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Rimedi avverso la delibera di esclusione del socio di cooperativa illegittima: opposizione e invalidità
La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai...

La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 2533 c.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione che deve essere idonea a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione e consentirgli di difendersi. La società nel giudizio di opposizione resta vincolata ai fatti dedotti nella delibera che, per giustificare l’esclusione, devono essere connotati da colposità e gravità ed essere idonei ad arrecare pregiudizio alla società; in assenza di specifiche fattispecie delineate nello statuto spetterà al giudice la valutazione della specifica gravità del comportamento del socio e del concreto pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. In questo quadro, va considerata illegittima l’esclusione del socio che abbia reso testimonianza in un giudizio penale nei confronti del legale rappresentante della cooperativa laddove detta testimonianza non sia risultata rilevante nel giudizio e, comunque, non sia stata accertata come falsa in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza la delibera di esclusione del socio è invalida e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa deve essere ripristinato ex tunc.

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Interpretazione della clausola compromissoria e procedibilità in caso di previsione di previo tentativo di conciliazione
La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina...

La previsione dello statuto sociale che impone un tentativo di conciliazione prima dell’avvio di un’azione giudiziaria o arbitrale non determina l’improcedibilità della domanda ove la clausola stessa non preveda espressamente alcuna sanzione per la sua inosservanza, posto che tutte le disposizioni che condizionano il diritto di agire in giudizio devono ritenersi di stretta interpretazione.

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri “tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali” trova applicazione anche in relazione all’impugnazione della delibera di esclusione del socio e alle domande riconvenzionali connesse, trattandosi di diritti disponibili.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale va interpretata secondo la logica statutaria complessiva, sicché una divergenza letterale tra disposizioni non è sufficiente a escludere la competenza arbitrale ove non emerga una volontà espressa di sottrarre la fattispecie alla disciplina generale prevedente l’arbitrato per tutte le controversie inerenti ai rapporti sociali [l’attore invocava la nullità della clausola compromissoria in ragione della apparente divergenza tra l’art. 11 dello statuto, ove una formulazione in termini facoltativi, e l’art. 37, ove si prevedeva invece un obbligo di procedere ad un tentativo di conciliazione].

La clausola compromissoria non è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale per il fatto del termine perentorio di cui all’art. 2287 c.c. entro il quale il socio escluso dalla società può far opposizione, dal momento che per osservare tale termine decadenziale è sufficiente promuovere tempestivamente l’arbitrato, notificando la domanda di arbitrato, mentre la costituzione dell’organo giudicante può completarsi anche successivamente.

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Sequestro giudiziario di quota di s.r.l. in corso di causa: regolamento delle spese del procedimento
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della...

Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole

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Esclusione del socio di società in accomandita semplice
Nelle società di persone composte da due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale, il...

Nelle società di persone composte da due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale, il quale può intervenire anche in via cautelare. Presupposto dell'esclusione è che il socio sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto (art. 2286 c.c.). A  tal fine, possono essere certamente valorizzati anche i comportamenti che il socio tiene quale amministratore, che devono però essere valutati con maggior rigore rispetto a quanto richiesto dall’art. 2259 c.c. per la mera revoca della facoltà di amministrare.

 

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Legittimazione del socio escluso ex art. 2287 c.c. ad impugnare la relativa delibera di esclusione e condotta abusiva dei soci maggioritari nei confronti dell’unico socio accomandatario
La delibera di modificazione dei patti sociali adottata senza alcuna partecipazione da parte del socio escluso (proprio perché escluso dalla...

La delibera di modificazione dei patti sociali adottata senza alcuna partecipazione da parte del socio escluso (proprio perché escluso dalla compagine) può reputarsi a sua volta impugnabile da parte del medesimo in tanto in quanto egli contesti fondatamente la delibera di esclusione oggetto del giudizio, posto che se non si ammettesse la legittimazione del socio ad impugnare la sua esclusione, ottenendone se del caso anche la sospensione degli effetti, sarebbe preclusa ogni possibilità per il socio medesimo di aggredire ogni ulteriore deliberazione che potrebbe pregiudicare i suoi diritti. In altre parole, la legittimazione del socio escluso ad impugnare la sua esclusione, ai sensi dell’art. 2287 c.c., deriva dalla stessa disciplina di legge secondo cui il socio escluso ha la legittimazione ad opporsi a detta esclusione, mentre l’interesse ad ottenere la ricostituzione del suo status si coglie in ragione del fatto che il socio escluso in tal modo riacquisisce la possibilità di esercitare i diritti sociali che gli competono, anche contestando le successive delibere che i medesimi diritti pregiudichino.

