La decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per l’azione per il risarcimento del danno a seguito di violazione dell’art. 101 TFUE deve essere individuato nella data in cui il provvedimento sanzionatorio della Commissione europea è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [nel caso di specie la decisione COMP/38.344 del 30 giugno 2010 della Commissione Europea era stata pubblicata nella sua versione non-confidenziale in data 13.3.2012 ed aveva statuito in merito al fatto che alcune società avevano partecipato alla stipulazione ed attuazione di accordi e pratiche concordate ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE riguardanti la vendita di acciaio per precompressione, partecipando ad accordi a livello paneuropeo e/o nazionale/regionale e concordando un sistema di coordinamento che consentiva il flusso di informazioni tra i due cartelli]. Non rilevano in senso contrario eventuali informazioni rese note dalle imprese soggette agli accertamenti nei propri bilanci annuali che non forniscano informazioni specifiche sui fatti indagati e sull'identità dei presunti responsabili.
Ai sensi dell’art. 16 Reg. UE 1/03, il giudice nazionale nel pronunciarsi su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 101 TFUE già oggetto di una decisione della Commissione europea, non può prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Tali accertamenti risultano quindi per il giudice nazionale vincolanti rispetto all’accertamento dell’esistenza degli accordi illeciti valutati e definiti nella Decisione della Commissione tra i soggetti sopposti a sanzione.
Il consulente nominato dall'ufficio può sempre avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni assunte dal collaboratore.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome - e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni.
L’eccezione di compensatio lucri cum damno – cui si riconosce appartenere quale categoria specifica l’eccezione di trasferimento a valle del sovrapprezzo in materia antitrust – ha natura di eccezione in senso lato, volta a dare rilievo cioè non alla prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. In ogni caso, la natura di eccezione in senso lato della compensatio lucri cum damno non esime chi la invoca di dimostrarne il fondamento, così dovendosi confermare che il relativo onere probatorio ricade in ultima analisi in capo al soggetto che ha formulato l’eccezione.
Quando la transazione è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, essa non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c. In particolare deve ritenersi che, ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo grava sugli altri coobbligati.
La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l’inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, lo svolgimento dell’attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto implica, dunque, l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.
In tema di condotte distrattive o dissipative, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente alla società che agisce per il risarcimento del danno (o al curatore) di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio quanto ai fatti distrattivi, restando a carico degli amministratori l’onere di dimostrare l’utilizzazione delle somme nell’esercizio dell’attività di impresa.
l’art. 2476 cc, nel prevedere che gli amministratori siano solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, disciplina un'ipotesi di responsabilità colpevole, mai oggettiva, che richiede quindi non solo l’accertamento di una condotta, commissiva od omissiva, imputabile a ciascun amministratore, ma anche la sussistenza, quantomeno, dell'elemento soggettivo della colpa. Ne consegue che, come nelle ordinarie fattispecie di responsabilità solidale civilistica, anche nell'ambito del diritto societario, la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori possano essere responsabili del danno cagionato alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi
La circostanza che il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore non è sufficiente ad escludere la responsabilità degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione. La colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita - fattispecie omissiva colposa - può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria diligenza; b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; c) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta.
L’art. 2500 ter, 2° comma cc impone che, in caso di trasformazione della società da società di persone a società di capitali, il capitale sociale venga determinato sulla base degli elementi dell’attivo e del passivo e risulti da relazione di stima, redatta ai sensi dell’art. 2465 cc per le società a responsabilità limitata. La norma in esame mira a garantire l’integrità del capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Da ciò discende che la relazione di stima riveste sia funzione valutativa di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica a valori correnti, cioè di mercato, ma anche funzione certificativa dell’esistenza dei valori del patrimonio sociale. Risponde pertanto del danno provocato ai creditori l'esperto stimatore che abbia falsamente attestato in sede di trasformazione la presenza di un patrimonio netto positivo e così consentito l'occultamento della situazione di scioglimento.
