In caso di persona giuridica nominata amministratrice di una società di persone, la mancata designazione di un rappresentante persona fisica non può determinare l’impossibilità di individuare un soggetto a cui imputare la responsabilità per atti di mala gestio. Diversamente opinando, le norme in tema di responsabilità degli amministratori sarebbero facilmente eludibili mediante la semplice astensione dall’indicare una persona fisica chiamata in concreto a svolgere l’attività gestoria. Conseguentemente, rappresentante della persona giuridica amministratrice è colui che, di fatto, abbia esercitato la funzione di amministratore.
Nelle ipotesi in cui non vengano rispettate le formalità dell’art. 2361, comma 2, c.c., ivi inclusa la mancata designazione del rappresentante persona fisica, l’imputazione degli atti ricade sulla persona fisica che ha agito. Tale soggetto assume la qualifica di socio di fatto e di amministratore di fatto della società di persone, con conseguente assoggettamento alle responsabilità di tale carica, ivi inclusa la responsabilità di cui all’art. 2260 c.c., anche per la gestione della s.a.s. anteriore alla sua trasformazione in s.r.l.; la circostanza che i soci di società di persone rispondano illimitatamente dei debiti sociali non esclude l’azione risarcitoria per mala gestio. Tale principio opera a fortiori in caso di società in accomandita semplice, nelle quali l’attività di immistione comporta l’assunzione di responsabilità illimitata.
Non costituisce condotta diligente di riscossione di crediti sociali – e non consente pertanto l’esonero da responsabilità per mala gestio – il mero invio di una richiesta di pagamento priva di una precisa quantificazione del debito e rimasta priva di riscontro; il mancato recupero dei canoni di affitto d’azienda dovuti da una società amministrata dalla stessa persona che gestiva di fatto la concedente costituisce condotta non semplicemente negligente ma dolosa.
L’azione ai sensi dell’art. 2260 c.c. contro l’accomandatario si prescrive in cinque anni dalla cessazione dalla carica, che per l’amministratore in carica fino alla trasformazione in s.r.l. coincide con quest’ultima, e l’esautorazione dalla gestione non si prova con patti parasociali che riguardino la diversa società affittuaria. I coobbligati non possono profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c. della transazione conclusa da un condebitore limitatamente alla propria quota, e il pagamento di una somma inferiore a tale quota non riduce il debito residuo nella misura pagata; nei rapporti interni, in mancanza di elementi per differenziare gli apporti, i due amministratori responsabili sono condebitori in parti uguali. Non costituisce invece danno risarcibile, nell’azione ai sensi dell’art. 2476 c.c. per il periodo successivo alla trasformazione, la sola impossibilità di verificare la sussistenza di crediti risultanti dalla contabilità.
È revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. la vendita ai figli della nuda proprietà di un immobile, con riserva di usufrutto, stipulata dall’amministratrice dopo il fallimento e gli incontri con la curatela, perché sostituisce al bene un credito al prezzo di cui non è provato il pagamento; la consapevolezza del pregiudizio dei figli, in parte conviventi, si desume dal rapporto familiare.