Sono abusive le decisioni dei soci maggioritari che si palesano dettate dal solo intento di danneggiare indebitamente la minoranza, nella indifferenza dell’utilità sociale (concetto quest’ultimo spesso di difficile definizione, specie nelle società di persone, dove l’organismo societario coincide con le persone dei soci). L’abuso, costituendo violazione dell’obbligo di esercitare i diritti sociali secondo buona fede, costituisce causa di illegittimità della decisione così ottenuta.

Deve ritenersi abusiva la condotta dei soci maggioritari che abbiano illegittimamente escluso l’unico socio accomandatario e abbiano dato ingresso a diversi e nuovi soci a condizioni di favore, senza il pagamento immediato di alcunché o, addirittura, facendo entrare nella compagine un nuovo socio accomandatario quale socio d’opera senza versamenti, laddove era invece pacifico che la società generasse rilevantissimi utili e che i soci entranti avrebbero dunque ottenuto l’accesso a rilevanti benefici. Infatti, stante la illegittimità della esclusione dell’unico socio accomandatario, la ricostituzione della categoria degli accomandatari non andava fatta facendo entrare altri soci (per di più alle predette condizioni di maggior favore), ma reintegrando il socio illegittimamente escluso.

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Abuso dell’esclusione del socio di società di persone da parte dei soci maggioritari
Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il...

Sussiste abuso quando  i soci maggioritari di una società di persone, dopo aver reiteratamente deprivato con il loro voto il socio minoritario degli utili, e dopo avere agito contro di lui esecutivamente in proprio, si avvalgano di una mera facoltà statutaria che fa perno sul pignoramento della quota per escludere detto socio dalla compagine.

L'esclusione del socio non è impedita dalla situazione di scioglimento della società.

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Revoca e esclusione dell’amministratore socio d’opera
La giusta causa di revoca dell’amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore...

La giusta causa di revoca dell'amministratore di società di persone sussiste nel caso di situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sull'idoneità dell'organo di gestione  o nel caso di violazioni di obblighi di lealtà, correttezza e di diligenza da parte dell'amministratore, che incidano negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o rendano impossibile l'assolvimento del mandato, anche se in considerazione di circostanze obiettive ed estranee alla persona del revocato. Ad ogni modo, non deve necessariamente trattarsi di un grave inadempimento, fermo restando l’esigenza di situazioni sopravvenute che minino irrimediabilmente il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra amministratore e società amministrata, non consentendone neppure in via provvisoria l’esecuzione. Nel rifiuto del socio di prestare consenso alla modifica dell'atto costitutivo non può ravvisarsi un grave inadempimento degli obblighi sociali che legittimi l'esclusione del socio.

Nella locuzione di “amministratore nominato con contratto sociale” di cui all’art. 2259 c.c. può farsi rientrare anche il socio amministratore nominato con l’atto, pur successivo a quello di originaria costituzione della società, con cui egli è entrato a far parte della compagine sociale. Anche in tale caso, infatti, tale atto realizza nei confronti del nuovo socio amministratore un contratto sociale, necessitando l’integrazione della compagine sociale dell’accettazione da parte di tutti i soci.

La revoca della facoltà di amministrare non risulta assimilabile alla nozione di sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita ex art. 2286, 2 comma c.c.. La revoca dell’amministratore e l’esclusione del socio costituiscono situazioni distinte, legate a presupposti non necessariamente coincidenti. Quanto all’ipotesi di esclusione del socio per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, essa necessita la ricorrenza di cause oggettive che precludano in modo definitivo la prestazione d’opera.

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Società in nome collettivo: gravi inadempienze ed esclusione del socio
Le «gravi inadempienze» di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione...

Le «gravi inadempienze» di cui agli artt. 2286 e 2287 c.c. hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 ss. c.c., inapplicabile al contratto di società per essere quest'ultimo caratterizzato non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo. Da ciò discende che il parametro della gravità cui si riferisce l'art. 2286 c.c. debba essere inteso nella medesima prospettiva che emerge dall'articolo 1455 c.c. e debba essere cioè commisurato all'interesse della società, valutando in altri termini la gravità dell'inadempimento in relazione al pregiudizio per il fine sociale, di modo che l'inadempienza deve essere considerata grave, così da giustificare l'esclusione del socio, non soltanto quando sia tale da impedire del tutto il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma anche quando si sia limitata ad incidere negativamente sulla situazione della società, tanto da rendere meno agevole il conseguimento dello scopo sociale.

