'amministratore che si limiti a verificare lo stato di crisi dell'impresa sociale, senza attivarsi prontamente per adottare i rimedi necessari per il superamento dello stesso, non è di per sè in linea con i doveri gestori oggi predicati dall'art. 2086 c.c. come modificato dal d.lgs. n. 14/2019.
L'art. 669 quater, primo comma, c.p.c., individua come giudice funzionalmente ed inderogabilmente competente a decidere nel procedimento cautelare, quello avanti al quale pende il giudizio di merito, indipendentemente dal corretto radicamento della competenza. La soluzione prescelta dal legislatore presenta certo degli inconvenienti, e in particolare quello di prestarsi alla scelta del giudice, ove il ricorrente introduca la causa di merito davanti ad un giudice incompetente, senza che l'eccezione di incompetenza possa paralizzare la pronuncia cautelare, che potrà essere emanata anche ove il giudice adito ritenga l'eccezione fondata. L'inconveniente (altro…)
In forza del canone ermeneutico in base al quale il contratto va interpretato secondo buona fede, la clausola sul foro convenzionale deve ritenersi comprensiva di ogni questione inerente tanto l’interpretazione quanto l’esecuzione del contratto.
I convenuti nel contestare la competenza del giudice adito non possono limitarsi alla contestazione del foro convenzionale indicato in contratto, ma devono altresì farsi carico della specifica contestazione di tutti i criteri legali di radicamento.
L’art. 164 co. 4 c.p.c. prevede una comminatoria di nullità unicamente alla mancata esposizione dei “fatti” e non anche “degli elementi di diritto” posti a fondamento della domanda.
L’impegno assunto in proprio da uno dei condebitori non vale (ex art. 1273 c.c.) a liberare gli originari debitori in mancanza di espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore.
Accertato il mancato avveramento delle condizioni cui era subordinata l’efficacia del contratto preliminare, ne consegue il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione delle somme anticipatamente versate quale credito di valuta naturalmente comprensivo di interessi legali dalla domanda.
Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall'attrice, che (altro…)
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello (altro…)
La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora la causa sia proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale, in quanto (altro…)
In tema di competenza territoriale correlata al criterio del "forum destinatae solutionis", il domicilio del creditore, come luogo nel quale deve essere adempiuta l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., (altro…)