La violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale costituisce atto di cattiva gestione societaria ex art. 2476 c.c.
Il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta colposa dell’amministratore, non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell’accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti.
L'amministratore convenuto è tenuto a dimostrare l’adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell’impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione.
Il professionista incaricato dalla società per gli adempimenti fiscali può concorrere nell’illecito dell’amministratore.
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento ovvero l’unico danno. E' l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il curatore è legittimato ad agire anche nei confronti dei terzi che, pur non rivestendo cariche sociali, abbiano concorso con il proprio inadempimento alla causazione del medesimo danno arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori e dai sindaci, invocandone la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. [nella specie, gli advisor e l’attestatore che avevano predisposto e attestato un piano di concordato in continuità in difetto dei presupposti]. L’art. 255, comma 1-bis, c.c.i.i., introdotto dal d.lgs. n. 136/2024, che estende espressamente la legittimazione del curatore alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati, ha natura ricognitiva di principi già invalsi in giurisprudenza.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall. cumula in sé le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., sicché l’eccezione di prescrizione va esaminata tanto sotto il profilo dell’azione sociale quanto sotto quello dell’azione dei creditori sociali. Il particolare regime di decorrenza della prescrizione previsto dall’art. 2393, comma 4, c.c. trova applicazione solo nei confronti degli amministratori, in ragione della funzione rappresentativa e dei poteri gestori esercitati all’interno della società, e non dei sindaci, dotati di poteri e funzioni del tutto diversi; nei confronti di questi ultimi il dies a quo coincide con il momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, che può essere posteriore non solo all’inadempimento, ma anche alla cessazione dalla carica.
Nell’azione di responsabilità per l’indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale, il criterio della differenza delle perdite risultanti dai bilanci di esercizio successivi alla perdita del capitale non trova copertura normativa nell’art. 2486 c.c. e non è idoneo a misurare il danno: non tutta la perdita maturata dopo il verificarsi della causa di scioglimento è imputabile alla prosecuzione dell’attività, potendo in parte dipendere dalla svalutazione dei cespiti conseguente al venir meno dell’operatività dell’impresa; il criterio, inoltre, non defalca gli oneri che la società avrebbe comunque dovuto sostenere in caso di cessazione dell’attività e fa gravare sull’organo amministrativo gli esiti negativi della gestione senza considerarne i risultati positivi. Il danno calcolato secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali assorbe invece gli effetti pregiudizievoli di ogni singolo atto gestorio compiuto nel periodo di riferimento.
Ai fini dell’applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali, il primo termine di paragone coincide con la data di perdita del capitale sociale solo se a quella data la perdita era percepibile dagli amministratori; in difetto di prova della consapevolezza, rileva il momento in cui essi, agendo diligentemente, avrebbero dovuto accorgersene, che segna l’inizio dell’inadempimento imputabile. Il patrimonio netto iniziale deve essere rettificato secondo i criteri di redazione di un bilancio di liquidazione, così da confrontare situazioni patrimoniali omogenee, mentre il secondo termine coincide con la messa in liquidazione o, in mancanza, con la dichiarazione di fallimento, da determinare sulla base della situazione contabile a tale data e non del passivo accertato. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire all’onere di allegazione dell’attore, il quale, già nell’atto introduttivo o al più tardi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deve individuare il momento della perdita del capitale, le rettifiche ai dati di bilancio che reputa necessarie, gli indici della prosecuzione dell’attività caratteristica e l’imputazione del danno a ciascun amministratore in relazione al periodo di carica; non è ammissibile che le rettifiche siano proposte per la prima volta in sede peritale, né che il consulente accerti autonomamente un momento di perdita del capitale anteriore a quello allegato.
Nel caso di successione temporale tra domanda di concordato preventivo e dichiarazione di fallimento, la retrodatazione del periodo sospetto ai sensi dell’art. 69-bis l. fall. non richiede l’ammissione della domanda concordataria, e l’intervallo di tempo intercorso tra la rinuncia al concordato e l’apertura del fallimento [nella specie, nove mesi] non determina di per sé soluzione di continuità tra le procedure, che costituiscono espressione della medesima crisi dell’impresa, salvo che tale intervallo sia irragionevole e dimostri la variazione dei presupposti; il periodo sospetto è unico e si determina a ritroso dalla presentazione della domanda di concordato. Ne consegue che non è risarcibile, quale perdita di chance, il danno da mancato esperimento delle azioni revocatorie che restano nella disponibilità del fallimento.
