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Morte del socio nelle società di persone con due soli soci: effetti, termine semestrale di ricostituzione e diritto degli eredi tra liquidazione della quota e quota di liquidazione
In via generale, si può affermare che nelle società di persone alla morte di un socio consegue lo scioglimento del...

In via generale, si può affermare che nelle società di persone alla morte di un socio consegue lo scioglimento del vincolo sociale che legava il socio alla società, ma non lo scioglimento della società stessa, con la conseguente necessità di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti e gli eredi del socio defunto, attraverso il meccanismo di liquidazione previsto dall’art. 2289 c.c. Al verificarsi della morte del socio, i suoi eredi acquisiscono, infatti, il diritto alla liquidazione della quota spettante al de cuius, ossia un diritto di credito ad una somma di denaro rappresentativa del valore della quota del defunto.

L’art. 2284 c.c. riconosce, tuttavia, ai soci superstiti la possibilità di evitare la liquidazione della quota optando invece per lo scioglimento della società e l’avvio della fase liquidatoria, oppure per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, e ciò entro sei mesi dal decesso del socio. In seguito alla morte del socio si aprono, quindi, tre alternative ai soci superstiti: liquidare la quota agli eredi, sciogliere la società ovvero continuarla con i successori stessi. La scelta spetta esclusivamente ai soci superstiti, sicché nel caso in cui i soci superstiti optino per addivenire allo scioglimento della società e porla in liquidazione, il diritto degli eredi ha per oggetto la distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2282 c.c. (il c.d. diritto alla quota di liquidazione e non già il c.d. diritto alla liquidazione della quota), ed essi non possono interferire con tale decisione, dovendo subire, al contrario, la relativa conseguenza di non vedersi liquidata la quota del loro dante causa nel termine di sei mesi dalla sua morte, attendendo la conclusione delle operazioni di liquidazione della società per poter partecipare alla divisione dell’attivo eventualmente residuato.

Quando l’evento morte riguardi una società di persone costituita da due soli soci, si è, tuttavia, posto il problema del coordinamento dell’art. 2284 c.c. con l’art. 2272 n. 4 c.c. (secondo cui la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita). Il problema è stato risolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente nel senso che nell’ipotesi di scioglimento disciplinata dall’art. 2272 n. 4 c.c. ci si trova di fronte ad una tipica fattispecie a formazione progressiva costituita da due elementi: la morte di uno dei due soci e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla sua morte, sicché non è la sola morte di uno dei due soci a determinare lo scioglimento della società, bensì la sua morte quando essa è seguita dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale. Quest’ultimo elemento determina, quindi, il perfezionamento della fattispecie estintiva della società, quale prevista dall’art. 2272 n. 4 c.c. e quindi con effetti ex nunc. Pertanto, poiché la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto è priva di efficacia retroattiva, in difetto di ricostituzione di tale pluralità lo scioglimento della società si produce solo alla scadenza del semestre di cui all’art. 2272 n. 4 c.c., in quanto in pendenza di detto termine, il socio superstite, oltre a poter optare per la ricostituzione della pluralità di soci, può avvalersi della scelta tra le tre diverse soluzioni contemplate dall’art. 2284 c.c. (scelta che rientra nell’esclusivo potere del socio superstite e non degli eredi i quali, finché non sia scaduto il termine di cui all’art. 2272 n. 4 c.c., possono soltanto aderire alla eventuale proposta di continuazione della società). Ne discende che, se nel termine di sei mesi dalla morte di uno dei soci, interviene la delibera di scioglimento della società e l’avvio della fase liquidatoria, gli eredi che, non essendo divenuti soci, subiscono la scelta del socio superstite di sciogliere anticipatamente la società, parteciperanno alla distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio della società, e cioè avranno diritto ad una quota di liquidazione e non più alla liquidazione della quota del de cuius.

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Scioglimento di società inattiva: adesione delle parti e superfluità dell’intervento giudiziale
Nel procedimento di scioglimento giudiziale di società di persone inattiva da oltre un decennio e priva di partita IVA, l’adesione...

Nel procedimento di scioglimento giudiziale di società di persone inattiva da oltre un decennio e priva di partita IVA, l’adesione del socio resistente alla domanda, unita al disinteresse comune alla prosecuzione dell’attività sociale, integra una sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c. In tale contesto, l’intervento giudiziale risulta superfluo e va dichiarato il non luogo a provvedere, con compensazione integrale delle spese per la natura di volontaria giurisdizione del procedimento.

