Per stabile se un accordo intercorso tra due o più parti abbia natura transattiva, ciò che rileva è l'esistenza di una res dubia, la finalità conciliativa dell'accordo e la conseguente concessione di reciproci benefici, come emerge dalla definizione del contratto di transazione data dall'art. 1965 c.c. e come costantemente affermato dalla giurisprudenza. Non rileva, invece, il nomen iuris dato dalle parti all'accordo.
In merito all'eventuale nullità di un negozio transattivo, la giurisprudenza di legittimità ha ermeneuticamente stabilito la piena validità di una transazione avente quale base un contratto nullo, specificando che vi è nullità della sola transazione relativa ad un contratto con causa illecita.
E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente (altro…)
Gli effetti della scissione, dopo l'iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell'operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall'illegittimità dell'operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell'articolo 2504 quater c.c.
Alla dichiarazione di "non avere più nulla a pretendere" non può riconoscersi natura transattiva per difetto dell'elemento costitutivo delle reciproche concessioni, né natura di rinuncia di tutte le possibili pretese scaturenti dal rapporto. Infatti, (altro…)