Il divieto di patto leonino ex art. 2265 c.c. si applica a tutti i tipi di società ed anche in relazione a quei patti parasociali che comportino l’esclusione totale e costante di uno o più soci dal rischio d’impresa o dalla partecipazione agli utili. A ben vedere, infatti, nel contemplare la nullità del patto leonino, la disposizione di legge non distingue fra patto inserito nel contratto di società e patto autonomo. Inoltre, sebbene il patto parasociale assuma valenza meramente obbligatoria fra coloro che l’hanno sottoscritto (senza vincolare la società), nondimeno, lo stesso si presenta collegato al contratto di società poiché tendente a realizzare un risultato economico unitario, il che vale a ricondurre il patto formalmente estraneo al contratto di società all’interno dell’operazione societaria ed a sottoporlo alla relativa disciplina. Di conseguenza, il patto parasociale utilizzato dalle parti come strumento elusivo del divieto previsto all’art. 2265 c.c. è nullo allorquando sia finalizzato alla realizzazione dell’effetto vietato dalla legge e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322 c.c.
È nulla per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c. - avente portata pacificamente transtipica e dunque applicabile anche al di fuori dei patti sociali e delle società di persone - l'opzione di vendita di una partecipazione sociale a prezzo fisso con clausola di automatico incremento del prezzo in misura pari alle eventuali contribuzioni (di qualsiasi tipo) effettuate, nel periodo compreso fra la stipulazione del contratto d'opzione e il termine di esercizio della stessa, dal socio beneficiario dell'opzione in favore della società la cui partecipazione è oggetto di opzione.
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In ipotesi di ricorso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto a far dichiarare la nullità di una clausola statutaria, la carenza del presupposto del periculum in mora rende superfluo l’esame delle questioni attinenti al fumus boni iuris ed alla validità (altro…)
Appartiene al Tribunale ordinario e non alle Sezioni Specializzate in materia di impresa, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale cosiddetta pura in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (altro…)
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di nullità di un accordo avente ad oggetto una opzione di vendita per il presunto aggiramento del divieto di patto leonino, poiché nel caso concreto (altro…)
Si ha nullità di un'opzione put per violazione del patto leonino solamente in caso di esclusione assoluta, costante e immeritevole del titolare dell'opzione dalla partecipazione alla perdite (nella specie è stata rigetta l'eccezione di nullità (altro…)
Per la configurabilità del patto leonino, è necessario che l’ingresso nel capitale sociale si accompagni a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell’investitore, così “garantito” rispetto a qualsiasi andamento dell’ente e, dunque, esonerato dal sopportarne le perdite (altro…)
La clausola antistallo funzionale a risolvere le situazioni di impossibilità deliberativa di un organo e, quindi, di stallo decisionale che possono determinarsi laddove i soci detengano ciascuno una partecipazione pari alla metà del capitale sociale è un negozio legislativamente atipico valido in termini di liceità e rispondente ad interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento (altro…)
Il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c. - la cui ratio è riconducibile alla stessa struttura del contratto di società, in quanto la eliminazione assoluta e costante del rischio d'impresa in capo a uno dei soci ne altera radicalmente la struttura, in particolare (altro…)
Nel valutare la validità del contratto di opzione di vendita di azioni (quotate) stipulato inter partes (c.d. put option), si configura una violazione del divieto del patto leonino (altro…)
Non è contrario al divieto di patto leonino l'accordo intercorso tra due soci per l'acquisto da un terzo della totalità delle quote di una società nella parte in cui prevede, in favore di uno di essi, un'opzione di vendita della partecipazione acquisita ad un prezzo predeterminato; la suddetta opzione trova infatti puntuale (altro…)