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Società di persone: sul potere dell’autorità giudiziaria di nominare liquidatori e amministratori
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente del Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, reclamabile in Corte d’Appello, che segue il rito di cui agli artt. 737 e ss. c.c. e che non assume carattere decisorio. Il presupposto per l'esercizio dell'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del Presidente del Tribunale è che non si raggiunga il consenso di tutti i soci per la nomina di uno o più liquidatori. Nelle società di persone, la ratio della nomina è da ricercare (come nelle società di capitali) nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, ed in presenza di disaccordi tra i soci, l'ente sociale non rimanga privo, per un periodo indeterminato di tempo, degli organi deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento (artt. 2274 e ss. c.c.). Tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma 2, e art. 2417, comma 1°, c.c.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nell'interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci. Pertanto, il decreto presidenziale può essere adottato in presenza di un contrasto tra le parti non solo sulla nomina del liquidatore, ma anche sullo stato di scioglimento, essendo in tal caso attribuito al Giudice di effettuare un accertamento incidentale, e pertanto sempre di natura non decisoria, circa la sussistenza di una delle cause legali di scioglimento, e sempre salvo il potere delle parti di revocare il liquidatore, con il consenso di tutti i soci, ovvero di agire in via contenziosa, per ottenere l’accertamento definitivo della causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. È quindi previsto un rimedio tipico, che consente al socio interessato di ottenere la nomina del liquidatore in tempi congrui, a seguito di un procedimento a cognizione sommaria, non essendo invece prevista una tutela cautelare che consenta di ottenere, in via anticipata e urgente, gli effetti di un provvedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di nomina ex art. 2275 c.c..
Ai sensi dell’art. 2260 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, regolati dalle norme sul mandato. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, in base ai principi generali che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, parte attrice può limitarsi ad allegare l'inadempimento , mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento dell’incarico.
Integrano causa di revoca, rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c., tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento; ed altresì le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi o comunque la violazione di norme che, per la loro frequenza o gravità, facciano venir meno la fiducia dei soci sull’operato degli amministratori. Integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca, la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. La nomina dell’amministratore da sostituire all’organo revocato non può essere effettuata dal Tribunale ma compete all’assemblea: non è consentito all’Autorità Giudiziaria intervenire a comporre eventuali contrasti tra soci che non consentano di addivenire a tale nomina, verificandosi, in tal caso, una causa di paralisi nel funzionamento della società che, qualora non risolta in seno alla società, dovrà necessariamente portare alla sua liquidazione, ma non potrà essere arginata con la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale né in sede di merito né in sede cautelare.

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Dichiarazione di scioglimento di s.n.c. per dissidio insanabile tra i soci: presupposti
La causa di scioglimento della snc consistente nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a norma dell’art. 2272 co. 1 n. 2...

La causa di scioglimento della snc consistente nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale a norma dell’art. 2272 co. 1 n. 2 cc, declinata nel dissidio insanabile tra i soci che si rifletta sulla gestione dell’impresa, quando l’entità del contrasto è tale da rappresentare un ostacolo insormontabile al funzionamento della società, riguarda le società composte da due soli soci.

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Società di persone: usufrutto di quote, venir meno della pluralità dei soci e applicazione analogica dell’art. 2395 cod. civ.
Non v’è incompatibilità fra accettazione con beneficio di inventario e subentro dell’erede nella qualità di socio illimitatamente responsabile in società...

Non v’è incompatibilità fra accettazione con beneficio di inventario e subentro dell’erede nella qualità di socio illimitatamente responsabile in società di persone, e ciò sia nel caso in cui l’acquisto della qualità di socio sia intervenuto in forza di una clausola statutaria c.d. di continuazione automatica, sia nel caso in cui il subentro fosse stato convenuto tra gli eredi e i soci superstiti con un accordo ad hoc.

L’usufrutto della quota di una società di persone è ammissibile, poiché la quota può formare oggetto di diritti ai sensi dell’art. 810 cod. civ. e rientrare nel concetto di beni mobili immateriali ex art. 812, comma 3, cod. civ., ma la qualità di socio non viene però acquistata dall’usufruttuario ma permane in capo al nudo proprietario. L’assetto dei poteri, diritti e facoltà attribuibili al titolare di un diritto parziario quale l’usufruttuario non discende dalla qualificazione giuridica eventualmente utilizzata dalle parti per individuare il titolare del diritto costituito o trasferito, ma discende dalla tipologia di diritto sulla quota che è stato in concreto costituito o traferito; in altri termini, la volontà delle parti non può spingersi sino a modificare il contenuto del diritto reale di usufrutto in senso contrario a quanto voluto dal legislatore e a far acquisire la qualità di socio a colui che non può essere considerato tale per scelta dell’ordinamento.

