Non si configura un abusivo frazionamento della pretesa creditoria dell'amministratore revocato quando le domande svolte si fondano su un diverso titolo giuridico: tale è il caso della domanda di adempimento dell'obbligo contrattuale di pagamento degli importi dovuti (altro…)
L'amministratore non risponde dei danni subiti dalla società per aver autorizzato forniture extra-fido a favore di clienti rivelatisi insolventi, se la condotta dell'amministratore è stata il frutto di valutazione ex ante di per sé usuale nell'ambito della società, (altro…)
È responsabile l’amministratore di s.r.l. che, omettendo di accertare l’intervenuta perdita integrale del capitale sociale, prosegua nello svolgimento dell’attività aggravando il dissesto. (altro…)
In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.
L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.
Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.
L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.
Non può essere accolta la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci e della società di revisione legale dei conti poichè, rientrando le domande proposte nell'azione di cui all'art. 2394 c.c. e divenuta questa improcedibile una volta intervenuto il fallimento della società debitrice, gli accertamenti relativi al danno devono essere compiuti esclusivamente dal curatore (inosservanza dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, redazione di bilanci non veri, pagamenti preferenziali in violazione della par condicio creditorum, mancata vigilanza sull'attività degli amministratori, violazione dei doveri di controllo gravanti sulla società di revisione). (altro…)
Il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato le domande attoree sulla base dell'assorbente eccezione di novità della domanda opposta dai convenuti).
Il contratto di sub-appalto tra una s.p.a. e una ATI è soggetto alla normativa sui contratti pubblici di appalto che richiede il possesso di certificazioni e requisiti di qualificazione per la partecipazione a suddetti contratti: difettando nella parte attrice tale necessaria abilitazione, non è configurabile alcun esproprio di attività da parte dei convenuti. (altro…)
Ai fini dell'applicabilità della clausola compromissoria, il riferimento a "diritti relativi al rapporto sociale"implica che venga in rilievo non già il mero fatto dell'eventuale titolarità di partecipazioni sociali, ma piuttosto il "titolo" fatto valere in giudizio. (Nella specie si trattava di azione di restituzione conseguente ad annullamento di contratto professionale e di azione di responsabilità inerente l'esercizio di funzioni di amministratore: titoli che non toccavano in alcun modo i paralleli rapporti sociali). (altro…)
L’esito negativo dell’iniziativa imprenditoriale non può essere ex se indice del compimento di atti di mala gestio da parte dell’organo amministrativo, essendo onere del creditore danneggiato allegarli (altro…)
L’azione ex art. 2476, comma 6°, c.c. è fondata sul medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale) disciplinato, per la s.p.a., dall’art. 2395 c.c. e presuppone, pertanto, il verificarsi di un pregiudizio immediato e diretto nel patrimonio del terzo.
Il mancato pagamento dei canoni di affitto e di locazione rimasti insoluti non costituisce atto di mala gestio dell'amministratore direttamente causativo della lesione del diritto di credito, ma mero inadempimento (altro…)