L’art. 2485 cc prevede che gli amministratori debbano senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dalla legge, essendo in caso di ritardo o di omissione responsabili per il danno cagionato alla società ed ai creditori. La norma citata impone agli organi gestori un particolare onere di diligenza nell’accertare “senza indugio” la causa di scioglimento della società ivi compresa la perdita del capitale sociale, imponendosi agli amministratori di verificare nel corso dell’esercizio sociale che l’andamento economico e patrimoniale della società sia tale da non determinare la causa di scioglimento indicata.
Chi agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate.
Il limite del risarcimento va contenuto alle normali conseguenze dell’inadempimento e il danno non può eccedere il rischio assunto dal debitore in relazione alla concreta operazione negoziale intrapresa.
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi del comma 1 della norma, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
La disciplina antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) non è dettata al fine di garantire i rapporti fra privati, e in particolare non pone a carico della Banca un obbligo giuridico di impedire gli eventi quali la generazione di insolvenza o la prosecuzione indebita di attività di impresa in stato di perdita di capitale; la sussistenza di un tale obbligo è requisito indispensabile per potere costruire, sulla base della violazione di una norma, la responsabilità omissiva del soggetto agente per le conseguenze dannose. La normativa antiriciclaggio è invece posta a presidio dell’interesse pubblicistico a impedire la circolazione di denaro di provenienza illecita [nel caso di specie il Tribunale ha, quindi, ritenuto insussistente la responsabilità ex artt. 2043 e 2055 c.c. delle banche per non aver impedito all’amministratore di una società cooperativa, poi fallita, di effettuare prelievi in contanti dai conti intestati alla società, dato che anche a voler qualificare tali operazioni come “sospette”, ciascuna banca avrebbe avuto il solo obbligo di effettuare una segnalazione all’UIF, senza avere il potere, né il dovere, di impedire i prelievi].
In materia antitrust è indispensabile che la vittima dell’illecito sia in condizione di conoscere l’identità dell’autore della violazione per poter proporre un’azione di risarcimento del danno; pertanto, in caso di intese, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella data in cui il provvedimento sanzionatorio della Commissione europea è pubblicato.
In relazione al disposto di cui all’art. 16 Reg. UE 1/03, il giudice nazionale nel pronunciarsi su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 101 TFUE già oggetto di una decisione della Commissione europea, non può prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Di conseguenza tali accertamenti risultano per il giudice nazionale vincolanti rispetto all’accertamento dell’esistenza degli accordi illeciti valutati e definiti nella Decisione in esame tra i soggetti sopposti a sanzione.
Il consulente nominato dall'ufficio può sempre avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni assunte dal collaboratore.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome - e pure se diversi siano i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale -in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni (così da ultimo Cass. SS.UU. 13143/22).
La mera allegazione dei possibili teorici elementi che potrebbero influire sulla sussistenza dell’effetto di traslazione a valle del sovrapprezzo non può determinare per se stessa la prova in concreto dell’esistenza del fenomeno stesso nella fattispecie indagata, posto che ciò determinerebbe in radice l’impossibilità di conseguire il risarcimento di qualsiasi danno e dunque ostacolerebbe indebitamente il corretto sviluppo del private enforcement come elemento concorrente ed integrativo dell’intervento sanzionatorio degli organismi comunitari e nazionali di tutela della concorrenza.
Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – fino alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma anche che, purché non ne muti la sostanza comunicativa (editio actionis: allegazione di petitum e causa petendi), esse possono ben essere lessicalmente riformulate anche in sede di precisazione delle conclusioni, salve limitazioni e riduzioni sempre ammesse in attuazione del principio dispositivo.
