Nelle società di persone, il dissidio tra i soci può comportare l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, con conseguente integrazione della causa di scioglimento di cui all’art. 2272, co. 1, n. 2, c.c., allorché il conflitto sia tale da rendere obiettivamente non più conveniente la continuazione dell'attività sociale e conseguentemente inutile e improduttiva la permanenza del vincolo sociale (nel caso di specie, (altro…)
Legittimato attivo a chiedere lo scioglimento della s.n.c. è il socio o il creditore che vanti nei confronti della società medesima delle ragioni di credito o dirette (quali quelle del socio receduto che chieda la liquidazione della propria quota) o indirette (quali quelle del creditore del socio nelle specifiche ipotesi previste dalla legge). (altro…)
La causa di scioglimento della società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci e sua mancata ricostituzione nel termine semestrale ex art. 2272, n. 4, del c.c. opera di diritto e pertanto a decorrere dallo spirare del suddetto termine la legittimazione attiva ad agire in giudizio – nella specie l'azione di responsabilità ex art. 2260, c. 2, del c.c. – è attribuita ai liquidatori ex art. 2278, c. 2, del c.c..
In una società semplice composta da due soci, il dissidio insanabile tra i consociati può configurare un’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, n. 2, c.c. solo qualora impedisca alla società di funzionare e perseguire l’oggetto sociale. Infatti il socio (altro…)
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l'ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio (altro…)
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).
In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).
Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., può chiedersi al Presidente del Tribunale la nomina del liquidatore nel caso in cui una s.a.s. – che non ha mai in sostanza operato stante il disinteresse di tutti i soci – si trovi in una situazione di assoluta inerzia assimilabile (altro…)
La questione relativa alla sussistenza di una causa di scioglimento della società non riguarda soltanto il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, quanto piuttosto l'interesse generale al mantenimento in vita della società, riferito (altro…)
Costituisce causa di scioglimento di un s.n.c. la sussistenza di una situazione di conflitto tra i soci idonea a determinare una gravissima paralisi gestionale nonchè l'impossibilità di arrivare a una compiuta formazione della volontà sociale, tale da (altro…)
Alla revoca dei poteri gestori dell’unico socio accomandatario dotato di tali poteri non consegue immediatamente lo scioglimento della s.a.s., essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 c.c., con conseguente (altro…)
Il socio di una s.n.c. che abbia anche per fatti concludenti ingenerato negli altri soci e nei dipendenti la volontà di addivenire alla liquidazione della società, (altro…)