La restituzione dei compensi corrisposti agli advisor e all’attestatore per l’inadempimento dell’incarico professionale presuppone la risoluzione del contratto d’opera, che fa venir meno il titolo del pagamento, e va chiesta con l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., non avendo natura risarcitoria; in difetto della domanda di risoluzione possono farsi valere soltanto i danni conseguenza dell’inadempimento. Rispondono invece del danno pari ai compensi corrisposti gli amministratori che abbiano imposto ai professionisti di elaborare soltanto soluzioni compatibili con la continuità aziendale, diretta o indiretta, pur non essendo l’azienda in grado di generare flussi di cassa adeguati, così utilizzando il ricorso per concordato quale strumento di abuso dell’istituto al solo fine di procrastinare la dichiarazione di insolvenza; non ne rispondono i sindaci che abbiano tempestivamente segnalato agli amministratori la necessità di una decisione di carattere liquidatorio.
Il limite legale di responsabilità dei sindaci introdotto dalla l. n. 35/2025, che ha novellato l’art. 2407, comma 2, c.c., ha natura sostanziale e, in assenza di disposizioni di diritto intertemporale, si applica, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, ai soli fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica), causalmente contribuito al realizzarsi del danno. Il vincolo obbligatorio solidale scaturisce essenzialmente dall’unicità del fatto dannoso, intesa unicamente in relazione al danneggiato e non come identità delle norme giuridiche violate, secondo la regola di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere qualora a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma c.c. secondo tale criterio, l’aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.
Non è d’impedimento all’azione di regresso svolta in surrogazione del proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza che l’assicurato non abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l’assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione dell’azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l’avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.
L’azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell’esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l’intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero dell’eccedenza versata. L’azione di regresso presuppone, in altri termini, che un’ipotesi di concorso nell’illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l’attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto versato in eccedenza - appunto - della propria quota interna di responsabilità. Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.
L’omesso controllo da parte di soggetti cui la legge attribuisce una posizione di garanzia non consente di far presumere il dolo ogni qual volta si verifichi un evento dannoso che la condotta doverosa omessa aveva lo scopo di impedire. Ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo dei sindaci nelle azioni di responsabilità, la mera inerzia non equivale a dolo, neppure nella forma del dolo eventuale; è necessario accertare, in capo al soggetto rimasto inerte rispetto all’obbligo di controllo, la determinazione di orientarsi verso la lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. È dunque necessario che dato indicativo del rischio di verificazione dell’evento – il c.d. segnale d’allarme –non sia stato soltanto conosciuto, ma anche rappresentato, in base alle proprie specifiche competenze, come sintomatico di fatti potenzialmente dannosi e che ciononostante il sindaco sia rimasto inerte.
La graduazione delle colpe ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra condebitori solidali può essere accertata dal giudice di merito solo su domanda di chi abbia esercitato l'azione di regresso – ovvero, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna – giacché solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.
La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.
In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.
In materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, qualora più soggetti concorrano nella realizzazione di condotte distrattive del patrimonio societario, trova applicazione il principio della responsabilità solidale di cui agli artt. 2043 e 2055 c.c., essendo sufficiente che le diverse condotte, anche autonome e temporalmente distinte, abbiano concorso causalmente alla produzione dell’unico evento dannoso. In tal caso ciascun responsabile è tenuto al risarcimento integrale del danno arrecato alla massa dei creditori, indipendentemente dal titolo di responsabilità contrattuale o aquiliana imputabile ai singoli compartecipi.
Per la concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio sia esattamente determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore; la misura cautelare deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.
La responsabilità dell'amministratore di società di capitali ex art. 2392 c.c. ha natura contrattuale, con la conseguenza che alla società che agisce per il risarcimento del danno è sufficiente allegare e dimostrare l'inadempimento, mentre la colpa si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c.; spetta all'amministratore convenuto l'onere della prova dei fatti diretti ad escludere o attenuare la propria responsabilità, non essendo sufficiente la prova di una condotta diligente, ma occorrendo la dimostrazione che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Sugli amministratori di società di capitali, quali gestori esclusivi della società e del suo patrimonio ai sensi dell'art. 2380-bis c.c., grava un generale obbligo di gestione e conservazione dell'attivo patrimoniale, quale corollario del dovere di diligenza qualificata stabilito dall'art. 2392, comma 1, c.c., configurandosi in capo ai medesimi una sorta di onere di custodia del patrimonio sociale, in ragione del quale essi sono responsabili in relazione ad ogni accadimento che investa il valore.