Il credito risarcitorio è un diritto soggettivo relativo, che può predicarsi esistente solo verso un debitore determinato (o più debitori determinati). Tradotta tale situazione sul piano processuale, ne deriva che chi si dica terzo rispetto al rapporti di credito / debito che afferma esistenti solo tra altri non può far accertare l’esistenza del credito soltanto nei confronti dell’altro diverso presunto debitore senza la partecipazione dei titolari del diritto di credito, perché gli sarebbe consentito di agire esercitando un diritto altrui o incidendo su di esso senza la partecipazione al processo del suo titolare, in violazione dell’art. 81 c.p.c. In particolare provocherebbe, da terzo e senza la partecipazione del creditore, l’accertamento su chi è l’unico debitore di questi. Rispetto a questo accertamento, che si concreta nell’esercizio processuale di un diritto altrui, l’attore è privo di legittimazione attiva, talché il processo può svolgersi solo con la necessaria partecipazione del creditore. Se poi si ritenesse che quella sentenza non sarebbe opponibile al creditore per la sua mancata partecipazione al giudizio, allora l’attore sarebbe privo di interesse ad ottenerla. Invero quell’attore, quando condannato a pagare il creditore in separato processo, non potrebbe poi rivolgersi al (presunto) “terzo unico responsabile” né in via di regresso contro il condebitore solidale – poiché, in tal caso, i due alternativi debitori non si trovano in rapporto di solidarietà (art. 2055 c.c.) -, né a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché la sentenza che lo individua come debitore costituisce giusta causa del suo pagamento al creditore.
La domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore. Il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma l’accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.
La quota interna di responsabilità di un terzo chiamato può essere stabilita nel simultaneus processus perché, in quella sede, viene accertata anche la responsabilità (o no) dei convenuti/debitori verso l’attore/creditore, sicché è concesso, anche per motivi di economia processuale, accertare anche se ed in quale misura un soggetto pur non convenuto ma partecipante al processo a seguito di chiamata di terzo risponda ed in che misura del debito di cui si discute, accertandosi in questo modo la solidarietà del terzo chiamato nel debito. Nel processo autonomo, tuttavia, è ovviamente necessario che sussista un titolo in forza del quale il debitore/attore agisce verso il preteso debitore/convenuto. La domanda non può essere limitata al mero accertamento delle rispettive quote di responsabilità, accertamento rispetto al quale il debitore/attore non ha interesse, sia perché deve comunque l’intero al creditore, sia perché non sussiste un suo diritto che sia oggetto di turbativa da parte del debitore/convenuto.
Per agire in regresso contro altro debitore, il condebitore solidale deve avere pagato l’intero dovuto al creditore, o, quanto meno, una somma superiore a quella commisurata alla sua quota interna di responsabilità.
Ai sensi dell’art. 1299, co. 2, c.c., il condebitore che, nell’esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori in solido per il debito pagato ultra-quota, voglia ripartire la perdita derivante dall’insolvenza di uno di loro, ha l’onere di provare che, al momento dell’esercizio dell’azione di regresso, il patrimonio del condebitore è insolvibile. La prova dell’insolvenza può essere data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, senza che sia necessario provare l’inutile esperimento di un’azione di recupero del credito; la prova presuntiva, però, deve fondarsi su adeguati elementi gravi, precisi e concordanti. A tale riguardo, la mera circostanza che il condebitore non sia proprietario di alcun immobile non è sufficiente a ritenerlo insolvente, specialmente in caso di mancata allegazione con riguardo alle consistenze mobiliari o ai crediti sottoponibili a esecuzione.
Si ha concessione abusiva di credito quando una banca concede credito pur sapendo, o potendo sapere, che l’impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile. Da un lato, è possibile che l’artificioso sostegno a un’impresa decotta porti a un indebito ritardo nell’apertura di una procedura concorsuale, con il risultato di aggravare l’entità del dissesto. Dall’altro, è possibile che tale sostegno induca in errore i terzi, facendo credere che l’impresa si trovi in buona salute, tanto da meritare l’instaurazione o la prosecuzione di rapporti negoziali, con conseguente danno laddove poi emerga l’inadempimento provocato dall’insolvenza.
Nell’integrazione delle fattispecie di concessione abusiva del credito soccorrono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all’esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore, nonché gli accordi internazionali. Il soggetto finanziatore ha, invero, obblighi di rispetto del principio di c.d. sana e corretta gestione, dovendo verificare, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
L'erogazione del credito, che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni e in stato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato e a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173 c.c.
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 l. fall. in correlazione con l'art. 2393 c.c., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 c.c., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche a un solo responsabile.
In tema di concessione abusiva del credito, il curatore ha l’onere di dedurre e provare: (i) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.; (ii) il danno-evento, dato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita; (iii) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto; (iv) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta.
Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, mentre non ne ha con riferimento alle valutazioni attinenti agli effetti civili della pronuncia, che spettano esclusivamente al giudice civile.
