In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica non può determinare l’impossibilità di individuare un soggetto a cui imputare la responsabilità per atti di mala gestio. Diversamente opinando, le norme in tema di responsabilità degli amministratori sarebbero facilmente eludibili mediante la semplice astensione dall’indicare una persona fisica chiamata in concreto a svolgere l’attività gestoria. Conseguentemente, rappresentante della persona giuridica amministratrice è colui che, di fatto, abbia esercitato la funzione di amministratore.
Nelle ipotesi in cui non vengano rispettate le formalità dell’art. 2361, comma 2, c.c., ivi inclusa la mancata designazione del rappresentante persona fisica, l’imputazione degli atti ricade sulla persona fisica che ha agito. Tale soggetto assume la qualifica di socio di fatto e di amministratore di fatto della società di persone, con conseguente assoggettamento alle responsabilità di tale carica, ivi inclusa la responsabilità di cui all’art. 2260 c.c., anche per la gestione della s.a.s. anteriore alla sua trasformazione in s.r.l.; la circostanza che i soci di società di persone rispondano illimitatamente dei debiti sociali non esclude l’azione risarcitoria per mala gestio. Tale principio opera a fortiori in caso di società in accomandita semplice, nelle quali l’attività di immistione comporta l’assunzione di responsabilità illimitata.
Non costituisce condotta diligente di riscossione di crediti sociali – e non consente pertanto l’esonero da responsabilità per mala gestio – il mero invio di una richiesta di pagamento priva di una precisa quantificazione del debito e rimasta priva di riscontro; il mancato recupero dei canoni di affitto d’azienda dovuti da una società amministrata dalla stessa persona che gestiva di fatto la concedente costituisce condotta non semplicemente negligente ma dolosa.