Nelle società di persone l’incarico gestorio può essere affidato ad un soggetto non socio.

La mancata ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci non determina affatto la cessazione o l’estinzione automatica della società di persone, ma soltanto che la stessa si scioglie ex lege ai sensi dell’art. 2272, n. 4, cod. civ. e entra automaticamente in stato di liquidazione; il socio rimasto, dopo aver lasciato trascorrere il semestre, potrebbe proseguire l’attività d’impresa utilizzando il complesso dei beni sociali senza dare inizio alla fase di liquidazione e pertanto la società potrebbe proseguire con un unico socio, sostanzialmente come una società unipersonale a tempo indeterminato assoggettata ad un particolare regime di responsabilità per le obbligazioni sociali, esposta al rischio di liquidazione derivanti da azioni esecutive promosse dal creditore particolare del socio superstite e di cancellazione d’ufficio da parte del registro delle imprese.

L’art. 3 d.p.r. 247/2004 non prevede affatto un’estinzione automatica della società di persone al verificarsi di una causa di scioglimento, ma soltanto che, laddove risulti una di tali cause, l’ufficio del registro delle imprese debba invitare gli amministratori a comunicare l’avvenuto scioglimento o a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell’attività sociale e che, decorso un termine di trenta (in caso di ricevimento dell’invito) o quarantacinque giorni (in caso di irreperibilità) senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro, l’ufficio provveda a trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale, il quale potrà nominare d’ufficio il liquidatore oppure – se non lo ritiene necessario – trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l’adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Il socio che richiede il pagamento della sua parte degli utili è tenuto a dimostrare l’avvenuta approvazione del rendiconto annuale da parte dei soci, in quanto presupposto indefettibile per la distribuzione degli utili.

L’art. 2395 cod. civ. si ritiene applicabile analogicamente anche alle società di persone così come il principio – affermato sulla base del dato testuale di tale disposizione, che peraltro risponde ai principi generali sul risarcimento del danno aquiliano – secondo cui l’azione individuale del socio non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l’art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società.

L’applicazione analogica dell’art. 2395 cod. civ. anche alle società di persone si giustifica sulla base del fatto che ancorché prive di personalità giuridica, dette società costituiscono comunque un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei singoli soci.

Nell’ambito delle azioni di risarcimento per danno da c.d. mancata distribuzione degli utili occorre distinguere: (i) l’ipotesi in cui il socio lamenti la mancata approvazione del rendiconto – unico adempimento necessario nelle società di persone, a differenza delle società di capitali ove invece è necessaria una delibera che ne autorizzi la distribuzione – nella quale si è al cospetto di un danno che può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2395 cod. civ. e che può essere riconosciuto sempre a condizione che sia dimostrata la presenza di utili distribuibili; (ii) l’ipotesi in cui il socio faccia valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall’amministratore, quali ad esempio atti distrattivi, nella quale si è al cospetto di un danno meramente indiretto non risarcibile ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., posto che le condotte dell’amministratore ledono in via primaria il patrimonio sociale e solo di riflesso quello del socio.

L’azione di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, sulla legge o su clausole generali, si rilevi carente ab origine del titolo giustificativo, mentre resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.

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Cancellazione dal registro delle imprese e presunzione di estinzione della società
La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese porta a presumere che l’ente sia estinto. Tale presunzione...

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese porta a presumere che l'ente sia estinto. Tale presunzione è vincibile dando prova che la società ha continuato ad operare mentre la persistenza di rapporti giuridici attivi e/o passivi non è idonea a superare la presunzione di estinzione dell'ente, tanto più che l'effetto estintivo dell'ente comporta il trasferimento in capo ai soci dei rapporti ancora esistenti.

Il potere di controllo di regolarità formale e qualificatorio dell'atto è esercitato correttamente dal Conservatore del registro delle imprese che abbia iscritto la cancellazione della società in nome collettivo senza liquidazione sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del socio superstite con la quale certificava la mancanza di un residuo attivo e passivo che non lasciava spazio per una fase di liquidazione (nel caso di specie il Giudice del Registro ha respinto il ricorso contro la cancellazione della cancellazione di una società di persone richiesto sulla base di un preteso errore materiale per la mancata liquidazione dell'attivo della società).

