Fermo restando che, in calce all’esito della ricerca, è esposto da parte della stessa Google specifico avviso secondo il quale le immagini raffigurate potrebbero «essere oggetto di copyright», la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi.
Ed infatti, appartiene al bagaglio nozionistico del medio professionista, in particolar modo se operatore del c.d. fashion business, il noto principio secondo il quale l’utilizzo di una fotografia senza richiedere la liberatoria dell’autore o senza comunque sincerarsi che l’immagine sia di libera riproduzione costituisce, pacificamente, ipotesi di contraffazione.
L’opera musicale non può essere legittimamente riprodotta, utilizzata e sincronizzata senza il consenso del titolare dei relativi diritti, attesa la sua natura esclusiva, assoluta ed opponibile erga omnes. La mancata autorizzazione comporta la violazione dei diritti esclusivi.
In particolare, il diritto di sincronizzazione consiste nel diritto di abbinare o di associare opere musicali o fonogrammi con opere audiovisive o con altro tipo di opere, e si attua con la loro fissazione in sincrono con una sequenza di immagini. La sincronizzazione è dunque un atto complesso che permette il riadattamento dell’opera musicale (Cass. sez.1, 12.12.2017, n.29811) .
Creando un prodotto nuovo e diverso, le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all’autore/editore, quali:
Quanto alla specifica sincronizzazione dei singoli fonogrammi, si rende necessario altresì il consenso del produttore fonografico.
Ai fini della cristallizzazione del danno secondo il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., si utilizza quale parametro di valutazione, il prezzo del consenso, ossia l’importo che la titolare avrebbe verosimilmente richiesto per consentire alla convenuta di utilizzare l’opera musicale nelle proprie pubblicità commerciali. Il prezzo del consenso deve tener conto, quali elementi di ponderazione, della durata della lesione e della notorietà dell’opera
Qualora si invochi la tutela ex art. 2 n. 10 lda non è sufficiente ribadire la portata teorica della norma stessa, bensì occorre descrivere prodotto per prodotto quali siano gli elementi significativi attestanti il valore artistico e creativo che possa essere riconosciuto ad opere del design industriale. La mera partecipazione a fiere di settore (nella specie, il Salone del Mobile) o la presenza in ambienti prestigiosi, non trattandosi di attestazioni delle qualità estetiche/artistiche dell'oggetto provenienti da ambienti culturali o istituzionali, non consentono di riconoscere al manufatto un valore che superi quello legato alla mera funzionalità o alla eleganza e gradevolezza delle forme.
Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé, da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo soprattutto negli ambienti artistici.
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Non è sufficiente ad integrare i requisiti del carattere creativo e del valore artistico del disegno la rielaborazione artistica e l’apporto creativo consistente esclusivamente nell'aver depurato il motivo decorativo principale - che richiama uno lo stile classico sviluppatosi tra le fine del 1700 e l’inizio dell’800 - da alcuni elementi figurativi tipici di quell'epoca, al fine specifico di destinarlo preferenzialmente a mercati che per gusto, tradizione o convinzioni religiose non ammettono tali elementi figurativi.
Non sussiste apporto creativo - quale potrebbe essere l'organizzazione in modo nuovo e singolare di elementi già appartenenti al patrimonio culturale (altro…)
In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l'esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell'opera fotografica sussiste ogniqualvolta l'autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.
In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell'oggetto che è ritratto, giacché il valore dell'opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale - che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore - dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.
L'opera appartenente al disegno industriale, per poter formare oggetto di diritto d'autore ex art. 2, n. 10, l. aut., deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di "creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza.
La valutazione circa la sussistenza del carattere creativo ed artistico, in merito alla proteggibilità dell'opera di industrial design con il diritto d'autore, ex art. 2, n. 10, l. aut., deve tenere conto (anche) della notorietà che la stessa opera abbia acquisito mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento deve essere valutato sulla base di alcuni indici, che possono essere, tra l'altro, le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste, i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. Spetta all'interprete valutare la sussistenza del gradiente artistico nel caso concreto.
Per valutare la violazione dei diritti d'autore sulle opere dell' industrial design, una volta esclusa la riproduzione integrale della prima res ad opera della seconda, l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma piuttosto sulla base di una visione d'insieme, ossia avendo riguardo agli elementi essenziali dell'opera. L'interferenza con i diritti d'autore sull'opera dell' industrial design può essere apprezzata solo ove vengano riprodotte, nel loro complesso, tutte quelle soluzioni che conferiscono alla res dell'attore la loro specifica individualità.