Il patto di manleva è l’accordo con il quale un soggetto si impegna a sollevare la controparte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un determinato evento o dal fatto di una delle due parti o di terzi; tale patto viene inquadrato tra i contratti tipici ex art. 1322 c.c., fonte di un autonomo rapporto giuridico sostanziale.
Ai sensi di cui all’art. 1299 c.c., a cui rimanda l’art. 2055 c.c. in tema di responsabilità solidale in caso di fatto dannoso, solo al debitore in solido che abbia pagato l’intero debito spetta il diritto di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi. La norma, dunque, richiede quale condizione per l’esercizio del diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori che uno di essi abbia effettuato il pagamento dell’intero in favore del creditore. D’altra parte, il principio secondo cui la condanna del condebitore solidale, chiamato in causa in via di regresso, è ammissibile a condizione che l’altro condebitore abbia adempiuto l’obbligazione solidale opera soltanto quando il simultaneus processus sul credito principale giustifichi, in termini di economia processuale, la contemporanea pronuncia sul regresso, e sia definitivamente accertata, a carico del condebitore che chiede la condanna condizionata, la pretesa del credito.
Il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della "finalità di protezione" della disposizione, finalità che consente all'interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quello per i quali è stata introdotta, e, dall'altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato. La disciplina dettata dall’art. 2560 c.c., co. 2, va letta, e interpretata, secondando la sua funzione primaria, che è di tutelare non già il cessionario - che appunto si avvale (già) del limite della conoscenza dell’esistenza del debito -, bensì i creditori che, sul compendio aziendale poi fatto oggetto di cessione, hanno fatto riferimento.
Le limitazioni poste dall’art. 2556, co. 1 c.c. circa le modalità con cui può essere provata per legge una cessione d’azienda - ovvero esclusivamente mediante prova scritta - riguardano solo i rapporti tra cedente e cessionario, non potendo invece trovare applicazione nei confronti dei terzi, i quali sono ammessi a fornire la prova di un tale negozio anche a mezzo di presunzioni e testimonianze.
L’art. 2357 c.c., in tema di acquisto di azioni proprie, utilizza il concetto di distribuibilità con riferimento soltanto agli utili e non anche alle riserve. Gli utili distribuibili sono quelli non soggetti a vincoli di destinazione legali o statutari, o non destinati alla reintegrazione di riserve legali e statutarie o alla remunerazione dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori o non vincolati in forza di contratti collettivi o individuali di lavoro ex artt. 2099 e 2101 c.c. Quanto alle riserve, la nozione di disponibilità va distinta da quella di distribuibilità in base al criterio della possibilità di utilizzazione delle medesime. Le possibili utilizzazioni delle riserve disponibili sono, esemplificativamente, l’aumento gratuito del capitale sociale, il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite, la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici. Ne deriva che la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile, essendo in un rapporto di species a genus rispetto alla disponibilità; utilizzo, quest’ultimo, che si esplica nella distribuzione ai soci degli utili che la costituiscono. L’indistribuibilità della riserva scaturisce da un divieto, legale o statutario, di distribuzione, che impone di non assegnare ai soci i valori corrispondenti alle riserve iscritte in bilancio, ma destinati invece a rimanere nel patrimonio netto: ciò al fine di rendere tali valori disponibili per altri scopi.
La norma di cui all’art. 2357 c.c. consente di acquistare azioni proprie solo mediante impiego di quella porzione del patrimonio netto che indica le risorse in surplus, senza dunque che si possa attingere a capitale o a riserve indisponibili. La ratio della disposizione risiede nella tutela del capitale sociale, per impedire che l’acquisto delle azioni proprie della società mascheri un’indebita restituzione dei conferimenti ai soci (come potrebbe accadere se fosse a tal fine impiegato una parte del capitale sociale formato da detti conferimenti) o che siano intaccate riserve non utilizzabili in quanto destinate, per legge o per statuto, a preservare la solidità patrimoniale dell’ente o, comunque, a scopi diversi. Ciò che necessita è perciò, in primo luogo, che le riserve da utilizzare per l’acquisto delle azioni effettivamente sussistano e, in secondo luogo, che siano legittimamente adoperabili a questo fine. Ne consegue che ben possono essere utilizzate per l’acquisto di azioni proprie riserve disponibili anche se non distribuibili, tra cui la riserva per costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ex art. 2426, co. 1, n. 5 c.c.