Si deve pertanto trattare di addebiti che configurano inadempimenti agli obblighi gravanti sul socio in ragione del rapporto sociale e che sono suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli nei confronti della società, con la conseguenza che gli addebiti che non incidono sul rapporto societario oggetto della delibera di esclusione, ma su altre società di famiglia riconducibili alla medesima compagine sociale, non giustificano l’esclusione del socio da una società estranea alle condotte oggetto di addebito.

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Esclusione del socio di s.a.s. e tutela cautelare ex art. 2287 c.c.
La ratio sottesa alla clausola dei patti sociali che disponga l’esclusione nei confronti del socio la cui quota di partecipazione...

La ratio sottesa alla clausola dei patti sociali che disponga l’esclusione nei confronti del socio la cui quota di partecipazione sia stata pignorata va ravvisata nella volontà dei soci di tenere la società immune dal rischio che il creditore personale del socio possa aggredire la singola quota, il che nelle società di persone comporterebbe l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, rischio che si verificherebbe anche nell’ipotesi di pignoramento parziale della quota di partecipazione.

Nell'ambito di un giudizio cautelare di opposizione all'esclusione del socio di cui all'art. 2287 c.c., l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare non preclude la riproposizione dell'istanza se si verificano, anche alternativamente, mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o diritto. Non risulta infatti inammissibile per violazione dell'art. 669 septies c.p.c. la nuova istanza che si fondi su mutamenti dei profili strettamente fattuali o giuridici.

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Esclusione del socio di s.a.s. in caso di pignoramento della partecipazione sociale
La ratio sottesa a una clausola statutaria che statuisce l’esclusione nei confronti del socio la cui quota di partecipazione sia...

La ratio sottesa a una clausola statutaria che statuisce l'esclusione nei confronti del socio la cui quota di partecipazione sia stata pignorata va ravvisata nella volontà dei soci di tenere la società immune dal rischio che il creditore personale del socio possa aggredire la singola quota, il che nelle società di persone comporterebbe l'inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, rischio che si verificherebbe anche nel caso di pignoramento parziale della quota di partecipazione.

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Sopraggiunto difetto di legittimazione attiva per esclusione del socio
La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo...

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione e deve permanere per tutta la durata del giudizio, quindi non solo al momento della sua proposizione, ma anche al momento della decisione. Il socio escluso può impugnare esclusivamente le delibere che hanno comportato la sua esclusione e quindi le delibere il cui annullamento comporterebbe il riacquisto della qualità di socio. Pertanto, con riferimento a una delibera assembleare che ha deciso di non distribuire utili, viene meno la legittimazione a impugnare del socio che abbia perso tale qualità nel corso del procedimento.

La legittimazione a impugnare deriva da un presupposto oggettivo, ossia dalla sussistenza della qualità di socio. Nel valutare la legittimazione ad agire, il giudice deve esclusivamente verificare la sussistenza oggettiva della qualità di socio in capo a chi agisce e non può, nel caso in cui il socio abbia perso la propria qualità in ragione di una esclusione, sindacare la legittimità della deliberazione che ne ha comportato l’esclusione. Invero, è solo attraverso l’annullamento della deliberazione di esclusione, o la sospensione dell’efficacia della stessa, che il socio può riacquistare la possibilità di esercitare - definitivamente o temporaneamente - i diritti di socio. L’ordinamento attribuisce dunque al socio escluso un utile rimedio, che egli può tempestivamente azionare per poter rimuovere il provvedimento che ha comportato il venir meno della qualità di socio e quindi per riacquistare la legittimazione ad agire.

La pronuncia di annullamento della delibera di esclusione di un socio ha natura costitutiva e produce effetti ex tunc, ma con decorrenza dal suo passaggio in giudicato. Da ciò consegue che il ripristino della posizione di socio può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione. La sospensione dell’efficacia della delibera di esclusione produce effetti meramente conservativi, consentendo un ripristino provvisorio del rapporto societario al fine di evitare che la posizione di socio venga ad essere definitivamente compromessa, e quindi permettendo al socio escluso di poter esercitare temporaneamente i propri diritti amministrativi e processuali al sol fine di non vedere ulteriormente pregiudicata la propria posizione nell’attesa della definizione del giudizio di merito.

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