L'amministratore dotato di deleghe operative – e a fortiori colui che cumuli le cariche di amministratore delegato e direttore generale - risponde non già con la diligenza del mandatario, bensì in virtù della diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., ferma l'applicazione della business judgment rule, secondo cui le scelte gestorie sono insindacabili a meno che, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.
Provata l'esistenza di ammanchi di magazzino risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (scritture ausiliarie di magazzino ex art. 14, lett. d), D.P.R. 600/1973), è onere dell'amministratore dimostrare esattamente "come" e "quando" la merce mancante sia stata impiegata nell'attività di impresa ovvero perduta, sottratta o distratta, in applicazione del principio per cui le scritture contabili redatte dall'organo amministrativo fanno prova contro l'amministratore stesso ai sensi dell'art. 2709 c.c.
L'iscrizione di una determinata posta nelle scritture contabili o nel bilancio d'esercizio, che devono rappresentare in modo chiaro e veritiero le operazioni sociali e la situazione economica e patrimoniale della società, sancisce, salva la sua falsità, l'esistenza di un valore nel patrimonio sociale. Ne consegue che, laddove tale iscrizione, ad un dato momento presente, venga espunta dalle scritture o dal bilancio in epoca successiva, è onere dell'amministratore offrire una puntuale spiegazione delle relative ragioni.
In assenza di evidenze di ammanchi nei bilanci degli esercizi precedenti — regolarmente approvati e non oggetto di contestazione — gli ammanchi risultanti dalle rettifiche inventariali registrate nell'ultimo esercizio di gestione dell'amministratore si presumono verificati nel corso di tale esercizio, con conseguente onere dell'amministratore di dimostrare che essi preesistevano alla data della sua nomina.
Integra colpa grave la condotta dell'amministratore delegato e direttore generale che, munito di ampie deleghe gestionali — ivi compresa quella relativa alla corretta applicazione delle norme contabili — ometta di dotare la società di un sistema adeguato di verifiche e controlli interni sulla gestione del magazzino (procedure di tracciamento, verifiche inventariali periodiche, sistemi di monitoraggio), in violazione degli artt. 2381 e 2086 c.c., allorché ne derivino ammanchi di proporzioni tali da non poter essere considerati fisiologici.
Le differenze inventariali, che per piccole quantità di modesto valore possono essere considerate un fenomeno fisiologico, specialmente in realtà produttive complesse, assumono natura patologica, suscettibile di arrecare grave danno all'impresa, allorché raggiungano proporzioni tali da non poter essere considerate frutto di meri errori scusabili e/o comunque fisiologici, tollerabili e giustificabili.
Integra autonomo profilo di colpa grave la condotta dell'amministratore che occulti ammanchi di magazzino mediante manipolazioni contabili, quali lo storno delle rettifiche inventariali negative e la creazione di magazzini fittizi inesistenti nei quali isolare contabilmente la merce non rinvenuta, in violazione dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e 2219 c.c. e del dovere di redigere il bilancio in maniera veritiera e corretta ai sensi dell'art. 2423 c.c.
L'amministratore delegato è tenuto a rapportarsi con il Consiglio di Amministrazione in merito ad ammanchi di magazzino e irregolarità contabili di rilevante entità, onde consentire all'organo collegiale di "agire informato" ai sensi dell'art. 2381 c.c.; la mancata o insufficiente informativa al CdA costituisce ulteriore elemento di colpa grave.
Non esonera l'amministratore delegato da responsabilità la circostanza di essersi affidato per la tenuta della contabilità di magazzino e la redazione del bilancio all'attività di soggetti delegati (direttore finanziario, controller), permanendo in capo all'organo gestorio l'obbligo di vigilanza e controllo sull'operato dei delegati, nell'ambito del generale dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.
L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria mala gestio, trovando applicazione i medesimi parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. e gravando sul direttore generale, in via principale, l'onere di predisporre il bilancio secondo i criteri stabiliti dalle norme inderogabili in materia.
La circostanza che la società di revisione non abbia formulato rilievi sul bilancio non esclude la responsabilità dell'amministratore, potendo la responsabilità del revisore al più concorrere con quella dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Sull'amministratore neo-nominato, in ragione delle deleghe conferitegli, grava il precipuo obbligo di procedere alla puntuale verifica del magazzino esistente al momento del suo insediamento e alla regolare tenuta delle relative scritture, anche al fine di correggere eventuali errori pregressi e di procedere ad una corretta redazione dei bilanci.
