Ai fini della contraffazione di un marchio, non rileva il fatto che all’epoca della sua abusiva utilizzazione pendesse una mera domanda di registrazione in quanto ai sensi dell’art. 15, comma 2 c.p.i. gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. (altro…)
Non costituisce contraffazione di marchio l’evidenziazione delle iniziali di una specifica terapia che porti come risultato a un acronimo già registrato come marchio da altra società. In particolare, la liceità di tale operazione (altro…)
Le regole di competenza ex art. 120 CPI valgono anche per le azioni di accertamento negativo. (altro…)
Due marchi simili o identici tra loro devono ritenersi confondibili – e perciò soggetti alla disciplina di cui all’art. 20 cpi – non solo quando vi sia il rischio che i beni o servizi del marchio registrato successivamente siano ricollegati all’azienda titolare del marchio anteriore, ma anche nel caso inverso in cui i beni o servizi del marchio anteriore siano associati dai consumatori al titolare del marchio successivo, fenomeno che si verifica quando la forza e la notorietà generale dell’azienda titolare del secondo marchio è tale, da indurre i consumatori a ritenere che anche i prodotti o servizi del titolare del primo marchio provengano o siano ricollegabili all’azienda leader sul mercato (cd reverse confusion). (altro…)
La distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che (altro…)
Vi è concreto rischio di confusione e associazione da parte dei consumatori, nonché di un effetto di dilution di marchi celebri quando è riscontrabile una sostanziale identità dei segni e dei prodotti in asserita contraffazione (nella specie, capi d'abbigliamento che si caratterizzavano per la riproduzione in grande formato e in maniera appariscente di marchi celebri del settore della moda) e vi è l’immediata riconoscibilità da parte dei consumatori sui prodotti contestati dei marchi notori altrui. (altro…)
La marcatura "SE" su determinati bene sta a significare la loro teorica commerciabilità (per livello qualitativo) nello Spazio Europeo, ma non attesta un consenso del produttore in tal senso, che deve riguardare in concreto il prodotto commerciato.
Il rischio di confusione si concreta anche nell’ipotesi in cui il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate. Tale valutazione va compiuta globalmente, (altro…)
L'azione reale di contraffazione fondata su una privativa (nel caso in esame si trattava di plurimi marchi registrati) può essere esercitata congiuntamente all'azione di tipo obbligatorio finalizzata alla repressione degli atti di concorrenza sleale purché ricorrano gli autonomi presupposti di entrambe le azioni.
Il marchio rinomato si identifica con il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato dai prodotti e servizi da esso contraddistinti, circostanza quest'ultima che deve essere desunta tenendo conto di alcuni fattori quali, (altro…)
È principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev'essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, (altro…)
Quando due segni condividono il cd. "cuore", l'aggiunta di una lettera non è sufficiente a differenziarli in modo rilevante. In particolare, nel determinare se esiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, devono essere tenuti in considerazione l'affinità tra le attività delle imprese e i prodotti per i quali il marchio è adottato, la circostanza che (altro…)