In una società in accomandita semplice, l’esclusione del socio accomandatario ad opera dei soci accomandanti può avvenire anche secondo la procedura prevista agli artt. 2286 e 2287 c.c. (in virtù del richiamo operato dall’art. 2315 c.c.), non essendo tale atto espressione di un potere di amministrazione e non essendo causa di immediato scioglimento della società. (altro…)
Salvo diversa previsione statutaria la irregolarità nell'amministrazione di una società in accomandita semplice costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non un grave inadempimento del contratto sociale tale da giustificare l'esclusione del socio dalla società.