È valida ed efficace la transazione tra la società e l'ex amministratore che faccia espressamente salvi i casi di responsabilità per dolo o colpa grave, con la conseguenza che la società conserva l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'inadempimento, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in deroga ai principi generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
Deve ritenersi valida ed efficace la rinuncia all'azione di responsabilità contro l'amministratore da parte della società, anche ove abbia un contenuto ampio e omnicomprensivo riferito ad ogni tipologia di azione di responsabilità per le condotte poste in essere in costanza della carica ricoperta, purché consti un'espressa deliberazione autorizzativa dell'assemblea ai sensi dell'art. 2393 c.c. L'unico limite alla validità della transazione è quello di cui all'art. 1972 c.c., che sancisce la nullità della transazione relativa a un contratto illecito e l'annullabilità per mancata conoscenza della nullità del titolo.
Ai fini della sussistenza del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore rispetto all'entità del credito, senza che sia necessaria la prova che il debitore stia ponendo in essere o possa porre in essere attività di dispersione patrimoniale.
La cessione di quote societarie a familiari dell'amministratore, intervenuta in prossimità temporale della contestazione formale degli addebiti, costituisce elemento significativo ai fini della valutazione del periculum in mora, in quanto indicativa della facilità con cui il debitore può disporre del proprio patrimonio nelle more del giudizio ordinario, ferma restando la sufficienza del solo criterio oggettivo dell'incapienza patrimoniale.
Nella valutazione del rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, non è sufficiente l'idoneità del patrimonio a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.
Qualora la società creditrice abbia legittimamente scelto di agire nei confronti di un solo coobbligato solidale ex art. 2055 c.c., la valutazione della consistenza patrimoniale ai fini del periculum va condotta con esclusivo riferimento al patrimonio del soggetto convenuto, senza tener conto della capacità patrimoniale degli altri eventuali corresponsabili.
In materia di concorrenza sleale per storno di dipendenti e conseguente sviamento di clientela, qualora sia accertato con statuizione passata in giudicato che la perdita dei clienti sia stata causata dalla condotta illecita della concorrente – la quale si è avvalsa di personale stornato che ha sfruttato il preesistente rapporto fiduciario e le informazioni riservate sui contratti – è erronea la liquidazione del danno che operi una riduzione del fatturato perso sull'ipotetico presupposto che una quota di clienti avrebbe comunque abbandonato l'impresa per il solo fatto dell'ingresso di un nuovo concorrente sul mercato. In tale scenario, il pregiudizio economico derivante dalla perdita di fatturato deve essere causalmente ricondotto all'illecito concorrenziale e, pertanto, integralmente risarcito.
Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello.
Nell’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti per aver, ognuno di essi, concorso in modo efficiente a produrlo, l’obbligazione tra i responsabili è solidale e l’adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità̀, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che non danno luogo ad un litisconsorzio necessario, bensì ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui, nel caso di atti di mala gestio commessi in pregiudizio dell’interesse della società, il curatore fallimentare è legittimato ad agire per l’intero nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno.
Il trasferimento di fatto d’azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria in favore della società cessionaria ed i creditori sociali qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità̀ essendo in concreto finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile concordato per il trasferimento o, addirittura, in assenza di corrispettivo.
L’art. 2358 cc prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria. Tale norma è applicabile anche alle società cooperative per azioni.
La disciplina che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l’art. 2529 cc, prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di proprie azioni, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria. Così non può dirsi incompatibile con la natura delle società cooperative la necessità di delibera assembleare autorizzativa di cui si è fatto cenno, posto che se è esclusivo compito degli amministratori l’ammissione di nuovi soci, non è possibile escludere di per ciò stesso la necessità di delibera assembleare per autorizzare gli amministratori a collocare azioni mediante l’operazione di assistenza finanziaria. Con l’entrata in vigore del Testo Unico Bancario, giusta art. 161, è stato abrogato il D.Lgs. n. 105/1948 che, al suo art. 9, prevedeva la possibilità per la società di accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall’organo cui per Legge era demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potevano in ogni caso eccedere il 40 % delle riserve legali. Inoltre, il nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.Lgs. n. 310/2004, al proprio art. 150 bis, indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, prevedendosi in tal senso gli artt. 2346 comma 6, 2349 comma 2, 2513, 2514 comma 2, nonché gli artt. 2512, 2514 e 2530 comma 1, norme del codice civile antecedenti e successive all’art. 2358 cc che così il legislatore non ha ritenuto di escludere dal novero di applicabilità.