La presenza di irregolarità contabili non implica necessariamente una responsabilità civile a carico degli amministratori né, ancor prima, l’inadempimento degli amministratori all’incarico ricevuto. Non si può escludere, infatti, che, pur in presenza di una iscrizione contabile scorretta, non ricorra tuttavia alcun profilo di colpa, alcuna violazione da parte degli amministratori dei canoni di diligenza professionale richiesti dalla natura dell’incarico; ciò anche qualora dall’iscrizione contabile fosse derivato un danno per la società amministrata o per i terzi. Inoltre, poiché qualsiasi valutazione dell’operato dei componenti dell’organo amministrativo deve essere espressa mediante un giudizio ex ante, debbono essere tenuti in considerazione solo gli elementi in possesso al momento dell’assunzione della decisione, o quelli che avrebbero potuto essere conosciuti, con conseguente irrilevanza, ai fini della espressione del giudizio sulla condotta degli amministratori, sia degli elementi conosciuti ex post sia dei risultati della decisione assunta. Lo stesso principio generale contenuto nell’art. 2423 c.c., secondo cui nel bilancio deve essere esposta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio, conferma l’orientamento secondo il quale tutte le volte che l’irregolarità contabile non altera e non maschera la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente, la stessa non integra una condotta negligente dell’amministratore.
Laddove l’iscrizione contabile risulti opinabile e non pienamente rappresentativa della situazione patrimoniale della società, ma sia stata comunque compiuta nei limiti della discrezionalità consentita dai criteri dettati dal legislatore, si deve escludere la violazione di un obbligo di condotta che possa determinare una responsabilità dell’amministratore. La prudenza e ragionevolezza della valutazione dei crediti sociali è condizionata dall’individuazione dei dati che alimentano una prognosi sulla solvibilità dei debitori. Per questo, occorre tener conto della particolare qualità del debitore, dell’andamento dei rapporti pregressi nei confronti dello stesso soggetto, della regolarità dei pagamenti e di tutti quelli valutabili per accertare l’insolvenza.
Lo stato di insolvenza, o comunque una crisi economico-finanziaria della società, non rende ineluttabilmente impossibile il raggiungimento dell’oggetto sociale ex art. 2484, n. 2, c.c. Quest’ultimo, infatti, non coincide con lo scopo di lucro: è lo stesso legislatore a definire l’oggetto sociale come l’attività programmata o svolta dalla società. D’altra parte, se non si vuole far venire meno il significato stesso dell’eliminazione del fallimento dal novero delle cause di scioglimento delle società di capitali [nel sistema antecedente all’introduzione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14], deve ritenersi che l’accertamento giudiziale dell’insolvenza della società, e cioè della più grave tra le crisi dell’impresa, non appare di per sé sufficiente a provocarne lo scioglimento: dunque, non appare di per sé sufficiente a integrare altre ipotesi dissolutive, nemmeno, in particolare, quella consistente nell’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale. Ne deriva che l’oggetto sociale ben può essere conseguito anche da una società che versa in stato di insolvenza. Il che, a sua volta, impedisce di riconoscere alle condizioni economiche della società, tanto più se meno gravi dell’insolvenza, l’idoneità a rendere impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale. L’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale coincide con l’impossibilità, giuridica o materiale e non anche economica, di continuare a svolgere l’attività in cui esso consiste.
Il curatore è legittimato a proporre l’azione risarcitoria nei confronti della banca per l’imprudente concessione del finanziamento, quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della società, che abbia perduto interamente il capitale, dinanzi all’avventata richiesta di credito e a una parimenti avventata concessione di credito da parte della banca. Si deve, invece, escludere la legittimazione del curatore all’azione di risarcimento del danno diretto patito dal singolo creditore per l’abusiva concessione del credito quale strumento di reintegrazione del patrimonio di quest’ultimo. Al curatore spetta, infatti, la legittimazione per le c.d. azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., di cui tutti i creditori beneficeranno.