La nomina del liquidatore di una società di persone da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c. è possibile in sede di volontaria giurisdizione, allo scopo di supplire all’inattività dell’assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Nel caso in cui, invece, sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa. Tale competenza sussiste anche qualora il relativo giudizio sia definito con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, abbia dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.
Tra le cause che possono determinare lo scioglimento della società rileva, in particolare, il recesso del socio. Il recesso è un evento che, ai sensi dell'art. 2300 c.c., deve essere iscritto nel registro delle imprese; tuttavia, tale iscrizione ha natura di pubblicità meramente dichiarativa e non costitutiva e, pertanto, il recesso deve ritenersi valido ed efficace anche in difetto della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4), c.c., non già la sua estinzione.
L'eventuale ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non potrebbe, in linea di principio, verificarsi, in quanto la causa di scioglimento si sarebbe già cristallizzata nei suoi effetti. Tuttavia, non vi sono norme imperative che vietano la tardiva ricostituzione della pluralità dei soci. Ne consegue che, qualora la pluralità dei soci venga effettivamente ricostituita e lo stato di liquidazione sia revocato, viene meno la condizione di ammissibilità dell’azione in via contenziosa per la nomina del liquidatore, con conseguente cessazione del presupposto dello scioglimento su cui essa si fonda.
Nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, perfezionatosi prima del verificarsi di una causa di scioglimento della società, al socio uscente spetta la liquidazione della sua quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., e non la quota di liquidazione risultante all'esito del riparto fra tutti i soci, in quanto il presupposto per l'assorbimento del procedimento di liquidazione della quota del socio in quello di liquidazione della società è costituito dalla coincidenza sostanziale tra i due, la quale sussiste solo ove il primo attenga ad un diritto non ancora definitivamente acquisito, quando si verifichino i presupposti per l'apertura del secondo.
Il recesso del socio di una s.a.s. è atto unilaterale recettizio, la cui efficacia si produce non appena portato a conoscenza della società e gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa, ex art. 2193 c.c., nei confronti dei terzi e non invece nei confronti della società, che è parte del rapporto sociale. Inoltre, l’iscrizione dell’intervenuto recesso nel registro delle imprese compete all’amministratore nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 2300 c.c.
Per quanto concerne la natura dell'obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, la stessa ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da mora debendi. Nel caso in cui il creditore rivesta la qualità di imprenditore commerciale, pur potendosi presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta, il creditore ha l'onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.
Per le società di persone l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo e delle modifiche dei patti sociali ha natura normativa e non costitutiva; conseguentemente, è ben possibile per un soggetto - che formalmente non sia tra i sottoscrittori e/o gli aderenti successivi al contratto sociale - essere riconosciuto come socio (occulto) e richiedere l'esercizio dei propri diritti sociali (tra i quali il diritto alla corresponsione dell’utile): il socio occulto assume, dunque, tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti dalla partecipazione ad una società di persone.
Grava sul soggetto che agisce per il riconoscimento della sua qualità di socio occulto di società di persone l’onere di dimostrare la propria natura di socio e l’accordo intervenuto con gli altri soci (anche con riguardo poi alla ripartizione degli utili e delle percentuali); onere che può essere espletato anche mediante elementi indiziari o presuntivi, non essendo necessaria l’esistenza di una scrittura privata inter partes ai fini della configurabilità della partecipazione occulta al rapporto sociale. In effetti, nel caso di specie la domanda avanzata dal socio (dichiaratosi) occulto era stata respinta non solo perché la scrittura invocata a fondamento della esistenza dell’accordo sociale si era rivelata non veritiera ma anche perché l’attore non aveva introdotto altri elementi di prova utili e l’interrogatorio formale dei convenuti non aveva prodotto una confessione sul punto.
È responsabile nei confronti della società l’amministratore alla cui condotta negligente sia direttamente imputabile l’inadempimento della società amministrata alle proprie obbligazioni assunte nei confronti di un terzo, dal quale sia derivato un danno (altro…)
La scrittura privata nella quale viene manifestata la volontà di attribuire ad un soggetto la qualità di socio accomandatario è valida e vincolante per i soci, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, perché ha influenza solo nei confronti dei terzi. (altro…)