Non può configurarsi un'opera derivata, con la conseguenza che la nuova creazione è libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore, allorché l'ispirazione del convenuto verso l'opera dell'attore si sia arrestata al mero spunto, senza integrare un esercizio del diritto di elaborazione riservato esclusivamente all'autore. Nel caso di specie, la concreta soluzione formale (del convenuto) è autonoma e significativamente discostata dalla prima, fino a far perdere nella mente dell'osservatore una derivazione diretta, giacché non sono riprese le scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata.
Al fine di verificare se un oggetto di design possiede, o meno, il valore artistico richiesto dall’art. 2 n. 10 della l. 633/1941, è da escludere che le intenzioni, l’eventuale consapevolezza di aver creato un’opera d’arte e l’identità dell’autore (altro…)
Il format di un programma televisivo è lo schema predisposto in vista di una successiva, più dettagliata elaborazione del programma medesimo. La tutela come opera dell’ingegno del format televisivo è stata riconosciuta purché esso presenti elementi sufficienti di creatività ed originalità.
Oggetto della tutela del format televisivo come opera dell’ingegno non è la scelta dell’avvenimento o del tema della trasmissione in sé, ma la elaborazione – attraverso la definizione di elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito almeno la natura e lo svolgimento degli eventi – che sulla base ed in relazione ad esso l’autore compie.
In materia di modelli ornamentali, ai fini della sussistenza del requisito della novità le anteriorità rilevanti devono essere poste a confronto con il nuovo modello isolatamente e senza possibilità di combinarle tra di loro a mosaico.
L’opera è creativa quando sia nuova e originale, nel senso che deve costituire una elaborazione personale dell’autore che esprima individualità rappresentativa in quanto personale rappresentazione dell’autore.
L’indagine relativa all’esistenza del valore artistico - requisito necessario ad attribuire protezione autoriale ad un’opera del design - si declina secondo parametri sia soggettivi che oggettivi, ed in particolare: quanto al primo profilo, l’opera di design industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza; quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell’opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d’arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l’assegnazione di premi. In proposito, va valorizzata anche la circostanza che l’opera di design sia stata creata da un noto artista.
Il valore artistico conferisce all’opera del design valore sostanziale ed esclude la possibilità di ottenere tutela contro gli atti di concorrenza confusoria. Infatti, questa tutela non è cumulabile con quella autoriale ove quest’ultima investa le forme dell’intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo,ad orientare la scelta dell‟acquirente, divenendo il preminente “motivo dell’acquisto”, profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria. Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale -perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.
Il tema dell'opera derivata va affrontata caso per caso, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. appropriation art che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che il prodotto che si alleghi interferente riproduca i suoi elementi caratterizzanti, così che l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne abbia un’impressione generale differente da quella ricavabile dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione garantita ai modelli e disegni comunitari non è limitata ai disegni o modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché queste ultime non siano tali da creare una ‘impressione generale differente', considerato che “l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto”. In tal senso, il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto, con la conseguenza che, quando il carattere individuale dei due modelli o disegni coincida, il secondo modello è contraffazione del primo, non producendo nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa.
Sebbene il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche. L’onere della prova della sussistenza dei requisiti per la tutela autorale del disegno industriale e quindi, in particolare, del valore artistico incombe sulla parte che invoca la detta protezione del diritto d'autore.
Il discrimine tra atto lecito e illecito va individuato a seconda della finalità dell’uso, per ambito privato o per finalità commerciale, e tale confine è particolarmente sottile quando gli atti contraffattivi si riferiscano a una persona non fisica. Se da un lato non vi sono dubbi che sussista la responsabilità quando i beni contraffatti siano utilizzati per essere commercializzati, dall’altro va esaminato se possa ravvisarsi responsabilità quando essi siano finalizzati ad uso interno di un esercizio commerciale o di un ente che persegue finalità commerciali, come nel caso di arredamento interno di una persona giuridica. Sebbene non possa escludersi la responsabilità nei casi di utilizzazione di beni contraffatti per finalità anche lato sensu “commerciali”, debba pur sempre sussistere un nesso funzionale con l’attività imprenditoriale in concreto esercitata, quale può risultare, ad esempio, da un modello utilizzato per scopi promozionali in un esercizio commerciale di vendita di beni. Ove non vi sia la prova che l’utilizzazione dei beni fosse strumentale al perseguimento dei fini imprenditoriali e che comportasse uno sfruttamento del valore attrattivo dei beni, ad esempio per finalità promozionali, in funzione dello svolgimento dell’attività imprenditoriale è esclusa la responsabilità con conseguente rigetto delle richieste risarcitorie e correttive.