In altre parole, l’abrogazione del citato art. 9 D.Lgs. n. 105/1948 ed il disposto dell’art. 150 bis TUB, autorizzano a ritenere che sussista anche per le banche popolari il divieto di finanziare l’acquisto di proprie azioni secondo il paradigma dell’art. 2358 cc.
L’art. 2358 cc prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria - volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale - la cui violazione, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 c.c. non solo del finanziamento, ma anche dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullità dell'operazione nel suo complesso.
Le vendite effettuate in sede concorsuale hanno natura di vendite forzate e non di vendite volontarie, in quanto attuano un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene. Da ciò consegue l'applicazione l'art. 2922 c.c. in forza del quale nelle suddette vendite forzate non opera la garanzia per vizi della cosa di cui all'art. 1490 c.c. e, più in generale, la disciplina dettata in tema di compravendita a tutela dell'acquirente (i cui rimedi tipici consistono nella rescissione per lesione ex art. 1448 c.c., nell'actio redhibitoria, nella risoluzione del contratto, nell'actio quanti minoris, nella riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. e nell'azione di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c.). L'esclusione della garanzia non riguarda, invece, l'ipotesi di aliud pro alio, configurabile non solo qualora il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ma anche quando esso manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale, oppure ne risulti compromessa la destinazione all'uso che abbia costituito elemento decisivo ai fini della presentazione dell'offerta di acquisto. [In applicazione di tale principio, il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di risarcimento danni proposta da una società risultante aggiudicataria in sede concorsuale di un complesso immobiliare nel quale, successivamente all'aggiudicazione ed alla conseguente compravendita, è emersa la presenza nel materiale interrato di una forte e ubiquitaria contaminazione da fibre di amianto.].
Il venditore non può essere ritenuto responsabile, in sede di compravendita di un complesso immobiliare, per l'omessa comunicazione all'acquirente dei vizi della cosa venduta di cui non ne era dovuta per legge la conoscenza. [Nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha respinto l'azione risarcitoria esercitata nei confronti di una società venditrice di un compendio immobiliare nel quale, successivamente alla compravendita, è emersa la presenza nel materiale interrato di una forte e ubiquitaria contaminazione da fibre di amianto. A sostegno della propria decisione, il Tribunale ha precisato che tali vizi sono stati riscontrati solo successivamente alla compravendita nell'ambito delle attività di controllo finalizzate ad allineare i profili dei materiali alle nuove normative, allora non vigenti, derivanti dalla Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014 e del Reg. (UE) n. 1357/2014. Pertanto, non può essere addebitata alla società venditrice la mancata conoscenza di un vizio che la legge stessa non imponeva di rilevare, e dunque di conoscere.].
In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.
L’art. 2395 c.c. delinea un sistema di responsabilità volto a tutelare i soci ed i terzi, che si fonda sul presupposto di un pregiudizio arrecato direttamente al patrimonio del singolo senza che da ciò derivi un danno per la società. Infatti, l'elemento di diversità dell'azione individuale di responsabilità rispetto all'azione sociale (art. 2393 c.c.) ed a quella dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) è rappresentato dall'incidenza "diretta" del danno sul patrimonio del socio o del terzo: mentre l'azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale, che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni, e l'azione dei creditori sociali mira al pagamento dell'equivalente del credito insoddisfatto a causa dell'insufficienza patrimoniale causata dall'illegittima condotta degli amministratori, e quindi ancora una volta riguarda un danno che costituisce il riflesso della perdita patrimoniale subita dalla società, l'azione individuale in argomento postula la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale del socio o del terzo che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio della società. Inoltre, data la mancanza di un vincolo contrattuale tra amministratore ed i terzi che esercitino l'azione, l'azione che ne deriva assume natura extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne discendono sul regime probatorio. Ed infatti, grava sul socio o sul terzo che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità diretta dell'amministratore l'onere probatorio in relazione: alla condotta dolosa o colposa dell'amministratore; all'esistenza di un danno ingiusto diretto e al nesso di causalità che deve intercorrere tra l'attività dell'amministratore ed il pregiudizio causato all'attore.