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Morte dell’unico socio accomandatario
Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato...

Se alla morte del de cuius è venuta meno la pluralità dei soci ex art. 2272, n. 4, c.c. (richiamato direttamente dall’art. 2308 c.c. e indirettamente dall’art. 2323 c.c.) e al contempo non vi sono più i soci accomandatari (art. 2323 .c.c.), queste due autonome fattispecie possono condurre ciascuna allo scioglimento della società in caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il semestre successivo. In caso di concorso tra cause di scioglimento del singolo rapporto sociale e cause di scioglimento della società diverse da quella prevista dall’art. 2284 c.c., prevale quella verificatasi e perfezionatasi per prima.

Le due disposizioni di cui agli artt. 2284 e 2272, n. 4, c.c. risultano compatibili, visto che la loro operatività si svolge su piani diversi e che ciascuna di esse conserva un proprio ambito applicativo.  Pertanto, anche in caso di morte del socio in una società costituita da due soli soci rimangono comunque attivabili tutte le opzioni previste dall’art. 2284 c.c. Ove i superstiti optino per lo scioglimento della società, su tale decisione gli eredi, o legatari, del de cuius non possono incidere, giacché la loro posizione non è quella di soci, non essendo subentrati in tale veste al de cuius, ma di meri creditori della quota di liquidazione del loro dante causa. In tale ipotesi, quindi, cessa immediatamente il diritto a vedersi liquidata la quota del proprio dante causa nell’arco dei sei mesi dalla sua morte, e al fine di conseguire il valore di detta quota essi dovranno necessariamente attendere la conclusione delle operazioni relative alla liquidazione della società. In tale sede gli eredi del socio defunto, unitamente ai soci superstiti, potranno partecipare alla divisione dell’eventuale attivo, quale residuerà dopo l’estinzione di tutte le passività sociali. Invero, il diritto alla liquidazione della quota rimane attratto nel più esteso ambito della liquidazione della società, prodotta da tale scioglimento, e nella relativa sede è tutelabile. Gli eredi non assumono tuttavia la qualità di soci della società in liquidazione, partecipando solo alla distribuzione dell’eventuale attivo e, dunque, per converso, non dovendo anticipare le spese di liquidazione.

Il prezzo della compravendita è tale da determinare la carenza di causa del contratto solo laddove sia concordato un prezzo obiettivamente non serio o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato. Da ciò consegue che la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, può rilevare sotto il profilo dell'individuazione del reale intento negoziale delle parti e della effettiva configurazione e operatività della causa del contratto, ma non può determinare la nullità del medesimo per la mancanza di un requisito essenziale.

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Scioglimento della società per irreperibilità del socio amministratore
In caso di società di persone costituita da soli due soci, allorché lo statuto attribuisca il compimento degli atti di...

In caso di società di persone costituita da soli due soci, allorché lo statuto attribuisca il compimento degli atti di ordinaria amministrazione ai soci amministratori congiuntamente, la protratta irreperibilità di uno dei soci amministratori è idonea ad integrare una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2272, secondo comma, c.c., in quanto, determinando di fatto l’inattività dell’organo sociale, causa l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

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Diritto di informazione del socio di srl su società controllate di una società holding
Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve...

Il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società da lui stesso direttamente partecipata deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione (altro…)

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Socio s.a.s. irreperibile. Ammessa la liquidazione giudiziale
L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a...

L’irreperibilità di uno dei due soci della s.a.s. e il disinteresse di entrambi a proseguire l’attività sociale è equiparabile a uno dei motivi di scioglimento della società ex art. 2272 n.2 cod.civ e, pertanto, giustifica l’adozione del provvedimento giudiziale di messa in liquidazione della società.

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Sulla nomina del liquidatore da parte del Presidente del Tribunale ex art. 2275 c.c.
A fronte dello stato di liquidazione di una società di persone, inattiva da molti anni, e dell’estraneità di entrambi i...

A fronte dello stato di liquidazione di una società di persone, inattiva da molti anni, e dell’estraneità di entrambi i soci rispetto alla stessa – situazione questa assimilabile all’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, primo comma, n. 2, c.c. –, ricorrono i presupposti per la nomina da parte del Presidente del Tribunale del liquidatore ai sensi dell’art. 2275 c.c., anche considerate le disposizioni del DPR n.247/2004 in tema di cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone per le quali risulti il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi,

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