La revoca dell'amministratore nelle società di persone e, in particolare, in quelle in accomandita semplice, in forza dell'art. 2259, applicabile anche alle società di persone, per il duplice rinvio di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c., non ha effetto se non ricorre giusta causa, nel caso in cui l'amministratore sia stato nominato con il contratto sociale, mentre, se nominato con atto separato, è revocabile secondo le norme sul mandato. (altro…)
Il socio accomandatario che ometta di fornire idonea dimostrazione, sia pure alla stregua della cognizione sommaria prevista per la delibazione cautelare, d'aver tenuto le scritture contabili e la documentazione giustificativa della gestione sociale nonchè di aver corrisposto al socio accomandante gli utili rinvenienti dalla gestione, (altro…)
Il socio di una snc non è legittimato ad agire per ottenere direttamente la tutela della società rispetto alla dedotta attività di concorrenza esercitata in violazione dell’art. 2301 c.c., per il quale in caso di inosservanza del divieto di concorrenza “la società ha diritto al risarcimento del danno salvo l’applicazione dell’articolo 2286 c.c.”. Il socio di una snc non può nemmeno invocare la tutela della società a fronte di atti di concorrenza “sleale” ai fini di ottenerne l’inibitoria ai sensi dell’art. 2599 c.c., tantomeno in via surrogatoria, atteso che ex art. 2900 c.c. colui che si assume creditore è legittimato ad esercitare le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare purché si tratti di azioni che abbiano contenuto patrimoniale (quale non è una pronuncia di accertamento e di inibitoria come quella in discorso, che spetta solo all’avente diritto, cioè, alla società).
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di nomina di un curatore speciale ex art. 79 c.p.c. espressamente autorizzato a proporre le domande di accertamento ed inibitoria precluse al socio; la norma invocata ha, invero, natura processuale e consente al Presidente del Tribunale su richiesta della parte che ha interesse a risolvere un problema di conflitto di interessi o di carenza di rappresentanza di una parte in giudizio.
Integra una giusta causa di revoca dell'amministratore di s.n.c. il fatto che i bilanci siano stati redatti con gravi errori ed omissioni (nella specie, la consulenza tecnica disposta aveva accertato mancanza di documentazione, esistenza di costi riferibili personalmente ai soci, presenza di lavoratori non iscritti a libro paga e mancata fatturazione di attività svolta per i clienti).
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio, il ricorrente ha l'onere di enunciare non solo l'oggetto, ma anche le ragioni di ciò che egli chiede. Nonostante la società (altro…)
La norma di cui all'art. 2262 c.c. (applicabile alle s.a.s. in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293 c.c.), nel prevedere che "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto", disegna il diritto del socio di società di persone a percepire gli utili come discendente non dalla decisione assembleare di distribuzione degli utili (come previsto nelle società di capitali), ma dalla mera sussistenza di utili attestata dal rendiconto approvato.
Nel caso di società in accomandita la giurisprudenza ha precisato che, spettando l'approvazione del rendiconto ai soli accomandatari, nell'ipotesi di un solo socio accomandatario la presentazione del rendiconto equivale alla sua approvazione (cfr. Cass. n. 1240/1996).
Sussiste il diritto del socio alla percezione degli utili effettivamente conseguiti dalla società (art. 2303 c.c.) in quanto attestati dal rendiconto approvato ovvero in quanto altrimenti ricostruibili, sulla scorta, in particolare, delle risultanze fiscali non adeguatamente contraddette dal soggetto obbligato alla stesura del rendiconto e onerato della prova di un diverso risultato degli affari sociali.
L'obbligazione di liquidare la quota del socio uscente ha natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 c.c., onde la svalutazione monetaria può riconoscersi solo in applicazione dell'art. 1224, cpv., c.c.
Ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche ai soci accomandatari di una s.a.s. mercé il rinvio dell’art. 2318, l’esclusione di un socio di una società di persone non richiede la convocazione dell’assemblea dei soci e l’espressione della volontà in sede assembleare, essendo sufficiente (altro…)
La disciplina della società in nome collettivo sullo scioglimento del rapporto sociale in relazione al singolo socio prevede, agli artt. 2293 e 2290 c.c., che esso in ogni caso non importa il venir meno della responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali antecedenti allo scioglimento stesso. Il principio in esame trova il proprio ambito oggettivo di applicazione rispetto alle obbligazioni contratte dalla società verso il terzo fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale si verifica.
Il socio accomandatario risponde dei debiti sociali sorti anteriormente all'assunzione della qualità di socio, nè può essere eccepito di non aver avuto conoscenza dei debiti pregressi.
Il beneficio di preventiva escussione della società (altro…)
Il socio illimitatamente responsabile che sia receduto, con idonea pubblicità, dal contratto societario rimane responsabile solo per le obbligazioni sociali insorte prima del suo recesso. (altro…)