A fronte della domanda giudiziale di accertamento della liceità dell'esercizio del diritto di recesso per giusta causa asseritamente dovuto ad un complessivo inadempimento della socia amministratrice ai propri doveri di rendicontazione e consultazione della socia ricorrente, incombe sulla socia amministratrice - secondo il consolidato e condivisibile orientamento di cui a Cass. S.U. n. 13533/2001 in tema di azione contrattuale, applicabile anche la presente fattispecie riguardante rapporti di esecuzione del contratto sociale - l'onere della prova del proprio adempimento. (altro…)
L'esistenza di una società in nome collettivo irregolare dissimulata sotto lo “schermo” di un rapporto di lavoro subordinato è da negarsi, ove manchi una qualsiasi sia pur minima partecipazione del lavoratore all'investimento iniziale, al rischio d’impresa e agli utili.
Ogni qualvolta sia adottato nei confronti di un socio un provvedimento di carattere ablativo o sanzionatorio (sia esso la revoca dall'amministrazione ovvero la sanctio maxima dell’esclusione dalla società), la relativa decisione deve contenere in sé le ragioni poste a suo fondamento, nel contenuto - sia pur sintetico - necessario e sufficiente a farle comprendere al suo destinatario e a consentirgli di articolare le proprie difese permettendogliene l'impugnazione nel termine volta a volta applicabile per legge o per statuto, a pena di nullità o, secondo alcuni (ma con conseguenza analoga), di improduttività di effetti della decisione stessa.
In materia di diritto delle prove civili, in caso di contestazione del contenuto di un plico raccomandato, la prova risulta essere diabolica, sia per il mittente che lo ha formato, sia per il destinatario che lo ha ricevuto. Si può dubitare quindi dell’orientamento che sembra trasparire da alcuni precedenti di legittimità, secondo cui sussisterebbe una “presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”, fondata “sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale” nonché sull’art. 1335 c.c., dal momento che la raccomandazione postale rende certa la data di spedizione e quella di inoltro al domicilio del destinatario, ma nulla attesta in ordine al contenuto cartaceo del piego, noto solo al mittente ed esorbitante dalla sfera di verifica - prima ancora che del destinatario - dello stesso agente postale incaricato della spedizione (nel caso di specie, veniva eccepita la tardività dell’impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio escluso, il quale contestava però che il plico raccomandato recapitatogli avesse contenuto non la delibera di esclusione, bensì un documento diverso, successivamente sostituito dai mittenti).
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell'impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda di revoca del liquidatore di s.n.c. per giusta causa per sopravvenuta carenza di interesse ad agire qualora il liquidatore nelle more del giudizio abbia portato a termine il procedimento liquidatorio, avendo “liquidato” l’attivo (altro…)
Nell'ambito di una s.n.c. costituita da due soci al cinquanta per cento, congiuntamente amministratori, integrano "gravi inadempienze" ex art. 2286 c.c. le condotte del socio che si rifiuti di partecipare alla amministrazione della società e, al contempo, di stipulare un contratto di affitto di azienda o di vendita della medesima.
Per tali condotte omissive, perduranti e (altro…)
Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)
Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso (altro…)
È configurabile una giusta causa di recesso solo quando lo stesso rappresenta la reazione a comportamenti gravi attuati dagli altri soci, incidenti sulla compagine sociale e sul patrimonio della società, che obiettivamente e ragionevolmente non consentano (altro…)
Il diritto di recesso per giusta causa, nella s.n.c. (ex 2285 c.c.), in conformità alla nozione delineata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 1602/2000), ricorre al verificarsi della violazione degli obblighi contrattuali da parte dei soci, oppure alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza coessenziali al substrato fiduciario che caratterizza il rapporto sottostante. Pertanto (altro…)
Ai sensi degli artt. 2260 e 2293 c.c. la legittimazione all’azione sociale nei confronti degli amministratori di s.n.c. spetta alla società. (altro…)
La prestazione prevista dall'art. 2289 c.c., relativa alla liquidazione della quota del socio uscente, per espressa previsione contenuta nel primo comma della norma, consiste nella dazione di una somma di denaro e, in quanto obbligazione fin dall'origine pecuniaria, costituisce credito di valuta, soggetto, come tale, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. La svalutazione monetaria assume (altro…)