Ricerca Sentenze
Tribunale di Reggio Calabria, 18 Gennaio 2024, n. 79/2024

Scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci e tardiva ricostituzione

Tribunale di Reggio Calabria, 18 Gennaio 2024, n. 79/2024
Scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci e tardiva ricostituzione

La nomina del liquidatore di una società di persone da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 2275 c.c. è possibile in sede di volontaria giurisdizione, allo scopo di supplire all’inattività dell’assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Nel caso in cui, invece, sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa. Tale competenza sussiste anche qualora il relativo giudizio sia definito con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, abbia dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

Tra le cause che possono determinare lo scioglimento della società rileva, in particolare, il recesso del socio. Il recesso è un evento che, ai sensi dell’art. 2300 c.c., deve essere iscritto nel registro delle imprese; tuttavia, tale iscrizione ha natura di pubblicità meramente dichiarativa e non costitutiva e, pertanto, il recesso deve ritenersi valido ed efficace anche in difetto della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4), c.c., non già la sua estinzione.

L’eventuale ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non potrebbe, in linea di principio, verificarsi, in quanto la causa di scioglimento si sarebbe già cristallizzata nei suoi effetti. Tuttavia, non vi sono norme imperative che vietano la tardiva ricostituzione della pluralità dei soci. Ne consegue che, qualora la pluralità dei soci venga effettivamente ricostituita e lo stato di liquidazione sia revocato, viene meno la condizione di ammissibilità dell’azione in via contenziosa per la nomina del liquidatore, con conseguente cessazione del presupposto dello scioglimento su cui essa si fonda.

Data Sentenza: 18/01/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Campagna
Relatore: Francesco Maria Antonio Bugge’
Registro: RG 1943 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/06/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

Mostra tutto
logo