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Mancata nomina del rappresentante persona fisica di persona giuridica amministratrice. Diligenza nella riscossione di crediti sociali
In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica...

In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica non può determinare l’impossibilità di individuare un soggetto a cui imputare la responsabilità per atti di mala gestio. Diversamente opinando, le norme in tema di responsabilità degli amministratori sarebbero facilmente eludibili mediante la semplice astensione dall'indicare una persona fisica chiamata in concreto a svolgere l’attività gestoria. Conseguentemente, rappresentante della persona giuridica amministratrice è colui che, di fatto, abbia esercitato la funzione di amministratore.

Nelle ipotesi in cui non vengano rispettate le formalità dell’art. 2361, comma 2, c.c., ivi inclusa la mancata designazione del rappresentante persona fisica, l’imputazione degli atti ricade sulla persona fisica che ha agito. Tale soggetto assume la qualifica di socio di fatto e di amministratore di fatto della società di persone, con conseguente assoggettamento alle responsabilità di tale carica, ivi inclusa la responsabilità di cui all’art. 2260 c.c., anche per la gestione della s.a.s. anteriore alla sua trasformazione in s.r.l.; la circostanza che i soci di società di persone rispondano illimitatamente dei debiti sociali non esclude l’azione risarcitoria per mala gestio. Tale principio opera a fortiori in caso di società in accomandita semplice, nelle quali l’attività di immistione comporta l’assunzione di responsabilità illimitata.

Non costituisce condotta diligente di riscossione di crediti sociali – e non consente pertanto l’esonero da responsabilità per mala gestio – il mero invio di una richiesta di pagamento priva di una precisa quantificazione del debito e rimasta priva di riscontro; il mancato recupero dei canoni di affitto d’azienda dovuti da una società amministrata dalla stessa persona che gestiva di fatto la concedente costituisce condotta non semplicemente negligente ma dolosa.

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Legittimità della nomina della persona giuridica amministratrice di s.r.l. e responsabilità (concorrente) della persona fisica preposta per lo svolgimento dell’ufficio di amministrazione
È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona...

È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione e all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. In secondo luogo, l’art. 2361, co. 2, c.c. richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di società per azioni per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone, in cui potrà anche rivestire l’incarico di amministratore.

In s.r.l. non può più invocarsi, a seguito della riforma del 2003, l’obiezione della necessaria nomina degli amministratori da parte dell’assemblea, stante l’eventualità che la competenza a eleggere i membri degli organi sociali formi oggetto di un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. o, ancora, che il procedimento di nomina abbia natura extra-assembleare (artt. 2475 e 2479 c.c.). A sostegno della tesi, vanno altresì segnalate le disposizioni sui gruppi europei di interesse economico (art. 5 D.lgs. n. 240/1991) e sulla società europea (art. 47 Reg. UE/2057/2001), norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo.

Ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica persona giuridica delle regole portate in tema di responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la persona fisica designata dalla persona giuridica e concretamente autrice degli atti gestori censurati in causa deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società amministrata e i creditori nei casi in cui dovesse ravvisarsi una violazione dei doveri gestori di legge. Deve, infatti, concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di g.e.i.e., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore». Pare, inoltre, innegabile che la persona fisica  preposta all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima – unitamente all'amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411, co. 2, c.c.

Una volta accertata una responsabilità esclusiva o concorrente della persona fisica designata dalla persona giuridica amministratore, la circostanza che la gestione della società amministrata sia stata eterodiretta da un soggetto formalmente estraneo all’amministrazione - vuoi nell'ambito di un rapporto di dominazione tra socio unico e s.r.l., vuoi quale amministratore de facto – la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata, bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

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Impugnazione di delibera del c.d.a. comportante trasformazione da società operativa in holding
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In caso di delibere consigliari prive di per sé di immediata incidenza nell'organizzazione sociale, nei rapporti tra soci o verso i terzi, se non a seguito e in conseguenza dei successivi atti dispositivi volti all'esecuzione delle stesse, un interesse concreto all'impugnazione (altro…)

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Società di fatto tra persona fisica e giuridica, partecipazione alle perdite in caso di conferimento indeterminato
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